N98 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 56, comma 1, del D. Leg.vo 09/01/2006, n. 5 a decorrere dal 16/07/2006. così recitava:

“Art. 71 (Effetti della revocazione)

Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.”

Dalla redazione