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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 30/12/2014, n. 27
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Finalità 1 - attività economiche1-42. Omissis 43. N13 44-48. Omissis 49. Dopo il comma 2 dell’articolo 63 bis della legge regionale 2/2002 è aggiunto il seguente: “2 bis. Il limite massimo di 25 posti letto di cui al comma 1 si applica anche in deroga ai limiti massimi previsti per le corrispondenti tipologie di struttura ricettiva disciplinate dal titolo IV, capi VI e VII.”. 50-60. Omissis 61. Dopo il comma 6 dell’articolo 18 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”), è aggiunto il seguente: “6 bis. Per gli esercizi di vendita al dettagl |
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Art. 4 - Finalità 3 - gestione del territorio1-53. Omissis 54. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione economico-finanziaria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva di opere pubbliche, nonché per le spese relative ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee.N19 55. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 54 sono assegnate con procedimento a sportello, nel limite di un'opera per ente locale, in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda. Le anticipazioni finanziarie vengono concesse nella misura dell'80 per cento su presentazione della documentazione relativa all'affidamento dell'incarico e sono liquidate compatibilmente con le esigenze degli spazi finanziari e di patto di stabilità dell'ente. Sono restituite, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte dell'ente beneficiario che, nel medesimo termine, provvede alla trasmissione del contratto stesso e degli atti approvativi la progettazione finanziata. La mancata restituzione comporta il recupero della somma erogata N20. Su richiesta motivata dell'ente beneficiario l'organo competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e la trasmissione degli atti richiesti. È comunque consentita la restituzione anticipata delle somme erogate, fermo restando il rispetto degli obblighi di trasmissione della documentazione richiesta nei termini previsti. Ad avvenuta restituzione l'ente locale può presentare una nuova domanda di anticipazione per diversa opera pubblica. L'ente moroso o inadempiente è escluso dall'assegnazione di ulteriori anticipazioni finanziarie sino ad avvenuta regolarizzazione e al pagamento o recupero delle somme N21. N19 55 bis. In via di interpretazione autentica, rientrano tra le spese finanziabili ai sensi del comma 54, i costi per le indagini diagnostiche delle strutture e di quelle geognostiche, propedeutiche e necessarie alla redazione degli elaborati progettuali.N18 56-69. Omissis 70. All’articolo 28 della legge regionale 13/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Al Fondo spetta l’emissione dei titoli di pagamento sui provvedimenti di liquidazione dei contributi agli investimenti degli enti locali della Regione nei seguenti casi |
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Art. 5 - Omissis |
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Art. 6 - Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive1-14. Omissis 15. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), dopo le parole “delle relative strutture” sono inserite le seguenti: “e beni immobili”. 16. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 11/2013 le parole “non possono superare il 90 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “sono concessi nella misura del 100 per cento”. 17. Omissis 18. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di investimenti in materia di beni culturali che risultano iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i te |
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Art. 7 - Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Finalità 8 - protezione sociale1-12. Omissis 13. Il disposto di cui al comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), trova applicazione anche per le domande presentate successivamente all’entrata in vigore del comma 1 quinquies dell’articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), così come introdotto dall’articolo 6, comma 130, della legge regionale 18/2011. 14. I provvedimenti di archiviazione della domanda o di revoca del contributo eventualmente assunti prima dell’entrata in vigore della presente legge in difformità dal disposto di cui al comma 13 sono annullati. L’Amministrazione regionale è autorizzata a riammettere in iter amministrativo le domanda archiviate e le pratiche revocate. 15. Omissis 16. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado e contemporaneamente sostenere finalità pubbliche di interesse sociale per l’anno 2015, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo pari al 35 per cento della spesa afferente interventi di riqualificazione edilizia di immobili da destinare a uso residenziale e da attivare da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, cui concedere il diritto |
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Art. 10 - Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione1-45. Omissis |
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Art. 11 - Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali1-16. Omissis 17. Al comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 4/2005 le parole: "al Fondo" sono sostituite dalle seguenti: "al bilancio regionale" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "Gli oneri sono corrisposti sulla base dell'attività istruttoria effettuata dal soggetto gestore, in conformità al vigente contratto.". 18. L’articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) è sostituito dal seguente: “Art. 11 - Incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici |
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Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - Finalità 12 - partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili1-22. Omissis 23. Dopo l� |
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Art. 14 - Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili1-51. Omissis |
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Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno |
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Allegati - Omissis
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