N172 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Il Titolo I è abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21 a decorrere dal 01/01/2021.

Il Titolo I così recitava:

“TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, numero 1-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con la presente legge e con provvedimenti a essa collegati e successivi, anche di natura non legislativa, attua il processo di riordino del proprio territorio mediante l’individuazione delle dimensioni ottimali per l’esercizio di funzioni amministrative degli enti locali, la definizione dell’assetto delle forme associative tra i Comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzati alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali, l’uniformità, l’efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l’integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

 

Art. 2 - Assetto istituzionale

1. L’ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, quali enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalla presente legge.

2. L’ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali (Unioni) e la definizione delle rispettive funzioni sono orientati al soddisfacimento dei bisogni del cittadino.

 

Art. 3 - Principi

1. La riorganizzazione delle forme associative tra i Comuni e la distribuzione delle funzioni amministrative, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nel rispetto del principio della concertazione e della leale collaborazione fra istituzioni e forme associative espressione delle comunità locali, si realizza attraverso:

a) la partecipazione della cittadinanza e dei livelli istituzionali più prossimi alle comunità locali;

b) la razionale allocazione delle funzioni all’ente idoneo ad assicurare l’efficace ed efficiente esercizio delle stesse, secondo criteri di unitarietà, semplificazione istituzionale, gradualità temporale, non sovrapposizione e non frammentazione delle competenze tra i livelli di governo;

c) l’uniformità dei livelli essenziali garantiti delle prestazioni sull’intero territorio regionale, anche in termini di accesso alle stesse da parte della collettività, nonché la sostenibilità della spesa;

d) l’adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali delle amministrazioni interessate, al fine dell’ottimale esercizio delle funzioni a esse attribuite;

e) la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali e l’integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.”

Dalla redazione