Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
In seguito il Titolo II, ad esclusione dell'articolo 8, commi 9, 10 e 11, è abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21, come modificata dalla L.R. 18/05/2020, n. 9, a decorrere dal 01/01/2021.
L’articolo 6 così recitava:
“Art. 6 - Adesione e recesso dalle Unioni e revoca di funzioni comunali
1. Ferma restando la normativa statale che prevede la gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, le Unioni costituiscono forme facoltative per l'esercizio associato di funzioni comunali.
2. Per l'adesione all'Unione, il Comune e l'Unione approvano, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione, lo Statuto dell'Unione che prevede e disciplina la partecipazione del Comune all'Unione. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei Consigli dei Comuni già partecipanti.
3. Il Comune può revocare la gestione associata di una o più funzioni comunali tramite Unione con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune, nonché la decorrenza della revoca sono regolati da accordo.
4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, i Comuni possono recedere dall'Unione cui aderiscono con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune recedente, nonché la decorrenza del recesso sono regolati da accordo.
5. Gli accordi di cui ai commi 3 e 4 sono approvati a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione e sottoscritti dai legali rappresentanti degli enti interessati entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di revoca o di recesso. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei Consigli dei Comuni già partecipanti.
6. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo ai sensi del comma 5, il medesimo è approvato da un collegio arbitrale costituito da un componente designato da ciascuna delle parti e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Alle riunioni del collegio partecipano, senza diritto di voto, le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.
7. In caso di scioglimento dell'Unione, il Presidente dell'Unione ne cura la liquidazione.”
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
Linee guida MIT sul Decreto Salva Casa (lettura coordinata con norme e indicazioni pratiche redazionali)
- Dino de Paolis
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Locazione commerciale: diritto di prelazione e riscatto del conduttore
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Analisi delle modifiche del Correttivo al Codice appalti
- Emanuela Greco
- Appalti e contratti pubblici
Sintesi operativa delle modifiche introdotte dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici
- Dino de Paolis
- Francesco Russo
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
21/03/2025
- Pnrr, fondi a corrente alternata da Italia Oggi
- L’incertezza sui tempi complica la programmazione da Italia Oggi
- Accesso, l’oscuramento deve essere motivato da Italia Oggi
- Procedura aperta, conta il risultato da Italia Oggi
- Superbonus e catasto, partono a fine mese le prime 10mila lettere da Il Sole 24 Ore
- Il tecnico dovrà valutare la combinazione degli interventi da Il Sole 24 Ore

I regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Codice della strada 2025 e Regolamento

Codice della crisi d'impresa commentato 2024
