N155 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitava:

"Art. 7 - Disposizioni per la costituzione delle Unioni

1. Le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale di cui all’articolo 4, comma 6, sono costituite entro il 15 aprile 2016.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci, convocata entro cinque giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, dal Sindaco del Comune di cui al comma 3; in difetto provvede entro cinque giorni il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. Comportano l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 la mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell'Unione, approvata dalla conferenza dei Sindaci a maggioranza qualificata del 60 per cento dei componenti, che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione dell'Unione, entro cinquanta giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, nonché la mancata approvazione, da parte di ciascun Consiglio comunale, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione trasmette lo statuto alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e convoca l’Assemblea di cui all’articolo 13 per l’elezione del Presidente dell’Unione.

4. Il Presidente dell’Unione cura gli adempimenti necessari alla formazione degli organi dell’Unione secondo le modalità previste dalla presente legge e dallo statuto.

5. Per l’attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco di cui al comma 3 è assistito dal Segretario comunale del Comune presso il quale esercita il mandato."

Dalla redazione