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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

L. R. Friuli Venezia Giulia 12/12/2014, n. 26
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2021, n. 23
- L.R. 14/05/2021, n. 6
- L.R. 29/06/2020, n. 13
- L.R. 27/12/2019, n. 23
- L.R. 29/11/2019, n. 21
- L.R. 13/11/2019, n. 20
- L.R. 06/08/2019, n. 13
- L.R. 08/07/2019, n. 9
- L.R. 28/12/2018, n. 31
- L.R. 28/12/2018, n. 28
- L.R. 09/08/2018, n. 20
- L.R. 28/06/2018, n. 17
- L.R. 09/02/2018, n. 4
- L.R. 28/12/2017, n. 44
- L.R. 04/08/2017, n. 31
- L.R. 21/04/2017, n. 9
- L.R. 29/12/2016, n. 25
- L.R. 29/12/2016, n. 24
- L.R. 09/12/2016, n. 20
- L.R. 09/12/2016, n. 18
- L.R. 11/08/2016, n. 14
- L.R. 28/06/2016, n. 10
- L.R. 08/04/2016, n. 4
- L.R. 11/03/2016, n. 3
- L.R. 29/12/2015, n. 33
- L.R. 10/11/2015, n. 26
- L.R. 06/08/2015, n. 20
- L.R. 17/07/2015, n. 18
- L.R. 22/05/2015, n. 12
- L.R. 13/02/2015, n. 1
- L.R. 30/12/2014, n. 27
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CAPO I - PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE |
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Art. 4-bis - Regime differenziato per la valle del fiume Fella |
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CAPO II - COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI |
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Art. 6 - Adesione e recesso dalle Unioni e revoca di funzioni comunali |
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Art. 7-bis - Fusioni delle Unioni |
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CAPO III - PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI |
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Art. 8 - Programma annuale delle fusioni di Comuni1-8. N162 9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni ris |
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TITOLO III - ORDINAMENTO DELLE UNIONI E ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA |
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CAPO IV - ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA |
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Art. 21 - Assemblee di comunità linguistica1. Sono istituite le Assemblee di comunità linguistica quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale. 2. Le Assemblee di comunità li |
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Art. 22 - Organizzazione e funzioni dell’Assemblea di comunità linguistica1. L’Assemblea di comunità linguistica elegge al suo interno il Presidente che può avvalersi di un Consiglio diretti |
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CAPO I - FUNZIONI ESERCITATE DALL’UNIONE |
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CAPO II - ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI |
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Art. 27 - Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata |
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Art. 27-bis - Altre modalità di esercizio associato di funzioni comunali |
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Art. 29 - Regime differenziato |
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CAPO III - TRASFERIMENTO O DELEGA DI FUNZIONI PROVINCIALI E REGIONALI |
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CAPO IV - PROCEDURA DI RICOGNIZIONE E DISMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI |
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Art. 35-bis - Norma transitoria in materia di partecipazioni societarie |
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CAPO IV-bis - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PROCEDURA DI DISMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI AMBIENTE |
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Art. 35-ter - Disposizioni in materia di garanzie |
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Art. 35-quater - Disposizioni organizzative |
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TITOLO VI - PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE, SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE |
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CAPO II - ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE |
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Art. 43 - Finalità della Centrale unica di committenza regionale1. La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all’interno del proprio ordinamento, la Centrale unica di committenza regionale per l’acquisto di beni e la fornitura di servizi, a favore: a) dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche e integrazioni; |
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Art. 44 - Attività della Centrale unica1. Per le finalità di cui all’articolo 43, la Centrale unica di committenza regionale, nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando contratti quadro per l’acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui all’articolo 43 e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. |
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Art. 44-bis - Destinazione del fondo di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto legge 66/20141. Le risorse attribuite alla Regione pro |
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Art. 45 - Contratti quadro1. La Centrale unica di committenza regionale stipula contratti quadro aventi natura normativa con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l’acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui all’articolo 43. N196 1-bis. Ai sensi della disciplina in materia di central |
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Art. 46 - Aggiudicazione di appalti su delega1. La Centrale unica di committenza regionale provvede, per beni e servizi non ricompresi nei contratti quadro di cui all’articolo 45, all’aggiudicazione di appalti su delega di uno o più dei soggetti di cui all’articolo 43. N203 |
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Art. 47 - Pianificazione biennale |
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Art. 48 - Attività di raccolta dei fabbisogni finalizzati alla pianificazione1. I soggetti di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a), e comma 1-bis, trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 30 settembre dell’esercizio precedente a quell |
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Art. 49 - Attività di committenza per gli enti locali della Regione1. La Regione promuove la concertazione con i soggetti di cui all’articolo 43, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi, attraverso lo strumento della Centrale unica di committenza regionale, prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante dell’ANCI in seno all’organismo previsto dalla deliberazione di cui all’articolo 44, comma 4-bis 1. |
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Art. 50 - Promozione di sistemi informatizzati1. La Regione promuove l’informatizzazione del sistema |
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Art. 52 - Clausola valutativa1. Ogni due anni, a partire dal terzo anno dalla costitu |
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Art. 53 - Prima programmazione delle attività della Centrale unica1. In sede di prima applicazione, la programmazione dell |
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Art. 54 - Dotazioni e forme di collaborazione1. La Giunta regionale assicura alla Centrale unica di committenza regionale la dota |
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Art. 55 - Utilizzo della Centrale unica da parte degli uffici del Consiglio regionale1. Il ricorso alla Centrale unica di committenza regiona |
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Capo II-bis - Centralizzazione della committenza |
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Art. 55-bis - Centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia |
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Art. 55-ter - Coordinamento dell’esercizio della funzione di centralizzazione della committenza nel sistema regionale integrato1. La funzione di centralizzazione della co |
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TITOLO VII - NORME TRANSITORIE, FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI |
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CAPO I - NORME TRANSITORIE |
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CAPO II - NORME FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI |
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Art. 61 - Strade provinciali1. Entro il 31 marzo 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale, in relazione ai |
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Art. 61-bis - Disposizioni sul sistema locale dei servizi sociali |
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Art. 62 - Art. 68 - Omissis
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Art. 69 - Abrogazioni1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli 20, 22, 23, 41, 46, comma 5, 5-bis e 5 ter, della legge regionale 1/2006 “; tali disposizioni, a eccezione dell’artic |
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Art. 70 - Reviviscenza degli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36 e 40 della legge regionale 33/20021. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e fino alla soppressione delle |
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Art. 71 - Omissis
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Art. 72 - Misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi regionali a favore degli enti localiOmissis 2. All’articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, tra le parole “contributi pluriennali concessi” e le parole “erogati agli enti locali”, la congiunzione “ed” è sostituita dalla congiunzione “o”; b) alla fine del comma 1 sono aggi |
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Art. 73 - Art. 74 - Omissis
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Allegato C-bis (riferito all'articolo 4-ter) - Piano di riordino territoriale |
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