Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).
1. Le norme del presente testo unico disciplinano il casellario giudiziale, “il casellario giudiziale europeo,”
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Art. 2 (R) - Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
a) “casellario giudiziale” è la base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati; N12
a-bis) «casellario giudiziale europeo» è la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene i provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani;N56
b) "casellario dei carichi pendenti" è la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene i provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato;
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TITOLO II - CASELLARIO GIUDIZIALE
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Art. 3 (L) - Provvedimenti iscrivibili
1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
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Art. 4 (R) - Estratto del provvedimento iscrivibile
1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è iscritto per estratto contenente i seguenti dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di
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Art. 5 (L) - Eliminazione delle iscrizioni
1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita.N20
2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione “ovvero di rescissione del giudicato, o a norma degli articoli 669 e 673”N38, o a norma dell'articolo 673 del codice di procedura penale;
b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo
1. Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari di cui all'
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Art. 7 (R) - Estratto del provvedimento iscrivibile
1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e p
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Art. 8 (L) - Eliminazioni delle iscrizioni
1. Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate:
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TITOLO IV - ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO
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Art. 9 (L) - Provvedimenti iscrivibili
1. Nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti g
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Art. 10 (R) - Estratto del provvedimento iscrivibile
1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente i seguenti dati:
a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identific
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Art. 11 (L) - Eliminazione delle iscrizioni
1. Le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguit
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TITOLO V - ANAGRAFE DEI CARICHI PENDENTI DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO
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Art. 12 (L) - Provvedimenti iscrivibili
1. Nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato si iscrivono per estratto:
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Art. 13 (R) - Estratto del provvedimento iscrivibile
1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:
a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento g
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Art. 14 (L) - Eliminazione delle iscrizioni
1. Le iscrizioni dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative sono eliminate alla cessazione della qualità di e
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TITOLO VI - UFFICIO ISCRIZIONE, UFFICIO TERRITORIALE, UFFICIO LOCALE, UFFICIO CENTRALE
1. L'ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5 (L).N20
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
e) concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
f) vigila sull'attività degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregola
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Art. 20 (R) - Comunicazioni all'ufficio centrale
1. L'autorità che emette i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono i ricorsi avverso questi ne dà comunicazione all'uf
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TITOLO VII - SERVIZI CERTIFICATIVI
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Capo I - Servizi certificativi del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti
Art. 21 (L) - Certificato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria
01. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.N23
1. “Nel certificato”N39 sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
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Art. 25 (L) - Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
1. Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giud
Art. 27 (L) - Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non si
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Art. 28 (L) - Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalità di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di età, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonché i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.
2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata è conforme all'estratto di cui all'articolo 4.
3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato q
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Art. 28-bis - Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione
1. Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione r
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Art. 29 (L) - Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato
1. Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell'
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Art. 29-bis - Modalità di rilascio dei certificati
Capo II - Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato
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Art. 30 (L) - Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorità giudiziaria
1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sist
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Art. 31 (L) - Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato
1. L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi
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Art. 32 (L) - Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 31, quan
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Capo III - Disposizioni comuni ai servizi certificativi
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Art. 33 (R) - Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato
1. La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è f
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Art. 34 (R) - Esclusione del codice identificativo dal certificato
1. Il codice identificativo della persona o dell'ente cui si riferisce il provvedimento non risulta dal certificato.
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Art. 35 (R) - Ufficio competente al rilascio del certificato
1. Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
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Art. 36 (R) - Certificato di emergenza
1. Nel caso di totale o parziale non operatività del sistema, l'ufficio che riceve la richiesta rilascia un certificato di emergenz
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Art. 37 (L) - Certificati richiesti da autorità straniere
1. Le autorità interessate di Stati dell'Unione europea richiedono i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, all'U
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Art. 38 (R) - Termine per il rilascio di certificato
1. Il certificato è rilasciato nello stesso giorno della richiesta, eccetto il certificato di emergenza che è rilasciato non appen
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Art. 39 (L) - Consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi
1. La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalità delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, avviene mediante accreditamento alla PDND. Nelle more dell'accreditamen
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TITOLO VIII - GARANZIE GIURISDIZIONALI
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Art. 40 (L) - Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'
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TITOLO IX - SISTEMA INFORMATIVO
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Art. 41 (R) - Principi e funzioni
1. Il sistema consente lo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attività degli uffici e tra essi concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo scambio, la trasmissione e conservazione dei dati,
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Art. 42 (R) - Regole tecniche del sistema
1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale.
2. Ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, la DGSIA:
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Art. 43 (R) - Codice identificativo sulla base delle impronte digitali
1. Al fine di consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, ad un cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza o ad
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118553511710073
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Art. 44 (R) - Eliminazione di iscrizioni incompatibili
1. L'ufficio centrale elimina dal sistema tutte le iscrizioni esistenti incompatibili con quelle previste dal presente testo unico.
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118553511710075
Art. 45 (L) - Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002
1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4
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Art. 46 (R) - Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema
1. Sino alla completa operatività del sistema, le regole tecniche di cui agli articoli 39 e 42 sono disciplinate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentita la Presidenza del
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Art. 47 (L-R) - Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale
Art. 50 (R) - Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali
1. I decreti dirigenziali del Ministero della giustizia previsti dagli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entro
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Art. 51 (R) - Raccordo con norme esterne al testo unico
1. Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai
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Art. 52 (L) - Abrogazioni di norme primarie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
- regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
- all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni: al sesto comma le parole: "ed è iscritto nel casellario giudiziario", nonché il settimo comma;
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Art. 53 (L) - Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
- decreto del Min
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Art. 55 (L) - Norma finale
1. Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblica
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Allegato - Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
Articolato del testo unico riferimento previgente
Art. 1 (L) - (Oggetto)
Art. 2 (R) - (Definizioni)
Art. 3 (L) - (Provvedimenti iscrivibili) Articolo 686 del codice di procedure penale; articolo 194 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; articoli 4 e 14, regio decreto 18 giugno 1931, n. 778; articolo 24, parte del sesto comma, del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 1935, n. 835; articolo 58-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354; articolo 73, legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 4 (R) - (Estratto del provvedimento iscrivibile) articoli 6 e 7, regio decreto n.778 del 1931
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