N86 | Bollettino di Legislazione Tecnica
La Sent. Corte Cost. 31/12/1986, n. 300 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, richiamato dall'art. 169, del presente decreto, nella parte in cui non estende il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro.

La Sent. Corte Cost. 20/04/1989, n. 204 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui estende la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro.

La Sent. Corte Cost. 18/07/1989, n. 408 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estende la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751-bis, numero 5, del codice civile, che risponde ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione.

La Sent. Corte Cost. 22/12/1989, n. 567 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma in relazione all'art. 1, D.L. n. 26 del 1979, nella parte in cui non estende la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria.

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