Articolo sostituito dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

"Art. 164. Decreti del giudice delegato.

1. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'art. 26.

2. Il decreto del tribunale che decide sul reclamo non è soggetto a gravame."

Dalla redazione