N229 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 122, comma 1, del D. Leg.vo 09/01/2006, n. 5 a decorrere dal 16/07/2006, così recitava:

“Art. 132 (Intervento del pubblico ministero)

Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello.”

Dalla redazione