Allegato abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21 a decorrere dal 01/01/2021.

L’allegato B così recitava:

“Allegato B (riferito all’articolo 32) - Funzioni provinciali trasferite alla Regione

1. Funzioni in materia di agricoltura:

a) l’autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;

b) l’applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 24/2006;

c) la concessione di contributi per promuovere la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 24/2006;

d) la concessione di contributi ai consorzi forestali di cui all’articolo 12, comma 2, lettera d), della legge regionale 24/2006;

e) gli interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa di cui all’articolo 12, comma 2, lettera e), della legge regionale 24/2006;

f) il concorso nelle spese dei produttori biologici di cui all’articolo 12, comma 2, lettera f), della legge regionale 24/2006;

g) la concessione dei contributi per l’alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche di cui all’articolo 12, comma 2, lettera g), della legge regionale 24/2006;

h) la concessione dei contributi per iniziative di educazione alimentare di cui all’articolo 12, comma 2, lettera h), della legge regionale 24/2006;

i) la concessione dei contributi agli operatori agrituristici di cui all’articolo 12, comma 2, lettera j), della legge regionale 24/2006;

j) la concessione dei finanziamenti per lo sviluppo dell’apicoltura di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell’apicoltura);

k) le funzioni contributive concernenti le “Strade del vino” di cui alla legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle “Strade del vino”).

2. Funzioni in materia di ambiente:

a) la concessione dei contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 24/2006;

b) la concessione degli incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 24/2006;

c) gli interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 24/2006;

c-bis) le funzioni di concessione dei contributi per la conservazione dei prati stabili di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);

c-ter) le funzioni amministrative relative alla gestione del bene Dolomiti UNESCO;

d) la concessione dei contributi per lo smaltimento dell’amianto di cui all’articolo 16 della legge regionale 24/2006;

e) la concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 17 della legge regionale 24/2006;

f) Lettera soppressa dalla L.R. 11/03/2016, n. 3

g) l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell’attuazione dei piani di azione comunali di cui all’articolo 19, comma 1, lettera d), della legge regionale 24/2006;

h) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico di cui all’articolo 20 della legge regionale 24/2006;

i) il coordinamento dei piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati di cui all’articolo 3, comma 2-bis, della legge regionale 16/2007;

j) le funzioni in materia di parchi e ambiti di tutela ambientale di cui all’articolo 54 della legge regionale 10/1988;

k) la concessione dei contributi finalizzati all’acquisto di automezzi speciali, contenitori stradali e altre attrezzature nonché alla sensibilizzazione in materia di rifiuti della popolazione di cui all’articolo 32 della legge regionale 30/1987;

l) le funzioni di accertamento, di riscossione e di rimborso del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché le funzioni sanzionatorie e di contenzioso amministrativo di cui all’articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi);

m) la concessione dei contributi ai Comuni nei quali la raccolta differenziata dei rifiuti urbani superi la percentuale, determinata dalla Giunta regionale, dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, di cui all’articolo 3, comma 34, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);

m-bis) le funzioni di polizia ambientale;

m-ter) l'autorizzazione alla deroga per la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi didattici e scientifici e l'autorizzazione alla deroga per la raccolta di specie di flora d'interesse regionale di cui all'articolo 61 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

m-quater) le funzioni in materia di disciplina del transito sui percorsi fuoristrada di cui all'articolo 73, comma 3, della legge regionale 9/2007;

m-quinquies) la rilevazione degli alberi monumentali di cui all'articolo 81 della legge regionale 9/2007;

m-sexies) gli interventi conservativi e di manutenzione dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti di cui all'articolo 82, comma 4, della legge regionale 9/2007.";

2-bis. Ulteriori funzioni in materia di ambiente:

a) l'elaborazione e l'adozione dei Piani di intervento per il miglioramento e la qualità dell'aria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico);

b) la predisposizione e l'adozione dei Programmi di attuazione di cui agli articoli 23 e 23-bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

c) il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti e le altre attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 16/2007;

d) le attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 16/2007;

e) la gestione dell'elenco delle attività autorizzate in relazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 16/2007;

f) l'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 16/2007;

g) la previsione di misure di semplificazione in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relativi controlli, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 16/2007;

h) le funzioni in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 30/1987 e di cui al D.P.Reg. 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti);

i) le funzioni provinciali in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati di cui agli articoli 188, comma 3, lettera b), 191, comma 1, 197, 214, comma 6, 215, 216, 242, commi 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 244, 245, comma 2, 248 e 262, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

j) le attività in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 24/2006;

k) l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 24/2006;

l) le funzioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 16/2007;

m) le funzioni in materia di autorizzazione agli scarichi di cui all'articolo 124 del decreto legislativo n. 152/2006;

n) la funzione sanzionatoria in materia di scarichi di cui all'articolo 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

o) le funzioni di autorità competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

3. Funzioni in materia di caccia e pesca:

a) le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessorie nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e all'articolo 57 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

b) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) la concessione dei contributi per le associazioni ornitologiche di cui all'articolo 3 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli-Venezia Giulia);

d) l'organizzazione dei corsi di formazione per l'abilitazione all'attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi e le altre funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006)2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));

e) le funzioni in materia faunistico-venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

f) le funzioni in materia faunistico-venatoria di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 6/2008;

g) la disciplina del recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause e le altre funzioni di cui all'articolo 11-bis della legge regionale 6/2008;

h) le funzioni concernenti l'organizzazione degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), e le funzioni concernenti il recupero della fauna selvatica morta di cui all'articolo 21-bis della legge regionale 24/1996;

i) le funzioni autorizzative per il prelevamento di fauna selvatica morta o ferita di cui all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modifiche in materia venatoria);

j) le funzioni in materia di tassidermia di cui agli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia).

4. Funzioni in materia di cultura e sport:

a) le funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 24/2006;

b) le funzioni attinenti alla promozione e alla tutela della lingua tedesca di cui agli articoli 6 e 12, comma 3, della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia);

c) le funzioni in materia di musei medi e minori e gli interventi a favore di musei gestiti da altri enti e le iniziative dirette e gli interventi per l’acquisto, la realizzazione, l’attrezzatura e l’arredamento di locali destinati a musei di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 10/1988;

d) le iniziative dirette e gli interventi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali di cui all’articolo 51, comma 1, della legge regionale 10/1988;

e) le funzioni concernenti il prestito interbibliotecario fra i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari di cui all’articolo 13, comma 1, lettera h), della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);

f) le funzioni concernenti l’istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei pubblici di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia).

4-bis. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:

a) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane di cui all'articolo 4, comma 26, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).

5. Funzioni in materia di edilizia scolastica:

a) le funzioni relative alla programmazione degli interventi e delle altre attività di cui all’articolo 27 della legge regionale 10/1988, ivi compresi quelli concernenti i convitti, le istituzioni educative statali e i conservatori di musica.

5-bis. Funzioni in materia di energia:

a) le funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).

6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati:

a) le funzioni relative a interventi per l’attuazione di programmi concernenti l’impianto e l’allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine di cui all’articolo 39 della legge regionale 10/1988.

7. Funzioni in materia di istruzione:

a) le funzioni e i compiti relativi all’istruzione secondaria superiore di cui all’articolo 139, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 112/1998;

b) la concessione degli assegni di studio di cui all’articolo 26, comma 3, della legge regionale 24/2006 e alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio);

b-bis) gli adempimenti concernenti le spese per la fornitura e la manutenzione dei locali e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni dell'Ufficio scolastico regionale, di cui all'articolo 613, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), richiamato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347;

b-ter) le funzioni relative all'erogazione degli assegni di cui all'articolo 16, comma 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998).

8. Funzioni in materia di lavoro:

a) le funzioni di cui alla legge regionale 18/2005.

9. Funzioni in materia di politiche sociali:

a) Lettera soppressa dalla L.R. 08/04/2016, n. 4

b) la promozione di iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e le attività di vigilanza e di verifica di cui all’articolo 5 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”).

10. Funzioni in materia di trasporti:

a) le funzioni riguardanti il trasporto ciclistico, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettera a), dell’allegato C, di cui all’articolo 32 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

b) le funzioni concernenti la mobilità e trasporto pubblico locale di cui all’articolo 23 della legge regionale 24/2006;

b-bis) le funzioni della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli-Venezia Giulia) ivi attribuite alle Province;

c) le funzioni di elaborazione e attivazione delle proposte di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);

d) l’approvazione dei piani urbani del traffico di cui all’articolo 10, comma 1, lettera h), della legge regionale 23/2007;

e) le funzioni relative ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge regionale 23/2007;

f) le funzioni per interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a), b) e c), nonché le funzioni dell'articolo 37, della legge regionale 23/2007;

g) le funzioni, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettera d), dell’allegato C, di cui agli articoli 21, comma 2, e 22 della legge regionale 23/2007;

g-bis) la funzione prevista in via transitoria dall'articolo 38, comma 4, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);

g-ter) la funzione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 23/2007;

h) le funzioni attinenti alla materia dell’autotrasporto di cui all’articolo 48 della legge regionale 23/2007;

i) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della legge regionale 23/2007, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettere e) ed f), dell’allegato C;

j) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente all’autorizzazione e vigilanza sulle attività delle autoscuole e sui centri di istruzione automobilistica di cui all’articolo 49, lettere c) e d), della legge regionale 23/2007;

j-bis) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente alle attività di revisione dei veicoli, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 23/2007;

j-ter) le attività di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate alle revisioni di cui all'articolo 51 della legge regionale 23/2007;

j-quater) l'autorizzazione alle imprese esercenti allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

j-quinquies) la definizione del programma regionale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

j-sexies) la vigilanza e conseguente esercizio del potere sanzionatorio in merito al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), riguardanti l'esercizio complessivo dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

j-septies) il rilascio delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina e organizzazione del trasporto d'interesse regionale).

11. Funzioni in materia di viabilità:

a) le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

b) le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali di cui all’articolo 61, comma 1, della legge regionale 23/2007.

11-bis. Funzioni in materia di attività produttive:

a) gli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali e la realizzazione e il sostegno ai progetti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino