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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 09/08/2018, n. 20
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Attività produttive1-11. Omissis 12. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole "fino all'ultima scadenza fissata per la restituzione delle anticipazioni di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre dell'anno in cui è fissata l'ultima scadenza per la restituzione delle anticipazioni di cui al comma 11". 13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare per le finalità di cui agli articoli 17 e 24 della legge regionale 3/2015, nell'importo massimo complessivo di un milione di euro, le risorse impegnate a favore delle Camere di commercio ai fini della concessione di contributi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 3/2015 medesima che alla data del 15 settembre 2018 risultino non concedibili a causa di insufficienza di domande di contributo. 14. Le risorse di |
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Art. 3 - Risorse agricole e forestali1-3. Omissis 4. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 4/2018 è inserito il seguente: "Art. 18-bis disposizioni transitorie relative alle strade silvo pastorali interdette al pubblico transito 1. Ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 104, comma 1, con gli articoli 73, comma 4 e 98, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), con riferimento alle strade silvo pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), situate all'interno del Comune di Sappada, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione effettua una ricognizione delle strade medesime ai fini dell'inserimento nell'elenco delle strade interdette al pubblico transito dei veicoli a motore, in attuazione dell' |
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Art. 4 - Tutela dell'ambiente e energia1. Al fine di assicurare il perseguimento dell'oggetto sociale con riferimento all'effettuazione dell'attività di controllo dello stato di esercizio e di manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici, ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a U.C.I.T. s.r.l., società in house della Regione, un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento. N2 2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di energia, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione economico-finanziaria nella quale sono esposti i costi d'esercizio relativi allo svolgimento delle attività di cui a |
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Art. 5 - Assetto del territorio e edilizia.1. Gli articoli 69 e 70 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono abrogati. 2-4. Omissis 5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi, benché prescritti, concessi ai Comuni ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), per la formazione di strumenti urbanistici generali e attuativi, nei casi di mancata erogazione dei contributi medesimi, qualora sia stato accertato l'avvenuto raggiungimento dell'adozione e dell'approvazione degli strumenti urbanistici succitati. 6. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 20 |
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Art. 6 - Trasporti e diritto alla mobilità1-5. Omissis 6. Dopo l'articolo 46 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del |
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Art. 7 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero1-4. Omissis 5. Nelle more della costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e fermo restando il disposto del successivo articolo 48, comma 2, nei procedimenti finalizzati alla costituzione di sistemi bibliotecari e al riconoscimento di biblioteche di interesse regionale avviati nell'anno 2018, si prescinde dal parere della Conferenza medesima previsto dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 30, comma 2, della citata legge regionale, allo scopo di assicurare il celere svolgimento dei procedimenti stessi. 6-17. Omissis 18. Al comma 1 dell'articolo 10 della le |
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Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica1-10. Omissis 11. I commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono abrogati. 12. L'ultimo periodo del comma 5 e il comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), sono abrogati. |
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Art. 12 - Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi1. Alla legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'a |
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Art. 13 - Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili1. N4 2. All'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 14 - Art. 16 - Omissis
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Art. 17 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Tabelle e Allegati - Omissis
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