Articolo aggiunto dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5, e successivamente abrogato dal D. Leg.vo del 12/09/2007 n. 169. L’articolo 80-bis così recitava: “Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d’azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall’articolo 111, primo comma, n. 1)”.

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