Articolo abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21.

L’articolo 35-ter così recitava:

“Art. 35-ter - Disposizioni in materia di garanzie

1. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'allegato B, punti 2-bis, 4-bis, 5-bis della presente legge con effetto dalla data di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a-ter), la Regione subentra di diritto, senza necessità di voltura, nelle garanzie finanziarie prestate a favore delle Province, in relazione alle funzioni autorizzatorie trasferite.”

Dalla redazione