N115 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall'art. 67, comma 1, del D. Leg.vo 09/01/2006, n. 5 a decorrere dal 16/07/2006, e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 13, del D. Leg.vo 12/09/2007, n. 169 a decorrere dal 01/01/2008, così recitava:

“Art. 80-bis (Contratto di affitto d'azienda)

Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d’azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall’articolo 111, primo comma, n. 1.”

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