A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 13 novembre 2008, n. 181: articolo 34, commi 1 e 3.
Articolo 182-quater, comma 1, parole ("da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385," ), 4
Articoli 19, comma 2; 20; 24, comma 2; 28, comma 2; 34, comma 3; 37-bis, comma 3, le parole "allo stato"; 80-bis; 97, comma 7; 93, co. 3, n. 4), le parole “anche in relazione alla graduazione del credito,”; 96, comma 1, 2° periodo; 96, comma 2; 104-ter, comma 4. 2° periodo; Sezione II; Sezione III; 108-bis; 110, comma 2, le parole "sentito il comitato dei creditori"; 111-bis, comma 2; 111-bis, comma 4, le parole da "se l'importo" fino a "costo dell'unità"; 211
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
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Art. 2. - Liquidazione coatta amministrativa e fallimento
La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrati
Il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo
L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.
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Art. 12. - Morte del fallito
Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
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Art. 13. - Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai s
Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione della corte d'appello competente;
2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;
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Art. 19. - Sospensione della liquidazione dell'attivo
Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.
Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gl
Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori prese
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Art. 38. - Responsabilità del curatore
Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'inc
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Art. 39. - Compenso del curatore
Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, han
Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.
Il pres
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Capo III - Degli effetti del fallimento
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Sezione I - Degli effetti del fallimento per il fallito
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Art. 42. - Beni del fallito
La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla
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Art. 43. - Rapporti processuali
Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
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Art. 44. - Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento
Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai cr
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Art. 45. - Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento
Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono
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Art. 46. - Beni non compresi nel fallimento
Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
2) gli
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Art. 47. - Alimenti al fallito e alla famiglia
Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può
Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
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Art. 53. - Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili
I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 275
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Art. 54. - Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo
I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle
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Art. 55. - Effetti del fallimento sui debiti pecuniari
N86 La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi
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Art. 56. - Compensazione in sede di fallimento
I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non s
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Art. 57. - Crediti infruttiferi
I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tu
Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
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Art. 67-bis. - Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
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Art. 72-bis. - Contratti relativi ad immobili da costruire
Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e i
La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. N130
Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabil
Il curatore esamina le domande di cui all'art. 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impedit
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Art. 96. - Formazione ed esecutività dello stato passivo
Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 93. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizio
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Art. 97. - Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo
Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l
Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti gio
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Art. 103. - Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione
Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.
Successivamente, su proposta del curatore, il gi
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Art. 104-bis. - Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda
Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.
Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. N395
Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:
La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di c
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Art. 106. - Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere
Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia l
Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'art. 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 51. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all’articolo 98, il curatore, nel progetto di ri
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92948512159350
Art. 111. - Ordine di distribuzione delle somme
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
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92948512159351
Art. 111-bis. - Disciplina dei crediti prededucibili
I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti
Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione
Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.
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Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
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Sezione I - Della chiusura del fallimento
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Art. 118. - Casi di chiusura
Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:
1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo; N195
2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammo
La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. Unitamente all’istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conform
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Art. 120. - Effetti della chiusura
Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento. N204
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Art. 121. - Casi di riapertura del fallimento
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare alm
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Art. 122. - Concorso dei vecchi e nuovi creditori
I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito
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Art. 123. - Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallim
La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il
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Art. 125. - Esame della proposta e comunicazione ai creditori
La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis
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Art. 126. - Concordato nel caso di numerosi creditori
Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passiv
Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla canc
Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato
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Art. 136. - Esecuzione del concordato
Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologa
Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:
1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficu
La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente
La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell’art. 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. N275
Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre centoventi giorni dalla data del provvedimen
Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all’acquisto disponendo l’apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizio
Capo II - Degli effetti dell’ammissione al concordato preventivo
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Art. 167. - Amministrazione dei beni durante la procedura
Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
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Art. 168. - Effetti della presentazione del ricorso
Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa a
Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a scio
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Capo III - Dei provvedimenti immediati
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Art. 170. - Scritture contabili
Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l’ultima scrittura dei li
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Art. 171. - Convocazione dei creditori
Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell’art. 161, apportando le necessarie rettifiche.
Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’I
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92948512159427
Art. 172. - Operazioni e relazione del commissario
Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno “quarantacinque”
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92948512159428
Art. 173. - Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente
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Capo IV - Della deliberazione del concordato preventivo
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92948512159430
Art. 174. - Adunanza dei creditori
L’adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.
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Art. 175. - Discussione della proposta di concordato
Nell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell’articolo 163, comma quarto. N473
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Art. 176. - Ammissione provvisoria dei crediti contestati
Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo del
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Art. 177. - Maggioranza per l’approvazione del concordato
Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell’articolo 175, quinto comma, si considera approvat
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Art. 178. - Adesioni alla proposta di concordato
Nel processo verbale dell’adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori
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Capo V – Dell’omologazione e dell’esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti
Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, p
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Art. 182-bis. - Accordi di ristrutturazione dei debiti
L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione. N307
L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e a
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Art. 182-ter - Trattamento dei crediti tributari e contributivi
1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assis
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Art. 182-quater. - Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111.
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Art. 182-quinquies. - Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti
Il debitore che presenta, anche ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all’articolo 161, commi secondo e terzo, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. N403
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Art. 182-sexies. - Riduzione o perdita del capitale della società in crisi
La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell’accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, �
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Art. 182-novies - Accordi di ristrutturazione agevolati
Art. 184. - Effetti del concordato per i creditori
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di
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Capo VI - Dell’esecuzione, della risoluzione e dell’annullamento del concordato preventivo
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Art. 185. - Esecuzione del concordato
Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
Si applica il secondo comma dell’art. 136.
Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla propos
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Art. 186. - Risoluzione e annullamento del concordato
Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
Se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno an
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Art. 196. - Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa
Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichia
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Art. 197. - Provvedimento di liquidazione
Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell’autorità c
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Art. 198. - Organi della liquidazione amministrativa
Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nomina
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Art. 199. - Responsabilità del commissario liquidatore
Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
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Art. 200. - Effetti del provvedimento di liquidazione per l’impresa
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l’impresa è una società
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Art. 201. - Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione I
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Art. 202. - Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza
Se l’impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d’insolvenza e questa non è stata preventiv
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Art. 203. - Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza
Accertato giudizialmente lo stato d’insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedi
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Art. 204. - Commissario liquidatore
Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla l
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Art. 205. - Relazione del commissario
L’imprenditore o, se l’impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all’ulti
Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, il su
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Art. 208. - Domande dei creditori e dei terzi
I creditori e le altre persone indicate nell’articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto art
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Art. 209. - Formazione dello stato passivo
Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell’articolo 207 ac
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Art. 210. - Liquidazione dell’attivo
Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vi
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Art. 211. - Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci
L’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a prop
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Art. 215. - Risoluzione e annullamento del concordato
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha espos
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Art. 217. - Bancarotta semplice
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente:
1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizion
Art. 219. - Circostanze aggravanti e circostanza attenuante
Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite so
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Art. 220. - Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito
È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all’art. 216, nell’elenco nomi
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Art. 221. - Fallimento con procedimento sommario
Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.
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Art. 222. - Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice
Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti c
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Capo II - Reati commessi da persone diverse dal fallito
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Art. 223. - Fatti di bancarotta fraudolenta
Si applicano le pene stabilite nell’art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo
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Art. 224. - Fatti di bancarotta semplice
Si applicano le pene stabilite nell’art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società d
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Art. 225. - Ricorso abusivo al credito
Si applicano le pene stabilite nell’art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali
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Art. 226. - Denuncia di crediti inesistenti
Si applicano le pene stabilite nell’art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fa
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Art. 227. - Reati dell’institore
All’institore dell’imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti prevedut
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Art. 228. - Interesse privato del curatore negli atti del fallimento
Salvo che al fatto non siano applicabili gli
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Art. 229. - Accettazione di retribuzione non dovuta
Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in s
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Art. 230. - Omessa consegna o deposito di cose del fallimento
Il curatore che non ottempera all’ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch’egli detie
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Art. 231. - Coadiutori del curatore
Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell’amministrazione del fal
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Art. 232. - Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito
È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 N481 a euro 516
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Art. 233. - Mercato di voto
Il creditore che stipula col fallito o con altri nell’interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel con
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Art. 234. - Esercizio abusivo di attività commerciale
Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penal
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Art. 235. - Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari
Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa
È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari
La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l’esecuzione e gli
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Art. 242. - Disposizione generale
Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del presente decreto sono regolati d
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Art. 243. - Rappresentante degli eredi
Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall’art. 12, comma secondo deve essere designato entro quindici gi
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Art. 244. - Sentenza dichiarativa di fallimento
Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell’entrata in vigore del presente decreto sono regolat
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Art. 245. - Deposito delle somme riscosse
Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in conformità alle dispo
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Art. 246. - Provvedimenti del giudice delegato
I reclami contro i provvedimenti del giudice delegato sono regolati dalle nuove disposizioni, sempreché le cause relative non siano
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Art. 247. - Delegazione dei creditori
Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sosti
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Art. 248. - Esercizio provvisorio
Le disposizioni dell’art. 90 si applicano anche all’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito in corso alla data di entra
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Art. 249. - Giudizi di retrodatazione
Per i fallimenti dichiarati anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data
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Art. 250. - Accertamento del passivo
Il procedimento per l’accertamento del passivo, quando il verbale di verificazione dei crediti è stato chiuso prima dell’entrat
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Art. 251. - Domande tardive e istanze di revocazione
Se sono in corso giudizi su domande tardive per l’ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti amme
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Art. 252. - Liquidazione dell’attivo
Se prima della entrata in vigore del presente decreto è stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il
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Art. 253. - Ripartizione dell’attivo
Alla ripartizione dell’attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato
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Art. 254. - Rendiconto del curatore
Se il curatore ha presentato il conto della gestione, ma questo non è stato ancora approvato a norma delle leggi anteriori prima de
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Art. 255. - Concordato
La proposta di concordato presentata prima dell’entrata in vigore del presente decreto conserva la sua efficacia se era valida secondo le leggi anteriori.
L’approvazione della proposta di concordato in
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Art. 256. - Riabilitazione civile
Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha già otte
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Art. 257. - Azione di responsabilità contro gli amministratori
Il giudice può autorizzare le misure cautelari previste dall’art. 146 anche se l’azione di responsabilità contro gli amministr
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Art. 258. - Versamenti dei soci
Nei giudizi promossi contro soci per i versamenti ancora dovuti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se la
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Art. 259. - Piccoli fallimenti
Per i piccoli fallimenti in corso all’entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriori.
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Art. 260. - Concordato preventivo
La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell’entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto p
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Art. 261. - Liquidazione coatta amministrativa
Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizion
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Art. 262. - Iscrizione nel registro delle imprese
Fino all’attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere e
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Art. 263. - Ruolo degli amministratori giudiziari
Col regio decreto preveduto nell’art. 27, comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in
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Art. 264. - Istituto di credito
Quando nel presente decreto si fa riferimento a Istituti di credito in detta espressione s’intendono comprese, oltre l’istituto
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Art. 265. - Norma di rinvio
Le disposizioni transitorie per il codice di procedura civile approvate con
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Art. 266. - Disposizioni abrogate
Con l’entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con L. 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della L. 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della L. 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall’art. 263, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo.
PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO - CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE (Chiarimenti ANAC) - ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA (Stipula e prosecuzione dei contratti di appalto; Partecipazione alla gara nelle more dell’ammissione al concordato; Raggruppamenti temporanei di imprese) - DISPOSIZIONI DERIVANTI DAL D.L. 32/2019 E DAL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA.
IL DECRETO INGIUNTIVO PER IL PAGAMENTO DI SOMME (Generalità; Competenza del giudice per territorio e per importo; Contenuti ; Procedimento; Decreto ingiuntivo provvisoriamente (o immediatamente) esecutivo; Formazione del giudicato in assenza di opposizione; Mediazione e negoziazione assistita; Iscrizione di ipoteca giudiziale) - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER ONERI CONDOMINIALI (Generalità e norme di riferimento; Intervento dei creditori; Azione da parte dell’amministratore e sue attribuzioni; Oneri condominiali e decreto immediatamente esecutivo e non; Esempi di prova scritta; Recupero dei crediti e autorizzazione assembleare della spesa; Autorizzazione assembleare all’azione legale; Irregolarità dell’amministratore nell’attività di recupero ; Opposizione del condomino al decreto ingiuntivo; Attribuzioni dell’amministratore e mediazione; Iniziativa da parte del singolo condomino) - INDIVIDUAZIONE DEL DEBITORE (Generalità; Locazione; Usufrutto; Vecchio proprietario; Più proprietari della stessa unità immobiliare; Successione; Fallimento) - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE - SUGGERIMENTI PRATICI PER L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO.
Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un riconoscimento misurato in "stellette" indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. All'attribuzione del rating l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario.
INTERESSI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO (INTERESSI DI MORA) (Ritardato pagamento e maturazione degli interessi di mora; Interessi di mora a carattere compensativo e a carattere risarcitorio; Norme di riferimento per la misura e la decorrenza degli interessi di mora; Schema grafico riepilogativo) - MISURA E DECORRENZA DEGLI INTERESSI DI MORA (Cliente privato; Cliente impresa, professionista o pubblica amministrazione; Contratti pubblici; Schema grafico riepilogativo; Divieto di anatocismo (interessi composti, o interessi sugli interessi)) - INDICAZIONI PRATICHE PER IL RECUPERO DEL CREDITO (Solleciti di pagamento; Richiesta di decreto ingiuntivo (o “ingiunzione di pagamento”)) - PRESCRIZIONE DEL CREDITO (Durata della prescrizione; Decorrenza della prescrizione; Schema grafico prescrizione per i professionisti).
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017.
Analisi del procedimento autorizzatorio ordinario e semplificato, casistiche non soggette ad autorizzazione, prassi in via di formazione e consolidamento.
Taglio operativo e ampia sessione di question time. Programma aggiornato al DL Semplificazioni 2021
Criteri e modalità di richiesta e ottenimento dei provvedimenti di VIA, VAS, VINCA, AIA e AUA in conformità alla normativa e alla giurisprudenza amministrativa.
L’evento costituisce un prontuario a supporto del professionista e si caratterizza per il format interattivo e per il taglio esclusivamente pratico.
Funzioni, compiti e responsabilità del DEC nella fase di esecuzione degli appalti di servizi e di forniture. Efficace guida operativa per addetti ai lavori, corredata di casistica e recenti pronunce giurisprudenziali
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Scheda su Motivi di esclusione di ordine generale [CODICE 2023]; Scheda su Irregolarità della domanda di partecipazione - Soccorso istruttorio e rettifica di errori materiali [CODICE 2023]; Scheda su Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica [CODICE 2023]; Normativa nazionale; Giurisprudenza; Formulario.
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