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L. R. Friuli Venezia Giulia 06/08/2019, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - (Attività produttive)

1. - 15. Omissis

16. Al comma 4 dell'articolo 5-sexies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), le parole “entro il tetto massimo dei valori indicati per i direttori apicali dell'Amministrazione regio

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Art. 3 - (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. - 27. Omissis

28. Il taglio o l'asporto di biomassa vegetale per la manutenzione delle aree in gestione alla Direzione centrale competente in materia di aree protette, biodiversità e risorse forestali sono consentiti a titolo gratuito, previa comunicazione ai Servizi competenti ai fini della verifica della compatibilità con i principi di tutela delle aree medesime. Nel caso

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Art. 4 - (Tutela dell'ambiente e energia)

1. - 14. Omissis

15. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 18 dopo le parole “è autorizzata” sono inserite le seguenti: “, anche mediante la concessione di contributi o l'affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell’articolo 51-bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici),”;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa, nel rispetto della legge regionale 7/2000.”.

c) dopo il comma 3 dell'articolo 19 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di promozione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche, anche transfrontaliere, la Giunta regionale emana bandi per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.

3-ter. I bandi di cui al comma 3-bis disciplinano i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della

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Art. 5 - (Assetto del territorio e edilizia)

1. L'articolo 39 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), è sostituito dal seguente:

“Art. 39 -  (Istituzione anagrafe edilizia scolastica regionale)

1. L'anagrafe edilizia scolastica regionale utilizza l'applicativo informatico ministeriale previsto in sede di Conferenza unificata 6 settembre 2018 per l'aggiornamento in tempo reale dei dati relativi agli edifici scolastici da parte degli Enti locali competenti ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).

2. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con altre Regioni per la gestione condivisa, anche onerosa, di attività comuni relative alla gestione dell'anagrafe edilizia scolastica e all'implementazione di eventuali manutenzioni evolutive.

3. La Regione, anche attraverso l'acquisizione di competenze informatiche sul mercato, supporta gli Enti locali competenti, fornisce gli accessi e la formazione.

4. Gli Enti locali sono titolari dei dati relativi agli edifici scolastici di proprietà o in uso che insistono sul rispettivo territorio e provvedono all'aggiornamento degli stessi. Le eventuali domande di contributo presentate dagli Enti locali che non hanno provveduto all'aggiornamento dei dati dell'anagrafe regionale sono considerate non accoglibili.”.

2. - 3. Omissis

4. In via transitoria, i titolari delle domande presentate per iniziative di acquisto e contestuale recupero di cui all’articolo 18, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), in data antecedente all'entrata in vigore del regolamento di attuazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 8 della legge regionale

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Art. 6 - (Trasporti e diritto alla mobilità)

1. - 5. Omissis

6. Agli Enti locali interessati da situazioni di criticità derivanti dai trasporti eccezionali effettuati sui loro territori, l'Amministrazione regionale concede contributi per il finanziamento di opere di manutenzione o di riqualificazione delle infrastrutture per la mobilità e di opere connesse alla funzionalità delle stesse. La Giunta regionale con successiva deliberazione definisce criteri e modalità per l'assegnazione del finanziamento che può coprire l'intero costo delle opere.

7. Omissis

8

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Art. 7 - (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. - 3. Omissis

4. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserito il seguente:

“Art. 12-bis - (Museo regionale etnografico storico e sociale)

1. Al fine di garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua conservazione, valorizzazione, piena accessibilità e massima fruibilità, la Regione favorisce la costituzione del Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di seguito MESS.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce appositi indirizzi strategici e approva lo schema di convenzione da stipularsi tra l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC e i Musei di carattere etnografico, storico o sociale aventi sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia che intendono aderire al MESS.

3. La convenzione di cui al comma 2 delinea l'assetto organizzativo del MESS, i rapporti interni, la disciplina fondamentale per il suo funzionamento, le modalità di collaborazione e di funzionamento, nonché i servizi destinati all'utenza.

4. Qualora uno o più musei di carattere etnografico, storico o sociale intendano aderire al MESS dopo la sua costituzione, ne danno comunicazione all'ERPAC, entro il 30 giugno di ogni anno, che provvede a integrare la convenzione entro il 31 ottobre successivo alla comunicazione.

5. La Regione assicura la valorizzazione, la piena accessibilità e la massima fruibilità, anche ai fini del turismo culturale, del MESS, concedendo ai musei che ne fanno parte contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a sostegno di progetti di investimento e di riallestimento dei musei medesimi, nonché per lavori di straordinaria manutenzione dei relativi edifici, realizzati in coerenza con il modello e gli standard definiti dalla Giunta regionale per il MESS, la cui misura è stabilita con la legge regionale di stabilità.

6. La Regione promuove altresì la costituzione della Rete museale etnografica storica e sociale del Friuli Venezia Giulia, di seguito Rete.

7. Possono far parte della Rete il MESS e gli altri Musei di carattere etnografico, storico o sociale aventi sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia che non hanno aderito al MESS.

8. La Regione assicura la valorizzazione del MESS e della Rete anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che ne cura la creazione e la diffusione dell'immagine mediante la predisposizione di un logo collettivo e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.

9. Per le finalità di cui al comma 1 PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività del MESS e della Rete.”.

5. - 20. Omissis

21. La Regione concede contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. N19 I contributi di cui al comma 21 sono concessi a favore delle persone fisiche, delle imprese e delle fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale, in relazione ai finanziamenti ai seguenti progetti:

a) i progetti di intervento localizzati in Friuli-Venezia Giulia aventi le finalità di cui al comma 21, promossi da:

1) soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia;

2) soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;

3) società cooperative con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;

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Art. 8 - (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. - 8. Omissis

9. Il comma 1 dell'articolo 40-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è sostituito dal seguente:

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Art. 9 - (Salute e politiche sociali)

1. - 28. Omissis

29. Alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 4 dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

“e-ter) promuove l'utilizzo del budget di progetto, inteso quale insieme delle risorse destinate a personalizzare la risposta appropriata ai bisogni delle persone con disabilità.”;

b) dopo l'articolo 20-bis è inserito il seguente:

“Art. 20-ter - (Sostegno agli oneri di compartecipazione tariffaria)

1. Alle persone con disabilità che beneficiano di progetti personalizzati nell'ambito di percorsi sperimentali è riconosciuta una quota a sollievo della parte di spesa relativa ai trattamenti previsti nei progetti medesimi, non a carico del Servizio sanitario regionale ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), tenendo conto della

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Art. 10 - (Sistema delle autonomie locali, sicurezza, politiche immigrazione, coordinamento della finanza locale)

1. - 14. Omissis

15. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 11 dell’articolo 20 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), non si applicano in relazione agli esercizi 2016 e 2017:

a) se le fattispecie sono rilevate successivamente al 2018, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 823, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

b) ai Comuni che negli esercizi successivi hanno concluso il procedimento di fusione con uno o più Comuni ai sensi della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

16. - 19. Omissis

20. All’articolo 10 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole “con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014, e le Unioni territoriali intercomunali” sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato;

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Art. 11 - (Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero e logistica)

1. - 3. Omissis

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Art. 12 - Omissis

 

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Art. 13 - (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. - 14. Omissis

15. Alla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale, nonché di modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo dopo le parole “demanio marittimo regionale” sono inserite le seguenti: “, demanio ferroviario”;

b) al capo II del titolo III dopo le parole “demanio stradale regionale” sono aggiunte le seguenti: “e del demanio ferroviario regionale”;

c) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

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Art. 14 - Art. 16 Omissis

 

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Art. 17 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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Tabelle - Omissis

 

 

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