Articolo abrogato dalla L. del 18/11/1964 n. 1217. L’articolo 239 così recitava: “Per i reati preveduti negli artt. 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'art. 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'art. 16, n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura.

Negli altri casi il mandato di cattura è facoltativo.”

Dalla redazione