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L. R. Friuli Venezia Giulia 29/12/2015, n. 33

Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 08/11/2021, n. 19
- L.R. 28/12/2018, n. 31
- L.R. 21/07/2017, n. 27
- L.R. 09/12/2016, n. 21
- L.R. 11/08/2016, n. 14
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Art. 1 - (Attività economiche)

1. N3

2. N8

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 e l’articolo 13-bis della legge regionale 2/2002 sono abrogati.

4. Omissis

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 43, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è inserito il seguente:

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Art. 2 - (Ambiente, territorio, edilizia, mobilità e trasporti)

1. Le Province sono autorizzate a concedere i contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili regionali), anche per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nell'anno 2015.

2-4. Omissis

5. Resta confermato che, in nome e per conto degli utenti, le ATER provvedono obbligatoriamente ad acquisire nelle forme di legge beni e forniture afferenti la gestione e l'organizzazione delle parti e dei servizi comuni degli stabili, con addebito a rimborso di quote in acconto e a saldo a seguito di obbligatoria rendicontazione ai beneficiari, a meno che i medesimi utenti non scelgano di provvedere in via diretta alla gestione di tutti o parte dei servizi comuni.

6. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) omissis

b) alla fine del comma 54 sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché per le spese relative ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee”.

7. Omissis

8. Il comma 25 dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è sostituito dal seguente:

“25. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, terzo e quarto periodo, e comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, nonché in attuazione dell’articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 15/2014, e sulla base delle deliberazioni degli enti locali interessati da perfezionare con la relativa assunzione entro il 31 dicembre 2016

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Art. 3 - (Attività culturali, ricreative e sportive)

1-12. Omissis

13. Al comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2015 le parole “previsti dalla normativa vigente in materia di valorizzazione del patrimonio culturale” sono sostituite dalle seguenti: “concessi dalla Direzione competente in materia di beni culturali”.

14. Al comma 19 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole “3 settembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

15-19. Omissis

20. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) N6

b) alla lettera b) del comma 2 dell'artico

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Art. 4 - (Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è inserito il seguente:

“1-bis. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.”.

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Art. 5 - (Salute e politiche sociali)

1. - 11. Omissis

12. All' articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modif

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Art. 6 - (Sistema delle autonomie e norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione)

1-4. Omissis

5. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole “e include il contenuto del documento unico di programmazione di cui all’articolo 170 del decreto legislativo 267/2000” sono soppresse.

6. N5

7. Alle Comunità montane, fino alla loro soppressione, per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, trovano applicazione per quanto compatibili le disposizione della legge regionale 18/2015 riferite agli enti locali.

8. Alla legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 9 dell'articolo 14 è inserito il seguente:

“9-bis. Non beneficiano del riparto del fondo di cui al comma 9, lettera a), totalmente o nella misura indicata dalla legge o da regolamento regionale, gli enti locali che non trasmettono nei modi e nei tempi previsti i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione dell'assegnazione spettante.”;

b) al comma 3 dell'articolo 26 le parole “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,” sono soppresse;

c) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 dopo le parole “parte di Unione territoriale intercomunale” sono inserite le seguenti: “di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014” e dopo le parole “capacità fiscale” sono aggiunte le seguenti: “; la concessione e l'erogazione delle risorse è subordinata all'adesione all'Unione territoriale intercomunale”;

d) al comma 1 dell'articolo 46 le parole “31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “15 settembre”;

e) al comma 3 dell'articolo 46 le parole “Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della

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Art. 7 - (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Dopo l’articolo 6-bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserito il seguente:

“Art. 6-ter (Esercitazioni militari in aree golenali) — 1. Sono autorizzate a titolo gratuito le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di esercitazioni militari o di difesa in genere da parte degli organi statali preposti.

2. I criteri e le modalità per lo svolgimento delle esercitazioni di cui al comma 1, di cui è data preventivamente comunicazione agli enti locali interessati, sono regolati, ai sensi dell’articolo 322, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), da appositi disciplinari sottoscritti dal Presidente della Regione o, su delega, dall'Assessore regionale competente in materia di servitù militari, previa autorizzazione della Giunta regionale, ferme restando le condizioni di cui agli articoli 332 e 325, comma 15, del decreto legislativo 66/2010, e di cui all’articolo 438 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2013, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), in particolare in relazione all'obbligo di indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti titolari di concessioni di beni del demanio idrico regionale il cui utilizzo viene, anche temporaneamente, limitato o escluso a causa dello svolgimento delle esercitazioni.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 13-bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole “l'Amministrazione regionale prov

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Art. 8 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2016 ad eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 25, che hanno effetto dal 31 dicembre 2015.

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