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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 29/06/2020, n. 13
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/04/2024, n. 2
- L.R. 03/03/2023, n. 9
- L.R. 28/12/2022, n. 21
- L.R. 05/08/2022, n. 13
- L.R. 29/12/2021, n. 23
- L.R. 06/08/2021, n. 13
- L.R. 14/05/2021, n. 6
- L.R. 30/12/2020, n. 26
- L.R. 30/12/2020, n. 25
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CAPO I - OMISSIS
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO E DEMANIO |
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Art. 4 - (Modifica all’articolo 45 della legge regionale 26/2014)1. Al comma 1-bis dell’articolo 45 della legge regionale 12 dic |
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Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 38/1996)1. Alla fine del comma 2-bis dell’articolo 3 della legge region |
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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONE PUBBLICA |
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Art. 7 - (Abrogazione dell’articolo 20 della legge regionale 23/1997) |
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Art. 8 - Art. 11 Omissis
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Art. 12 - (Disposizioni attuative dell’articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019)1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 29, comm |
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Art. 13 - Art. 14 Omissis
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CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA, POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE, CORREGIONALI ALL’ESTERO E LINGUE MINORITARIE |
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Art. 15 - (Modifica all’articolo 13 della legge regionale 31/2018)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legg |
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Art. 16 - (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 21/2019)1. All’articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regional |
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Art. 17 - (Indennità degli amministratori locali. Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 18/2015)1. Al comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti local |
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Art. 18 - Art. 19 Omissis
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Art. 20 - (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 5/2020)1. All’articolo 8 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole “tra il 4 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 6 settembre”; |
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Art. 21 - Art. 25 Omissis
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Art. 26 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 4/2001)1. Al comma 66 dell’articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera f-ter) è sostituita dalla segue |
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Art. 27 - Art. 30 Omissis
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Art. 31 - (Modifiche alla legge regionale 31/2015) |
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CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT |
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Art. 32 - (Inserimento dell’articolo 1.1 nella legge regionale 8/2003)1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), è inserito il seguente: |
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Art. 33 - (Modifiche all’articolo 27-quater della legge regionale 16/2014) |
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Art. 34 - (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 13/2019)1. Il comma 27 dell’articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2 |
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Art. 35 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24/2019)1. All’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 18, 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti: “18. L’importo dei contributi di cui al comma 17 è determinato in misura pari all’ultimo contributo rispettivamente concesso a ciascun Ecomuseo. |
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Art. 36 - Omissis
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Art. 37 - (Conferma contributo a favore del Comune di Ronchis)1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Ronchis, il contributo di 392.000 euro, convertito ai sensi dell’articolo 29, comma 5, dell |
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Art. 38 - (Proroga convenzioni gestione impianti sportivi)1. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), converti |
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Art. 39 - Omissis
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CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E VIABILITÀ |
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Art. 40 - (Modifica all’articolo 29-bis della legge regionale 19/2009)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 29-bis della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), è inserito il seguente: |
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Art. 41 - (Deroga temporanea per le attività titolari di concessioni o autorizzazioni per l’utilizzo di suolo pubblico)1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività di pubblico eserc |
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Art. 42 - (Modifica all’articolo 32 della legge regionale 19/2009)1. Al comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale 19/2009 |
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Art. 43 - (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 5/2020)1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seg |
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Art. 44 - (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 3/2011) |
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Art. 45 - Omissis
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Art. 46 - (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 15/2014)1. Al comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 4 agosto 20 |
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Art. 47 - (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 29/2017)1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure |
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Art. 48 - (Modifiche all’articolo 51-ter della legge regionale 14/2002)1. All’articolo 51-ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 49 - (Modifica all’articolo 25 della legge regionale 6/2019)1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 29 aprile |
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Art. 50 - Art. 51 Omissis
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Art. 52 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 29/2018)1. All’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 53 - Art. 55 Omissis
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Art. 56 - (Contributo alle spese per oneri per la sicurezza COVID-19 per opere finanziate con fondi regionali)1. In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e ai relativi protocolli operativi, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l’anno 2020, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla cop |
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Art. 57 - (Costi per l’allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici)1. L’Amministrazione regionale per l’anno 2020 è autorizzata a riconoscere agli Enti locali, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti per i maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall’incremento delle spese correlate all’emergenza CO |
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Art. 58 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 25/2016)1. Il comma 35 dell’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituito dal seguente: “35. Al fine di assicurare la sicurezza e l’adeguatezza degli edifici di proprietà degli istituti scolas |
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Art. 59 - Art. 61 Omissis
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CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO |
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Art. 62 - (Modifica all’articolo 38 della legge regionale 21/2016)1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle polit |
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI, MONTAGNA E ATTIVITÀ VENATORIA |
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Art. 63 - (Proroga dei termini per la domanda di contributo per la conservazione dei prati stabili)1. Al fine di consentire l’accesso ai contributi per la conservazione dei prati stabili anche a coloro che hanno presentato istanza per la concession |
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Art. 64 - Omissis
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Art. 65 - (Conferma di finanziamento in materia di razionalizzazione fondiaria)1. Nell’ambito delle finalità di valorizzazione del patrimonio rurale montano previste dall’articolo 3, comma 63, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento concesso per la realizzazione di un Piano di razionalizzazione fondiari |
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Art. 66 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 17/2019)1. All’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 67 - (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 17/2019)1. All’articolo 14 della legge regionale 17/2019 sono appor |
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Art. 68 - (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 25/2016)1. Dopo il comma 58 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono inseriti i seguenti: � |
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Art. 69 - (Modifica all’articolo 33-bis della legge regionale 6/2008)1. Il comma 3 dell’articolo 33-bis della legge regionale 6 |
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CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA |
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Art. 70 - Omissis
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Art. 71 - (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 13/2004)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 22 apr |
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Art. 72 - (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 13/2018)1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 30 marzo 20 |
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Art. 73 - (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 13/2018)1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 13/2018 |
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Art. 74 - Art. 76 - Omissis
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Art. 77 - (Emergenza epidemiologica COVID-19)1. Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19 l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con risorse del Fondo Sociale Europeo, a valere sul Programma Operativo 2014/2020, i seguenti programmi specifici, pianifi |
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Art. 78 - Omissis
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Art. 79 - (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 6/2020)1. Il comma 11 dell’articolo 9 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all’estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio), è sostituito dal seguente: |
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Art. 80 - Art. 81 Omissis
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Capo X - Disposizioni in materia di ambiente e energia |
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Art. 82 - (Modifica all’articolo 17 della legge regionale 11/2015)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente: |
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Art. 83 - (Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 11/2015)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 11/2015 sono inseriti i seguenti: “3-bis. Ai fini della realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, gli enti competenti per classe di corso d’acqua dispongono la costituzione di ser |
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Art. 84 - (Modifica all’articolo 21 della legge regionale 11/2015)1. Il comma 11 dell’articolo 21 della legge regionale 11/2015 è |
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Art. 85 - (Concessioni di derivazione d’acqua a uso potabile)1. La durata delle concessioni di derivazione d’acqua a uso potabile è prorogata fino al termine di scadenza delle convenzioni di affidamento degli |
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Art. 86 - (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 23/2019)1. Il comma 17 dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembr |
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Art. 87 - Omissis
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Art. 88 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 24/2019)1. All’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 35 le parole “dall’1 luglio 2020” sono sos |
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Art. 89 - (Conferma del contributo per la realizzazione di un centro di riuso)1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Gemona del Friuli, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (As |
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Art. 90 - (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 5/2016)1. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2 |
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Art. 91 - (Modifica all’articolo 6-bis della legge regionale 5/2016)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6-bis della legge regional |
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Art. 92 - (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 5/2016)1. Dopo il comma 12 dell’articolo 8 della legge regionale 5/201 |
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CAPO XI - OMISSIS
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CAPO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E SOCIALE |
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Art. 94 - (Modifica all’articolo 16 della legge regionale 22/2019)1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 12 dicembr |
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Art. 95 - (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 22/2019)1. Al comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 22/2019 |
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Art. 96 - (Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 22/2019)1. All’articolo 33 della legge regionale 22/2019 sono apportate |
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Art. 97 - (Modifica all’articolo 34 della legge regionale 22/2019)1. Il comma 4 dell’articolo 34 della legge regionale 22/2019 |
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Art. 98 - (Modifica all’articolo 38 della legge regionale 22/2019)1. Al comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale 22/2019 |
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Art. 99 - (Modifica all’articolo 43 della legge regionale 22/2019)1. Al comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale 22/2019 |
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Art. 100 - (Sostituzione dell’articolo 67 della legge regionale 22/2019)1. L’articolo 67 della legge regionale 22/2019 è sostituito dal seguente: “Art. 67 - (Sanzioni amministrative) 1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l’inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione relativa all’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate. 2. L’esercizio dell’attività sanitaria e sociosanitaria in assenza dell’autorizzazione, nonché l’erogazione delle prestazioni per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Si considera senza autorizzazione anche l’attivi |
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Art. 101 - Art. 106 Omissis
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Art. 107 - (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 26/2017)1. In relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 d |
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CAPO XIII - OMISSIS
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CAPO XIV - DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI |
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Art. 112 - (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 44/2017)1. Al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre |
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Art. 113 - Omissis
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CAPO XV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 114 - Art. 115 Omissis
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Art. 116 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Tabella A riferita all’articolo 114 - Omissis
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