Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

"Art. 191. Poteri di gestione del commissario giudiziale.

1. Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri.

2. Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166.

3. In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116."

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