Articolo sostituito dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

“Art. 78. Conto corrente, mandato, commissione.

2.         I contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono per il fallimento di una delle parti.”

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