Articolo inserito dall’art. 62, comma 1 della L.R. 17/07/2015, n. 18 e abrogato dall’art. 85, comma 1 della L.R. 14/05/2021, n. 6, così recitava:

“Art. 55-bis - Centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia

1. I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatte salve:

a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;

b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).”

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