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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 22/05/2015, n. 12
L. R. Friuli Venezia Giulia 22/05/2015, n. 12
L. R. Friuli Venezia Giulia 22/05/2015, n. 12
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/10/2023, n. 14
- L.R. 08/07/2019, n. 9
- L.R. 28/12/2018, n. 31
- L.R. 31/07/2018, n. 19
- L.R. 09/12/2016, n. 20
- L.R. 09/12/2016, n. 18
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CAPO I - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA |
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Art. 1 - Consiglio delle autonomie locali1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (di seguito CAL) quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali. |
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Art. 2 - Composizione del CAL1. Il CAL è composto da una rappresentanza istituzionale di enti locali così formata: a) i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste quali membri di diritto; b) un Comune per ciascun ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni di cui all’articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dello stesso articolo. 2. I Comuni di cui al comma 1, lettera b), |
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Art. 3 - Partecipazione ai lavori del CAL1. Ai fini della valorizzazione e della salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio r |
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Art. 4 - Organi del CAL1. Sono organi del CAL il Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente e l’Ufficio di Presidenza, i quali svolgono le funzioni previste nella presente legge e nel regolamento interno di cui all’articolo 6. Il medesimo regolamento disciplina altresì i casi in cui alle Commissioni è attribuita l’adozione di atti produttivi di effetti aventi rilevanza esterna. |
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Art. 5 - Funzionamento del CAL1. Le sedute del CAL sono pubbliche; il regolamento interno disciplina i casi e le modalità di eventuali sedute riservate. 2. Le sedute del CAL sono valide con la presenza della maggioranza dei c |
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Art. 6 - Regolamento interno del CAL1. Il CAL approva, a maggioranza dei componenti, il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l’organizzazione. 2. |
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Art. 7 - Collaborazione istituzionale permanente1. Il CAL costituisce la sede della collaborazione permanente tra la Regione, il sistema delle autonomie locali e gli altri soggetti portatori di interessi. |
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Art. 8 - Funzioni del CAL1. Il CAL esprime l’intesa sugli schemi di disegni di legge riguardanti: a) l’ordinamento delle autonomie locali; b) le elezioni degli enti locali; c) il conferimento e le modalità di esercizio delle funzioni |
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Art. 10 - Altre competenze del CAL1. Il CAL concorre all’attività di valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sul territorio per il tramite della struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in collaborazione con le strutture regionali competenti. 2. Il Presidente del CAL o suo delegato partecipa ai tavoli di part |
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Art. 11 - Comunicazione degli atti1. Le proposte di legge di iniziati |
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Art. 12 - Procedimento di formazione dell’intesa1. Il CAL esprime l’assenso all’intesa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, di norma a conclusione dell’istruttoria effettuata dalla commissione competente. |
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Art. 13 - Procedimento di acquisizione del parere1. Il CAL esprime, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il parere, eventualmente condizionato all’accoglimento di modifiche o integrazioni, entro quindici giorni dal ricevimento della richi |
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Art. 14 - Partecipazione del Presidente del CAL alle sedute delle Commissioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale1. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la partecipazione del Presidente del CAL, o di un componen |
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Art. 15 - Relazione del Presidente del CAL1. Il Presidente del CAL redige ann |
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Art. 16 - Norme transitorie1. Il CAL come composto alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni dalla stessa disciplinate fino alla data di insediamento del CAL nella composizione di cui all’articolo 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. |
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Art. 17 - Omissis
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Art. 19 - Art. 20 Omissis
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CAPO II - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26/2014 IN MATERIA DI RIORDINO DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI |
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Art. 22 - Inserimento dell’articolo 4-bis nella legge regionale 26/2014 |
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Art. 24 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 26/2014 |
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Art. 25 - Inserimento dell'articolo 7-bis nella legge regionale n. 26/2014 |
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Art. 26 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 26/20141. All’articolo 8 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 29 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 26/20141. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 17 del |
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Art. 31 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 26/20141. All’articolo 20 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 32 - Modifica all’articolo 24 della legge regionale 26/20141. Al primo periodo del comma 2 del |
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Art. 33 - Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 26/2014 |
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Art. 37 - Inserimento degli articoli 56-bis e 56-ter nella legge regionale 26/20141. Dopo l’articolo 56 della legge regionale 26/2014 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 38 - Modifica all’articolo 59 della legge regionale 26/2014 |
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Art. 40 - Attività della Centrale unica di committenza regionale di cui alla legge regionale 26/2014 in materia di servizio di tesoreria1. Ai fini del conseguimento di risparmi di spesa, della razionalizzazione della domanda e della fornitura del servizio di tesoreria e della condivisione delle informazioni |
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CAPO III - NORME URGENTI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI |
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Art. 41 - Art. 42 Omissis
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CAPO IV - NORME FINALI |
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Art. 43 - Abrogazioni1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: |
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Art. 44 - Omissis
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Art. 45 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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