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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 20/03/2000, n. 7
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TITOLO I - NORME GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Principi generali e finalità)1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina il procedimento amministrativo conformandolo ai principi costituzionali, all'ordinamento comunitario nonché alle garanzie al cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 2. L'azione |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione) |
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Art. 3 - (Obbligo di adozione del provvedimento)1. Qualora il Procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti “, fermo restando quanto disposto dagli articoli 27 e 27-bis” N22. |
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Art. 4 - (Obbligo di motivazione) |
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Art. 6 - (Decorrenza e scadenza del termine)1. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda, corredata, di tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa di settore, ovvero dal termine finale eventualme |
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Art. 7 - (Sospensione del termine) |
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CAPO II - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
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Art. 8 - (Responsabile del procedimento)1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della struttura competente per materia, ovvero il titolare di posizione organizzativa, qualora la delega di attribuzioni dirigenziali riguardi l'intero procedimento.N49 |
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Art. 9 - (Responsabile dell'istruttoria)1. Il responsabile del procedimento individua il responsabile dell'istruttoria; ove il responsabile dell'istruttoria non sia individuato, il responsabi |
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Art. 10 - (Compiti del responsabile del procedimento)1. Il responsabile del procedimento: a) chiede, anche su proposta del responsabile d |
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Art. 11 - (Compiti del responsabile dell'istruttoria)1. Il responsabile dell'istruttoria: a) verifica la documentazione inerente al procedimento e cura la predisposizione degli atti richi |
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Art. 12 - (Sottoscrizione delle proposte di deliberazione) |
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CAPO III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
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Art. 13 - (Comunicazione di avvio del procedimento) |
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Art. 14 - (Modalità e contenuto della comunicazione di avvio del procedimento)1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'Amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promos |
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Art. 14-bis - (Banca dati dei procedimenti amministrativi e misure organizzative) |
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Art. 15 - (Intervento nel procedimento) |
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Art. 16 - (Diritti dei soggetti interessati) |
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Art. 16-bis - (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) |
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Art. 17 - (Accordi procedimentali e accordi sostitutivi del provvedimento) |
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Art. 18 - (Esclusioni) |
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CAPO IV - SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA |
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Art. 19 - (Accordi di programma)1. L’accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l’iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all’attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l’azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati. N18 2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'at |
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Art. 20 - (Effetti urbanistici dell'accordo di programma)1. L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urb |
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Art. 21 - (Conferenza interna di servizi) |
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Art. 22 - (Conferenza di servizi)1. In materia di conferenza di servizi trovano applicazione gli articoli da 14 |
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Art. 22-bis |
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Art. 22-bis 1 - (Rappresentante unico regionale) |
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Art. 22-ter - Art. 22-quinquies |
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Art. 22-sexies - (Rappresentante unico) |
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Art. 23 - (Accordi con pubbliche Amministrazioni) |
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Art. 24 - (Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche)1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o in mancanza, non oltre “venti giorni” N27 dal ricevimento della richiesta. Nei casi di pareri obbligatori da formularsi da parte di organi di altre pubbliche Amministrazion |
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Art. 25 - (Misure di semplificazione) |
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Art. 26 - (Riordino di organi collegiali)1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione regionale e gli Enti r |
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Art. 27 - (Segnalazione certificata di inizio attività) |
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Art. 27-bis - (Silenzio-assenso)1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 27, nei procedimenti a istan |
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Art. 28 - (Archivi) |
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TITOLO II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI INCENTIVI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI, SOVVENZIONI E BENEFICI DI QUALSIASI GENERE |
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 29 - (Applicazione)1. Il presente titolo disciplina in particolare i procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all'erogazione di incentivi, contributi, a |
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Art. 30 - (Criteri e modalità di concessione)1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento o bando, qualora non sian |
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Art. 31 - (Divieto generale di contribuzione)1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società "person |
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Art. 32 - (Vincolo di destinazione dei beni immobili)1. N35 Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi. |
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Art. 32-ter - (Variazioni soggettive)1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, |
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CAPO II - PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI |
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Art. 34 - (Procedimenti)1. Gli incentivi sono concessi con procedimento automatico, valutativo, o negoziale. 2. Al fine dello svolgimento dell'istruttoria dei procedimenti possono |
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Art. 35 - (Procedura automatica)1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'incentivo è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili, ove previsto, sostenute successivamente alla presentazione della domanda o anche precedentemente alla stessa purché sostenute nel corso del relativo esercizio o dell' |
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Art. 36 - (Procedura valutativa)1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o del procedimento a |
|
Art. 37 - (Procedura negoziale)1. La procedura negoziale si applica ai progetti o programmi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui gli interventi siano rivolti a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente Enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali Enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali sem |
|
Art. 38 - (Incentivi alle imprese)1. Gli incentivi alle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea; il calcolo dell'intensità di aiuto, ove consentito, è |
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Art. 38-bis - (Rinvio dinamico) |
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Art. 39 - (Tipologie di incentivi alle imprese)1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale. |
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Art. 40 - (Tipologie di incentivi a soggetti non aventi natura di impresa) |
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CAPO III - RENDICONTAZIONE |
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Art. 41 - (Rendicontazione della spesa)1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. 2. I beneficiari p |
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Art. 41-bis - (Rendicontazione di incentivi a imprese)1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare nei casi previsti dai regolamenti o dai bandi la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da: a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commerc |
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Art. 42 - (Rendicontazione semplificata)1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli e |
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Art. 43 - (Rendicontazione degli enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, comitati, enti di formazione professionale)1. I sogg |
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TITOLO III - CONTROLLI, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI E ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE |
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CAPO I - CONTROLLI |
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Art. 44 - (Ispezioni e controlli)1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione a incentivi concessi allo scopo di verificare lo |
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Art. 45 - (Obblighi dei beneficiari)1. L'Ammini |
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Art. 46 - (Obblighi di informazione)1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai quali sono erogati direttamente incentivi concessi a soggetti privati hanno l'obbligo di |
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CAPO II - SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI, REVOCA E RESTITUZIONE DEGLI INCENTIVI |
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Art. 47 - (Sospensione dell'erogazione di incentivi)1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a sospendere l'erogazione di incentivi, qualora abbiano notizia, successivamente verificata, di situazioni, in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto. |
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Art. 48 - (Procedure concorsuali)1. Le procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi regionali erogati, salvo quanto previsto dal comma 6. 2. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e non ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura concorsuale, |
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Art. 49 - (Restituzione di somme erogate)1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità, o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta; entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere, dalla data delle erogazioni sin |
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Art. 50 - (Recupero dei crediti)1. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo provvede agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali. 2. Per il recupero delle somme dovute di importo inferiore a 30.000 euro, |
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Art. 51 - (Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi) |
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Art. 52 - (Dilazioni e rateazioni)1. Il debitore, qualora comprovi di essere nell’impossibilità di estinguere il proprio debito entro il termine di pagamento, può chiedere una dilazione fino a sei mesi se esso è inferiore a complessivi cinquemila euro. Salvo quanto previsto dall’articolo 1244 del codice civile, per il periodo della dilazione maturano sulla somma dovuta gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione della domanda ovvero, se inferiore, al momento in cui la dilazione viene concessa. In caso di mancato pagamento si procede al recupero coattivo dell’importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora in misura pari al tasso legale. 2. Il debitore può chiedere una rateazione ordinaria fino a un massimo di sessanta rate mensili se comprova di non poter estinguere il debito in un’unica soluzione e, qualora comprovi di trovar |
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Art. 53 - (Anticipazioni)1. N116 |
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Art. 54 - (Compensazione)1. L'Amministrazione e gli Enti regionali compensano le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo sogge |
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CAPO III - I CREDITI |
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Art. 55 - (Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili)1. I crediti dell'Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere, nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiz |
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Art. 56 - (Rinuncia ai crediti)1. L'Amministrazione e gli Enti |
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Art. 56-bis - (Interessi su versamenti effettuati mediante il sistema pagoPA)1. La maggiorazione degli interessi derivante dalle richieste di restituzione di somme afferenti il Capo II, qualora non ricompresa nell'importo dell'avviso di pagamento pagoPA emesso dall'A |
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Art. 57 - (Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici) |
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Art. 57-bis - (Valore degli importi) |
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TITOLO IV - DIRITTO DI ACCESSO |
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 58 - (Diritto di accesso) |
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Art. 59 - (Ambito di applicazione)1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, let |
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CAPO II - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO |
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Art. 60 - Art. 61 |
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Art. 62 - (Responsabile del procedimento) |
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Art. 63 - (Costi) |
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Art. 64 - (Differimento o non accoglimento della richiesta di accesso) |
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Art. 65 - (Pubblicazione degli atti)1. Il Bollettino ufficiale della Regione è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente. 2. Il Bollettino ufficiale della Re |
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Art. 66 - (Accesso agli atti del Consiglio regionale) |
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Art. 67 - (Accesso dei consiglieri regionali)1. Ogni consigliere regionale ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Amministrazione e degli Enti regionali. 2. Copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta r |
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Art. 68 - (Accesso dei consiglieri regionali alla rete regionale)1. I consiglieri regionali hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Regione dal loro domicilio e dell'ufficio loro messo a disposizione dal Consiglio regionale, tram |
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Art. 69 - (Norma di rinvio) |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 70 - (Regolamenti)1. Con regolamenti di esecuzione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati particolari aspetti a |
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Art. 71 - (Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 18/1996)1. All'articolo 6 della legge regionale 18/1996, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale definisce annualmente sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attie |
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Art. 72 - (Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 8/1999) |
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Art. 73 - (Procedimenti in corso)1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente, salvo quanto |
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Art. 74 - (Rinvio a disposizioni abrogate)1. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dall'articolo 75, comma 1, e sostanzialmente riprodotte nella pres |
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Art. 75 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate in particolare: a) la lettera b ter) del comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 7/1988, introdotta dall'articolo 71 della legge regionale 34/1997; b) il articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10; |
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Art. 76 - (Testo notiziale)1. Nel testo notiziale della presente legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, e |
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Art. 77 - (Norme finanziarie)1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 158 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi. 2. La disposizione di cui all'articolo 173, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, si intende come riferita alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 3, della presente legge, i cui relativi oneri fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli an |
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