Articolo sostituito prima dalla L.R. 09/12/2016, n. 20 e poi dalla L.R. 28/12/2018, n. 31.

In seguito il Titolo II, ad esclusione dell'articolo 8, commi 9, 10 e 11, è abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21, come modificata dalla L.R. 18/05/2020, n. 9, a decorrere dal 01/01/2021.

L’articolo 6 così recitava:

“Art. 6 - Adesione e recesso dalle Unioni e revoca di funzioni comunali

1. Ferma restando la normativa statale che prevede la gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, le Unioni costituiscono forme facoltative per l'esercizio associato di funzioni comunali.

2. Per l'adesione all'Unione, il Comune e l'Unione approvano, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione, lo Statuto dell'Unione che prevede e disciplina la partecipazione del Comune all'Unione. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei Consigli dei Comuni già partecipanti.

3. Il Comune può revocare la gestione associata di una o più funzioni comunali tramite Unione con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune, nonché la decorrenza della revoca sono regolati da accordo.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, i Comuni possono recedere dall'Unione cui aderiscono con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune recedente, nonché la decorrenza del recesso sono regolati da accordo.

5. Gli accordi di cui ai commi 3 e 4 sono approvati a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione e sottoscritti dai legali rappresentanti degli enti interessati entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di revoca o di recesso. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei Consigli dei Comuni già partecipanti.

6. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo ai sensi del comma 5, il medesimo è approvato da un collegio arbitrale costituito da un componente designato da ciascuna delle parti e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Alle riunioni del collegio partecipano, senza diritto di voto, le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

7. In caso di scioglimento dell'Unione, il Presidente dell'Unione ne cura la liquidazione.”

Dalla redazione