Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5. L’articolo 145 così recitava: “In nessun caso la riabilitazione può essere concessa se il fallito è stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale.

Se è in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunziare sull’istanza fino all’esito del procedimento.”

Dalla redazione