Articolo abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21.

L’articolo 35-bis così recitava:

“Art. 35-bis - Norma transitoria in materia di partecipazioni societarie

1. Le Province gestiscono, sino alla loro soppressione, le procedure di dismissione delle partecipazioni societarie in conformità alla vigente disciplina in materia. In deroga alla disposizione prevista nel periodo precedente, la Regione in ogni caso subentra nella titolarità dei diritti relativi alle partecipazioni nella Società per Azioni Autovie Venete (SAAV), nel termine previsto dall'articolo 32, comma 3.”

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