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Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Mobilità sostenibile e realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica
- Emanuela Greco
Mobilità sostenibile e realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica
Mobilità sostenibile e realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica
CICLOVIE E RETE CICLOVIARIALa Legge 2/2018 introduce nell’ordinamento la definizione normativa delle ciclovie e delle reti cicloviarie, nonché quella di via verde ciclabile, sentiero ciclabile o percorso natura, strada senza traffico, strada a basso traffico e strada 30 (urbana ed extraurbana). In particolare, la ciclovia è definita come un itinerario che consente il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura. Essa comprende, con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza, una o più delle seguenti categorie: - piste o corsie ciclabili e itinerari ciclopedonali, come definiti dal Codice della strada (D. Leg.vo 285/1992); - vie verdi ciclabili o greenway, definite come piste o strade ciclabili sulle quali non è consentito il traffico motorizzato; - sentieri ciclabili o percorsi natura, quali itinerari in parchi e zone protette, sulle sponde dei fiumi o in ambiti rurali, senza particolari caratteristiche costruttive, sui quali è ammessa la circolazione delle biciclette; - strade senza traffico e a basso traffico, definite come strade con traffico motorizzato inferiore alla media calcolata su base annua di cinquanta, o, rispettivamente, di cinquecento veicoli al giorno senza punte superiori a cinquanta veicoli all’ora; - strade 30, quali strade urbane o extraurbane sottoposte a limite di velocità di 30 chilometri orari o limite inferiore, segnalate con il segnale “zona a velocità limitata” ai sensi dell’art. 135, comma 14, del D.P.R. 495/1992, regolamento di attuazione del Codice della strada; - aree pedonali, i.e. zone interdette alla circolazione dei veicoli, definite dall’articolo 3, comma 1, n. 2, del Codice della strada; - zone a traffico limitato, i.e. aree con accesso e circolazione limitati, definite dall’articolo 3, comma 1, n. 54, del Codice della Strada; - zone residenziali, come definite dall’articolo 3, comma 1, n. 58, del Codice della Strada. Viene definita invece rete cicloviaria l’insieme di diverse ciclovie o segmenti di ciclovie raccordati tra loro, percorribili dal ciclista senza soluzione di continuità. |
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PIANO GENERALE DELLA MOBILITÀ CICLISTICAEntro 6 mesi dal 15/02/2018, data di entrata in vigore della Legge in commento, si prevede l’adozione di un Piano generale della mobilità ciclistica che costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica e si riferisce agli specifici settori di intervento relativi allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano nonché su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo. Il Piano generale della mobilità ciclistica, di durata triennale, con eventuale aggiornamento annuale, dovrà inoltre indicare, tra l’altro, gli obiettivi annuali, gli interventi prioritari da realizzare, l’individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale “Bicitalia” e la definizione delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e all’interscambio modale tra la mobilità ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale. |
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BICITALIA - RETE CICLABILE NAZIONALELa Rete ciclabile nazionale denominata “Bicitalia”, è composta dalle ciclovie di interesse nazionale, compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti ed agli altri utenti non motorizzati ed individuate dal Piano generale della mobilità ciclistica. Essa costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale, con uno sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 chilometri, integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea “Eurovelo”. Le infrastrutture della Rete Bicitalia costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale. La Legge in commento, definisce le altre caratteristiche rilevanti della Rete Bicitalia, tra le quali: l’integrazione e interconnessione con le altre reti ciclabili e con le reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità di trasporto; collegamento con le aree naturali protette; integrazione con altre reti di percorrenza turistica; sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili; recupero a fini ciclabili di strade, infrastrutture e manufatti stradali e ferroviari dismessi, declassati o non recuperabili. Si disciplina inoltre la procedura per la predisposizione ed approvazione dei progetti necessari alla realizzazione della Rete Bicitalia. L’approvazione di tali progetti costituisce variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi del Testo unico edilizia (D.P.R. 380/2001). |
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PIANI REGIONALI E URBANI DELLA MOBILITÀ CICLISTICALa Legge interviene altresì in materia di programmazione della mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali. Le regioni predispongono e approvano con cadenza triennale, in coerenza con il Piano regionale dei trasporti e della logistica e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica, il Piano regionale della mobilità ciclistica che disciplina l’intero sistema ciclabile regionale ed è redatto sulla base dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Esso definisce tra l’altro, la rete ciclabile regionale; le ciclovie del territorio regionale incluse nella Rete Bicitalia; il sistema di interscambio tra bicicletta e altri mezzi di trasporto lungo le infrastrutture provinciali, regionali e nazionali; gli indirizzi per la predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane e delle aree di sosta delle biciclette, nonché la procedura di recepimento di tali indirizzi negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici. I comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane predispongono e adottano i piani urbani della mobilità ciclistica (“Biciplan”), quali piani di settore dei PUMS, finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto. Si segnala che i Biciplan definiscono, tra l’altro: - la rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle ciclovie del territorio comunale destinata all’attraversamento ed al collegamento tra le parti della città lungo le principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonché gli obiettivi programmatici per realizzare tali infrastrutture; - le eventuali azioni utili ad estendere gli spazi dedicati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimità degli edifici scolastici e adibiti a pubbliche funzioni nonché in prossimità dei principali nodi di interscambio modale e a diffondere l’utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (bikesharing). |
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CITTÀ METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNISi prevedono inoltre una serie di disposizioni particolari per le città metropolitane e le province, le quali definiscono gli interventi di pianificazione, finalizzati a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, che individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio di competenza, in attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in corrispondenza con le reti individuate nei Biciplan. Tra le disposizioni particolari per i comuni, si segnala che essi possono prevedere, in prossimità di aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane e, ove presenti, stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, la realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il deposito custodito di biciclette, l’assistenza tecnica e l’eventuale servizio di noleggio. Inoltre, i comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche; in sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono inoltre i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale. |
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MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADALa Legge infine modifica il Codice della strada, introducendo: - il riferimento alla mobilità sostenibile ed alla promozione dell’uso dei velocipedi, tra i principi generali di cui all’art. 1, comma 2; - il riferimento alle strutture portabiciclette sugli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea nell’art. 61, comma 1, lett. c); - il comma 2-bis dell’art. 164, relativamente all’utilizzo delle suddette strutture portabiciclette. legislazionetecnica.it Riproduzione riservata |
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