Articolo abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21.

L’articolo 34 così recitava:

“Art. 34 - Atto di ricognizione

1. Entro il 31 maggio di ogni anno le Province trasmettono all’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente. L’atto di ricognizione è trasmesso dall’Assessore competente al Consiglio regionale. L’atto di ricognizione viene formato dalle Province sulla base delle direttive formulate dalla Giunta regionale. L’atto di ricognizione, articolato in relazione alle singole funzioni e ai singoli servizi svolti dall’ente, evidenzia la situazione patrimoniale e finanziaria, le attività e le passività, le risorse umane e strumentali, nonché i rapporti giuridici pendenti. In caso di correlazione delle suddette voci a più funzioni, il dato, qualora non frazionabile, viene imputato per intero alla funzione cui si riferisce in prevalenza.

2. L’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 60.”

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