Capo abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21.

Il capo I del titolo VI così recitava:

“CAPO I - PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE E SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI

Art. 41 - Riforma della finanza locale

1. Al fine di supportare il riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, nonché per assicurare una funzionale gestione delle risorse pubbliche a favore dello sviluppo delle comunità locali e dei relativi territori, entro il 30 giugno 2015, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più disegni di legge recanti la revisione della disciplina della finanza locale intesa come:

a) definizione di un nuovo e funzionale sistema delle fonti di entrata degli enti locali con particolare riferimento ai trasferimenti regionali;

b) coordinamento della finanza locale, costituito dalla disciplina concernente il patto di stabilità e il contenimento della spesa, la revisione economico-finanziaria, la disciplina relativa all’individuazione delle condizioni strutturali degli enti locali e la disciplina riguardante gli enti locali deficitari;

c) definizione delle regole e degli strumenti per il supporto regionale alla corretta programmazione e gestione dei conti pubblici;

d) la disciplina delle indennità degli amministratori locali.

2. La revisione di cui al comma 1 si ispira, nell’ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, ai seguenti principi e criteri generali:

a) razionalizzazione e innovazione normativa per dare attuazione finanziaria al Sistema pubblico integrato Regione-Autonomie locali di cui all’articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011);

b) applicazione dei principi di federalismo, di perequazione e di responsabilità ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, nonché del principio di trasparenza nella definizione di un sistema di acquisizione di risorse pubbliche da parte dell’ente locale;

c) valorizzazione, nella definizione del sistema di trasferimenti agli enti locali ispirato a criteri di federalismo e perequazione, degli enti gestori delle funzioni, con particolare riferimento alle Unioni disciplinate dalla presente legge;

d) previsione di strumenti e procedure di coordinamento che, in un’ottica di leale collaborazione, assicurino il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, dei principi di coordinamento della finanza pubblica e dell’armonizzazione dei bilanci, individuando anche sistemi premiali e sanzionatori definiti e aggiornati anche tenendo conto degli esiti dei monitoraggi e delle verifiche regionali compiuti a supporto della corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali;

e) valorizzazione del ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia di garante dell’unitarietà del sistema della finanza pubblica locale;

f) previsione di comunicazioni periodiche della Giunta regionale al Consiglio regionale sull’esito dell’andamento del sistema della finanza pubblica locale e in particolare dell’andamento della spesa degli enti locali.

3. La revisione normativa di cui al comma 1, nel definire il sistema di monitoraggio e verifica a supporto della corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali, tiene conto anche degli esiti dei lavori dell’Osservatorio di cui all’articolo 59.

4. I disegni di legge di cui al comma 1 provvedono, inoltre, a integrare e coordinare le nuove disposizioni con quelle preesistenti e compatibili, nonché provvedono ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

 

Art. 42 - Supporto finanziario regionale agli enti locali

Articolo abrogato dalla L.R. 28/12/2018, n. 31.

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