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Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 30/05/2002, n. 115
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- D. Min. Giustizia 14/12/2020
- D.L. 28/10/2020, n. 137 (L. 18/12/2020, n. 176)
- D. Leg.vo 26/10/2020, n. 152
- D.L. 08/04/2020, n. 23 (L. 05/06/2020, n. 40)
- D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27)
- D. Min. Giustizia 13/10/2019
- Sent. Corte Cost. 01/10/2019, n. 217
- Sent. Corte Cost. 31/05/2019, n. 135
- L. 26/04/2019, n. 36
- D. Leg.vo 07/03/2019, n. 24
- D. Leg.vo 12/01/2019, n. 14
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- D. Leg.vo 02/10/2018, n. 120
- D.L. 04/10/2018, n. 113 (L. 01/12/2018, n. 132)
- D. Min. Giustizia 04/07/2018
- L. 11/01/2018, n. 4
- L. 27/12/2017, n. 205
- D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116
- Sent. Corte Cost. 13/07/2017, n. 178
- L. 07/04/2017, n. 47
- D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225)
- D.L. 31/08/2016, n. 168 (L. 25/10/2016, n. 197)
- L. 28/12/2015, n. 208
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 156
- Sentenza C. Cost. 24/09/2015, n. 192
- D. Min. Giustizia 07/05/2015
- D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132)
- D. Min. Giustizia 07/05/2015
- D.L. 12/09/2014, n. 132 (L. 10/11/2014, n. 162)
- D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114)
- D. Min. Giustizia 01/04/2014
- D. Min. Giustizia 10/03/2014
- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 32
- L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 12/09/213, n. 104 (L. 08/11/2013, n. 128)
- D.L. 14/08/2013, n. 93 (L. 15/10/2013, n. 119)
- L. 24/12/2012, n. 228
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- L. 01/10/2012, n. 172
- D. Min. Giustizia 02/07/2012
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- L. 12/11/2011, n. 183
- D. Leg.vo 01/09/2011, n. 150
- D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148)
- D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111)
- D.L. 29/10/2010, n. 225 (L. 26/02/2011, n. 10)
- D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104
- D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122)
- Sent. C. Cost. 14/04/2010, n. 139
- D. Leg.vo 20/03/2010, n. 53
- D.L. 29/12/2009, n. 193 (L. 22/02/2010, n. 24)
- L. 23/12/2009, n. 191
- L. 18/06/2009, n. 69
- D.L. 23/02/2009, n. 11 (L. 23/04/2009, n. 38)
- D. Min. Giustizia 20/01/2009
- D. Min. Giustizia 08/01/2009
- D.L. 25/06/2008, n. 112 (L. 06/08/2008, n. 133)
- D.L. 23/05/2008, n. 92 (L. 24/07/2008, n. 125)
- L. 24/12/2007, n. 244
- Sent. C. Cost. 20/06/2007, n. 254
- L. 27/12/2006, n. 296
- D.L. 04/7/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
- Sent. C. Cost. 20/04/2006, n. 174
- D. Min. Giustizia 29/12/2005
- D.L. 30/06/2005, n. 115 (L. 17/05/2005, n. 168)
- L. 24/02/2005, n. 25
- L. 30/12/2004, n. 311
- D.L. 08/02/2003, n. 18 (L. 07/04/2003, n. 63)
- L. 27/12/2002, n. 289
- Avviso di rettifica in G.U. 06/12/2002, n. 286
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59; |
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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Titolo I - Oggetto e definizioni |
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Art. 1 (L) - (Oggetto)1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pa |
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Art. 2 (L) - (Ambito di applicazione)1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabi |
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Art. 3 (R) - (Definizioni)1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: a) "magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile; b) "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione; c) "magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato; d) "giudice popolare" è il componente non togato nei collegi di assise; |
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Titolo II - Disposizioni generali relative al processo penale |
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Art. 4 (L) - (Anticipazione delle spese)1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dall |
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Art. 5 (L) - (Spese ripetibili e non ripetibili)1. Sono spese ripetibili: a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni; b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo; c) le |
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Art. 6 (L) - (Remissione del debito)1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare |
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Titolo III - Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario |
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Art. 8 (L) - (Onere delle spese)1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le a |
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PARTE II - VOCI DI SPESA |
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Titolo I - Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario |
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Art. 9 (L) - (Contributo unificato)1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amminist |
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Art. 10 (L) - Esenzioni1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sens |
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Art. 11 (L) - (Prenotazione a debito del contributo unificato)1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica am |
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Art. 12 (L) - (Azione civile nel processo penale)1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contribu |
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Art. 13 (L) - Importi1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898; b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile; e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000; f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.N8 1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. N9 1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis. |
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Art. 14 (L) - Obbligo di pagamento1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unif |
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Art. 15 (R) - (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato)1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della caus |
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Art. 16 (L) - Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato1. In caso di omesso o insufficiente pagament |
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Art. 17 (L) - (Variazione degli importi)1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto |
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Art. 18 (L) - (Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato)1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del |
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Art. 18-bis - Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'i |
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Titolo II - Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 19 (R) - (Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta |
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Art. 20 (L) - (Indennità di trasferta)1. L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha s |
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Art. 21 (R) - (Calcolo delle distanze)1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta si deve tener co |
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Art. 22 (R) - (Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla not |
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Capo II - Notificazioni nel processo penale |
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Sezione I - Norme generali |
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Art. 23 (L) - (Diritti)1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo qu |
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Art. 24 (L) - (Indennità di trasferta)1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di t |
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Art. 25 |
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Sezione III - Notificazioni a richiesta delle parti |
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Art. 27 (L) - (Notificazioni a richiesta delle parti)1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta |
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Capo III - Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario |
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Sezione I - Norme generali |
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Art. 28 (L) - (Contestualità di trasferte)1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a dive |
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Art. 29 (L) - (Diritti)1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui |
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Sezione II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio |
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Art. 30 (L) - (Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita d |
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Art. 31 (L) - (Indennità di trasferta e spese di spedizione)1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario s |
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Sezione III - Notificazioni a richiesta delle parti |
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Art. 32 (L) - (Notificazioni a richiesta delle parti)1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta |
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Art. 33 (L) - (Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di |
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Art. 34 (L) - (Importo dei diritti)1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura: |
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Art. 35 (L) - (Importo dell'indennità di trasferta)1. L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura: |
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Art. 36 (L) - (Maggiorazioni per l'urgenza)1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignorame |
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Capo IV - Atti di esecuzione nel processo civile |
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Art. 37 (L) - (Diritto di esecuzione)1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di prot |
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Art. 38 (L) - (Indennità di trasferta per atti di esecuzione)1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di and |
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Titolo III - Spese di spedizione |
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Art. 39 (R) - (Spese di spedizione)1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite |
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Titolo IV - Diritto di copia e diritto di certificato |
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Art. 40 (L) - (Determinazione di nuovi supporti e degli importi)1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne son |
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Titolo V - Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile |
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Art. 41 (L) - (Trasferte di magistrati professionali e onorari)1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magis |
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Art. 42 (L) - (Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)1. Se il dibattimento è tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, |
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Art. 43 (L) - (Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appa |
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Art. 44 (L) - (Trasferte degli ufficiali giudiziari)1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assiste |
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Titolo VI - Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile |
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Art. 45 (L) - (Indennità per testimoni residenti)1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune |
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Art. 46 (L) - (Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti)1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui |
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Art. 47 (L) - (Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici. |
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Art. 48 (L) - (Testimoni dipendenti pubblici)1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimbor |
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Titolo VII - Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario |
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Art. 49 (L) - (Elenco delle spettanze)1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, l |
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Art. 50 (L) - (Misura degli onorari)1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Mi |
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Art. 51 (L) - (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, dell |
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Art. 52 (L) - (Aumento e riduzione degli onorari)1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari p |
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Art. 53 (L) - (Incarichi collegiali)1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è |
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Art. 54 (L) - (Adeguamento periodico degli onorari)1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione al |
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Art. 55 (L) - (Indennità e spese di viaggio)1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equipa |
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Art. 56 (L) - (Spese per l'adempimento dell'incarico)1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente |
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Art. 57 (R) - (Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le |
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Titolo VIII - Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario |
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Art. 58 (L) - (Indennità di custodia)1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preve |
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Art. 59 (L) - (Tabelle delle tariffe vigenti)1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanz |
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Titolo IX - Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile |
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Art. 60 (R) - (Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile)1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite c |
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Titolo X - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale e amministrativo |
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Art. 61 (R) - (Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demoliz |
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Art. 62 (R) - (Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infras |
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Art. 63 (R) - (Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi)1. L'importo da corrispondere alle imprese private cui è affidato l'incarico è determin |
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Titolo XI - Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili |
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Art. 64 (L) - (Indennità dei magistrati onorari) |
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Art. 65 (L) - (Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise)1. Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. 2. L'indennità è aumentata a euro 51,65 g |
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Art. 66 (L) - (Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indenni |
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Art. 67 (L) - Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui può |
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Art. 68 (L) - (Indennità degli esperti delle sezioni agrarie)1. Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di euro 1 |
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Titolo XII - Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale |
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Art. 69 (L) - (Spese escluse)1. Sono escluse dalle spese di giustizia: |
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Art. 70 (L) - (Spese straordinarie)1. Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili da |
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Titolo XIII - Domanda di liquidazione e decadenza |
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Art. 71 (L) - (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui |
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Art. 72 (R) - (Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia)1. L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazio |
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Titolo XIV - Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo |
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Art. 73 (R) - (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di proto |
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Titolo XIV-bis - Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale |
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Art. 73-bis (L) - (Termini per la richiesta di registrazione)1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituent |
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Art. 73-ter (L) - (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all |
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PARTE III - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO |
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Titolo I - Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario |
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Capo I - Istituzione del patrocinio |
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Art. 74 (L) - (Istituzione del patrocinio)1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, in |
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Art. 75 (L) - (Ambito di applicabilita)1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. |
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Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio |
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Art. 76 (L) - Condizioni per l'ammissione1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. |
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Art. 77 (L) - (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT |
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Capo III - Istanza per l'ammissione al patrocinio |
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Art. 78 (L) - (Istanza per l'ammissione)1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di esser |
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Art. 79 (L) - (Contenuto dell'istanza)1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; |
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Capo IV - Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte |
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Art. 80 (L) - (Nomina del difensore)1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, isti |
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Art. 81 (L) - (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. 2 |
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Art. 82 (L) - (Onorario e spese del difensore)1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogn |
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Art. 83 (L) - (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)1. L'onorario e le spese spettanti "al difensore," N1 all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decret |
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Art. 84 (L) - (Opposizione al decreto di pagamento)1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al cons |
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Art. 85 (L) - (Divieto di percepire compensi o rimborsi)1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e |
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Capo V - Recupero delle somme da parte dello Stato |
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Art. 86 (L) - (Recupero delle somme da parte dello Stato)1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente |
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Capo VI - Norme finali |
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Art. 87 (L) - (Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'articolo |
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Art. 88 (L) - (Controlli da parte della Guardia di finanza)1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei s |
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Art. 89 (L) - (Norme di attuazione)1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 ag |
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Titolo II - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale |
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Capo I - Istituzione del patrocinio |
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Art. 90 (L) - (Equiparazione dello straniero e dell'apolide)1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo stranier |
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Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio |
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Art. 91 (L) - (Esclusione dal patrocinio)1. L'ammissione al patrocinio è esclusa: |
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Art. 92 (L) - (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si app |
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Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio |
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Art. 93 (L) - Presentazione dell'istanza al magistrato competente1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di |
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Art. 94 (L) - (Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicita)1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sost |
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Art. 95 (L) - (Sanzioni)1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiara |
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Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione |
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Art. 96 (L) - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiaraz |
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Art. 97 (L) - (Provvedimenti adottabili dal magistrato)1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà |
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Art. 98 (L) - (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura |
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Art. 99 (L) - (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'ar |
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Capo V - Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte |
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Art. 100 (L) - (Nomina di un secondo difensore)1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imp |
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Art. 101 (L) - (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attivit& |
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Art. 102 (L) - (Nomina del consulente tecnico di parte) |
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Art. 103 (L) - (Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico m |
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Art. 104 (L) - (Compenso dell'investigatore privato)1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquida |
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Art. 105 (L) - (Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magist |
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Art. 106 (L) - (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dic |
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Art. 106-bis. (L) - (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato) |
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Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio |
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Art. 107 (L) - (Effetti dell'ammissione)1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa. |
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Art. 108 (L) - (Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale)1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della par |
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Art. 109 (L) - (Decorrenza degli effetti)1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta a |
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Art. 110 (L) - (Pagamento in favore dello Stato)1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non su |
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Art. 111 (L) - (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca del |
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Capo VII - Revoca del decreto di ammissione al patrocinio |
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Art. 112 (L) - Revoca del decreto di ammissione1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; |
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Art. 113 (L) - Ricorso avverso il decreto di revoca1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'ar |
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Art. 114 (L) - (Effetti della revoca)1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell |
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Titolo III - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale |
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Art. 115 (L) - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui |
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Art. 115-bis (L) - Liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magis |
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Art. 116 (L) - (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misur |
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Art. 117 (L) - (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, de |
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Art. 118 (L) - (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa |
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Titolo IV - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario |
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Capo I - Istituzione del patrocinio |
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Art. 119 (L) - (Equiparazione dello straniero e dell'apolide)1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo strani |
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Art. 120 (L) - (Ambito di applicabilita)1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnaz |
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Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio |
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Art. 121 (L) - (Esclusione dal patrocinio)1. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, |
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Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio |
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Art. 122 (L) - (Contenuto integrativo dell'istanza)1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili |
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Art. 123 (L) - (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita)1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richie |
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Art. 124 (L) - (Organo competente a ricevere l'istanza)1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezz |
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Art. 125 (L) - (Sanzioni)1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostituti |
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Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio |
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Art. 126 (L) - (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verif |
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Art. 127 (L) - (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente. |
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CAPO V - DIFENSORI E CONSULENTI TECNICI DI PARTE |
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Art. 128 (L) - (Obbligo a carico del difensore)1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo |
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Art. 129 (L) - (Nomina del consulente tecnico di parte)1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi pre |
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Art. 130 (L) - (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte |
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Art. 130-bis (L) - (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte) |
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Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio |
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Art. 131 (L) - (Effetti dell'ammissione al patrocinio)1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile; |
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Art. 132 (R) - (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al |
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Art. 133 (L) - (Pagamento in favore dello Stato)1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione |
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Art. 134 (L) - (Recupero delle spese)1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa. |
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Art. 135 (L) - (Norme particolari per alcuni processi)1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei |
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Capo VII - Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio |
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Art. 136 (L) - (Revoca del provvedimento di ammissione)1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al p |
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Capo VIII - Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario |
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Art. 137 (L) - (Ambito temporale di applicabilita)1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel pro |
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Art. 138 (L) - (Commissione del patrocinio a spese dello Stato)1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un |
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Art. 139 (L) - (Funzioni della commissione)1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al co |
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Art. 140 (L) - (Nomina del difensore)1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo |
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Art. 141 (L) - (Onorario e spese del difensore)1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli isc |
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Titolo V - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV |
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Art. 142 (L) - (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Un |
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Art. 143 (L) - (Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese: |
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Art. 144 (L) - (Processo in cui è parte un fallimento)1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che n |
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Art. 145 (L) - (Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'int |
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PARTE IV - PROCESSI PARTICOLARI |
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Titolo I - Procedura fallimentare |
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Art. 146 (L) - (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) l'imposta di r |
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Art. 147 (L) - (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) |
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Titolo II - Eredità giacente attivata d'ufficio |
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Art. 148 (L) - (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: |
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Titolo III - Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale |
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Capo I - Restituzione e vendita di beni sequestrati |
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Art. 149 (R) - (Raccordo)1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme d |
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Art. 150 (L) - (Restituzione di beni sequestrati)1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale. |
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Art. 151 (L) - (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari)1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento. |
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Art. 152 (R) - (Vendita)1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a |
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Art. 153 (R) - (Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depos |
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Art. 154 (L) - (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori)1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita son |
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Capo II - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati |
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Art. 155 (L) - (Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese pr |
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Art. 156 (R) - (Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono: |
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Titolo IV - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo |
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Titolo V - Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica |
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Art. 158 (L) - (Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; |
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Art. 159 (R) - (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, |
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PARTE V - REGISTRI |
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Art. 160 (L) - (Funzioni sottoposte ad annotazioni)1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende |
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Art. 161 (R) - (Elenco registri)1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri: |
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Art. 162 (R) - (Attività dell'ufficio)1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenota |
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Art. 163 (R) - (Determinazione dei modelli dei registri)1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia |
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Art. 164 (R) - (Rinvio)1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12, da 15 a 20, del de |
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PARTE VI - PAGAMENTO |
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Titolo I - Titoli di pagamento delle spese |
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Capo I - Ordine di pagamento emesso dal funzionario |
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Art. 165 (L) - (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con o |
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Art. 166 (L) - (Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)1. Se un testimone si trova nell'impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo |
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Art. 167 (L) - (Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari)1. Le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate m |
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Capo II - Decreto di pagamento emesso dal magistrato |
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Art. 168 (L) - (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia)1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decr |
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Art. 168-bis (L) - (Decreto di pagamento delle spese di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime) |
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Art. 169 (L) - (Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Mi |
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Art. 170 (L) - (Opposizione al decreto di pagamento)N251. Avverso il decreto di paga |
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Art. 171 (R) - (Effetti del decreto di pagamento)1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte |
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Capo III - Responsabilità |
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Art. 172 (L) - (Responsabilita)1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da |
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Titolo II - Pagamento delle spese per conto dell'erario |
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Capo I - Soggetti abilitati e modalità di pagamento |
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Art. 173 (L) - (Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal concessionario, che utilizza |
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Art. 174 (R) - (Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)1. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario. |
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Art. 175 (R) - (Ufficio competente ad eseguire il pagamento)1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnol |
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Art. 176 (R) - (Modalità di pagamento)1. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditor |
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Capo II - Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento |
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Art. 177 (R) - (Modello di pagamento)1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati: a) il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario; b) i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovve |
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Art. 178 (R) - (Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento)1. Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal credito |
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Capo III - Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento |
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Art. 179 (R) - (Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)1. L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarità formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o più |
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Art. 180 (R) - (Adempimenti dell'ufficio postale)1. L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente filiale di Poste Ita |
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Art. 181 (R) - (Adempimenti del concessionario)1. Se l'accreditamento non può essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario. |
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Art. 182 (R) - (Prospetto riepilogativo dei pagamenti)1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico. 2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i seguenti dati: |
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Capo IV - Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili |
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Art. 183 (R) - (Regolazione e rimborso dei pagamenti)1. Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarità, anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche r |
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Art. 184 (R) - (Versamento di ritenute e di imposte)1. Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, |
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Art. 185 (R) - (Aperture di credito)1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero dell |
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Art. 186 (R) - (Funzionari delegati)1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuat |
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Art. 187 (R) - (Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio post |
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Capo V - Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento |
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Art. 188 (L) - (Compensi ai concessionari)1. Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione de |
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Art. 189 (R) - (Compensi a Poste Italiane S.p.a)1. I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'econo |
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Capo VI - Pagamenti con modalità telematica |
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Art. 190 (R) - (Determinazione delle regole tecniche telematiche)1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Di |
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Titolo III - Pagamento delle spese a carico dei privati |
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Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario |
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Art. 191 (L) - (Determinazione delle modalità di pagamento)1. Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei |
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Art. 192. (L) - (Modalità di pagamento) |
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Art. 193 (R) - (Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministe |
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Art. 194 (R) - (Ricevuta di versamento)1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale: a) l'ufficio giudiziario adito; b) le generalità e il codice fiscal |
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Art. 195 (R) - (Determinazione delle regole tecniche telematiche)1. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero |
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Capo II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile |
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Art. 196 (L) - (Determinazione delle modalità di pagamento)1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 ag |
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Capo III - Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari./tteso; |
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Art. 197 (L) - (Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta. |
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Art. 198 (R) - (Determinazione delle regole tecniche telematiche)1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel proce |
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Capo IV - Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale |
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Art. 199 (L) - (Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale)1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a rich |
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PARTE VII - RISCOSSIONE |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Capo I - Ambito di applicabilità |
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Art. 200 (L) - (Applicabilità della procedura nel processo penale)1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecun |
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Art. 201 (L) - (Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei casi di ammission |
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Art. 202 (L) - (Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del co |
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Art. 203 (R) - (Esclusione della procedura per alcuni processi)1. Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla parte IV, titoli I, III, |
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Capo II - Principi per il processo penale |
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Art. 204 (R) - (Recupero delle spese)1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di |
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Art. 205 (L) - (Recupero intero, forfettizzato e per quota)1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento |
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Art. 206 (R) - (Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura pena |
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Capo III - Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario |
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Art. 207 (R) - (Recupero delle spese)1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate seco |
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Capo IV - Definizioni |
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Art. 208 (R) - (Ufficio competente)1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse |
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Art. 209 (R) - (Ufficio competente per le spese di mantenimento)1. Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse al |
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Art. 210 (R) - (Discarico automatico)1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'e |
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Titolo II - (Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario) |
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Capo I - Adempimento spontaneo |
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Art. 211 (R) - (Quantificazione dell'importo dovuto)1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario add |
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Art. 212 (R) - (Invito al pagamento)1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza |
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Capo II - Riscossione mediante ruolo |
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Art. 213 (R) - (Iscrizione a ruolo)1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computa |
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Art. 214 (R) - (Trasmissione di notizie)1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competent |
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Art. 215 (R) - (Sospensione amministrativa della riscossione)1. In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impu |
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Art. 216 (R) - (Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)1. In applicazione dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1 |
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Capo III - Disposizioni comuni a più fasi della riscossione |
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Art. 217 (R) - (Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)1. Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di s |
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Art. 218 (R) - (Dilazione o rateizzazione del credito)1. Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è i |
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Capo IV - Annullamento del credito |
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Art. 220 (R) - (Annullamento per insussistenza)1. In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all |
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Capo V - Comunicazioni per reati finanziari |
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Art. 221 (R) - (Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)1. Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio |
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Capo VI - Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato |
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Art. 222 (L) - (Adempimento spontaneo)1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della risco |
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Art. 223 (L) - (Riscossione mediante ruolo)1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di paga |
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Art. 224 (L) - (Riscossione coattiva)1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, p |
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Art. 225 (L) - (Esenzioni)1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli |
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Art. 226 (L) - (Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione)1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossion |
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Art. 227 (L) - (Concessionari)1. Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilità, la procedura di discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi cont |
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Titolo II-bis - Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale |
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Capo I - Riscossione mediante ruolo |
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Art. 227-bis (L) - (Quantificazione dell'importo dovuto)1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 2 |
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Art. 227-ter (L) - (Riscossione mediante ruolo)1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, p |
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Art. 227-quater (L) - (Norme applicabili)1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, co |
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Titolo III - Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali |
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Capo I - Estinzione legale |
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Art. 228 (L) - (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza de |
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Capo II - Discarico e reiscrizione a ruolo |
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Art. 230 (L) - (Discarico automatico per inesigibilità di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il |
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Art. 231 (R) - (Reiscrizione a ruolo)1. In applicazione dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con dec |
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Capo III - Dilazione e rateizzazione |
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Art. 232 (L) - (Dilazione e rateizzazione del pagamento)1. Il debitore può chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provv |
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Art. 233 (R) - (Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferi |
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Capo IV - Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo |
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Titolo IV - Disposizioni particolari per pene pecuniarie |
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Art. 235 (L) - (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio |
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Art. 237 (L) - (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie)1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice del |
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Art. 238 (L) - (Conversione delle pene pecuniarie)1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari. |
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Art. 238-bis (L) - (Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate)1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del |
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Art. 239 (R) - (Comunicazioni)1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nu |
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Titolo V - Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie |
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Art. 240 (L) - (Dilazione e rateizzazione del pagamento)1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie |
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Art. 241 (L) - (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, d |
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Art. 242 (R) - (Raccordo)1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234. |
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Titolo VI - Riversamento del riscosso |
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Art. 244 (R) - (Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a |
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Art. 245 (L) - (Privilegi)1. In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall'erario prenotati a debito s |
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Art. 246 (R) - (Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese proc |
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Titolo VII - Riscossione del contributo unificato |
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Art. 247 (R) - (Ufficio competente)1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione del |
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Art. 248 (R) - Invito al pagamento1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal |
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Art. 249 (R) - (Norme applicabili)1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'ar |
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PARTE VIII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO |
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Titolo I - Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario |
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Art. 250 (R) - (Esclusione del diritto di certificato)1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente test |
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Titolo II - Disposizioni relative al processo amministrativo |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 251 (R) - (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento de |
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Capo II - Diritto di copia |
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Art. 252 (L) - (Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione d |
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Articolo 253 (R) - (Determinazione dell'importo e pagamento)1. L'importo del costo e le modalità di pagamento sono determinati dal Segretario generale del |
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Titolo III - Disposizioni relative al processo contabile |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 254 (R) - (Imposta di bollo)1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo contabile. |
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Art. 255 (R) - (Procedure di anticipo e riscossione delle spese)1. Nel processo contabile di responsabilità e di conto le spese relative agli atti disposti da |
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Art. 256 (R) - (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)1. Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle s |
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Capo II - Tassa fissa |
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Art. 257(L) - (Tassa fissa)1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo c |
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Art. 258 (R) - (Modalità di pagamento)1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato m |
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Capo III - Pubblicazione di provvedimenti del magistrato |
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Titolo IV - Disposizioni relative al processo tributario |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 260 (R) |
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Art. 261 (R) - (Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente te |
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Capo II - Diritto di copia |
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Art. 262 (L) - (Diritto di copia)1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e |
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Art. 263 (L) - (Esenzione)1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è dovuto se la |
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Art. 264 (R) - (Modalità di pagamento)1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato m |
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PARTE IX - NORME TRANSITORIE |
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Titolo I - Voci di spesa |
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Capo I - Contributo unificato nel processo civile e amministrativo |
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Art. 265 (L) - (Contributo unificato)1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento. |
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Capo II - Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile |
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Art. 266 (R) - (Raccordo)1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo |
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Art. 267 (L) - (Diritto di copia senza certificazione di conformita)1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto i |
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Art. 268 (L) - (Diritto di copia autentica)1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita |
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Art. 269 (L) - (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il di |
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Art. 270 (L) - (Copia urgente su supporto cartaceo)1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conf |
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Art. 271 (L) - (Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà. |
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Capo III - Diritto di certificato nel processo civile e penale |
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Art. 273 (L) - (Diritto di certificato)1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato è così regolato: |
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Capo IV - Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato |
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Art. 274 (L) - (Adeguamento periodico degli importi)1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni t |
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CAPO V - AUSILIARI DEL MAGISTRATO |
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Art. 275 (R) - (Onorari degli ausiliari del magistrato)1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è di |
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Capo VI - Indennità di custodia |
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Art. 276 (R) - (Determinazione dell'indennità di custodia)1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennità è determi |
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Capo VII - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi |
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Art. 277 (R) - (Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)1. Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo |
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Capo VIII - Registrazione degli atti giudiziari |
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Art. 278 (R) - (Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sen |
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Titolo II - Patrocinio a spese dello Stato |
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Art. 279 (L) - (Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, d |
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Titolo III - Registri |
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Art. 280 (R) - (Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito. |
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Art. 281 (R) - (Crediti già iscritti nella tavola alfabetica)1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo uni |
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Art. 282 (R) - (Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disp |
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Titolo IV - Pagamento |
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Capo I - Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni |
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Art. 283 (R) - (Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erar |
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Capo II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile |
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Art. 284 (R) - (Raccordo)1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono. |
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Art. 285 (R) - (Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di |
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Art. 286 (R) - (Modalità di pagamento della copia su compact disk)1. Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per i |
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Titolo V - Riscossione |
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Capo I - Disposizioni su crediti di importo determinato |
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Art. 288 (L) - (Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)1. Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi pi |
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Capo II - Riversamento del riscosso dall'erario a terzi |
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Art. 289 (L) - (Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dall |
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Art. 290 (R) - (Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di c |
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Art. 291(L) - (Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati. |
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Art. 292 (R) - Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di c |
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PARTE X - DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI |
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Art. 293 (L) - (Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle a |
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Art. 294 (L) - (Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette a |
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Art. 295 (L) - (Rinvio per la copertura finanziaria)1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, c |
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Art. 296 (L) - (Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono rife |
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Art. 297 (R) - (Non applicabilità di norme)1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio |
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Art. 298 (L) - (Norme che restano abrogate)1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni: - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; l'articolo 245, già espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8; 9; 13, comma primo; 14; 15; 16, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115, n. 2; 116; 120; 121; 137 e 149, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; gli articoli 84; 176 |
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Art. 299 (L) - (Abrogazioni di norme primarie)1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: - il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298; - la legge 26 agosto 1868, n. 4548; - la legge 8 agosto 1895, n. 556; - l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242; - la legge 19 marzo 1911, n. 201; - l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486; - il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85; - del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere e), f), g); l'articolo 9; - del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298; - l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249; - il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493; - l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835; - il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059; - l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura civile); - del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; del |
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Art. 301 (R) - Abrogazioni di norme secondarie1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: - l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.; - il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708; - il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103; - il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; |
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Art. 302 (L) - Entrata in vigore1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1 luglio 2002. |
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Allegato 1 |
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Allegato 2Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 5Parte di provvedimento in formato grafico |
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