Articolo abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21 a decorrere dal 01/01/2021.

L’articolo 58 così recitava:

“Art. 58 - Tutela della minoranza linguistica slovena

1. Nell’ambito territoriale di cui all’articolo 4 della legge 38/2001, le Unioni garantiscono i diritti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dalle convenzioni internazionali e dai trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Nell’ambito territoriale di cui all’articolo 4 della legge 38/2001, le Unioni di cui al comma 1 garantiscono, in particolare, l’applicazione delle tutele previste dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della legge 38/2001, in modo da assicurare un livello di protezione della minoranza linguistica slovena non inferiore a quello già in godimento nel territorio di riferimento.”

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