Articolo abrogato dalla L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitava:

"Art. 59 - Osservatorio per la riforma

1. Presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali è istituito l’Osservatorio per la riforma, al quale sono attribuite funzioni di impulso, di monitoraggio e di raccordo per l’attuazione della presente legge e di coordinamento con l’Osservatorio nazionale previsto dall’Accordo, ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 56/2014, tra il Governo e le Regioni, sancito in sede di Conferenza unificata in data 11 settembre 2014.

2. L’Osservatorio per la riforma fornisce indicazioni per la predisposizione del piano di subentro di cui all’articolo 35 e propone iniziative di razionalizzazione e semplificazione di enti, agenzie e società della Regione e degli enti locali, anche in relazione ai processi di riforma statali e regionali.

3. L’Osservatorio per la riforma, coordinato dall’Assessore competente in materia di coordinamento per le riforme, è composto da una rappresentanza della Giunta regionale in relazione agli argomenti trattati e da otto rappresentanti dei Comuni, almeno due dei quali interamente montani e almeno due dei quali con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nominati dal Consiglio delle autonomie locali tra i suoi componenti. I componenti dell’Osservatorio mantengono l’incarico fino alla scadenza del Consiglio delle autonomie locali che li ha nominati e svolgono le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

4. Alle sedute dell’Osservatorio per la riforma possono essere invitati altri rappresentanti degli enti locali, in relazione agli argomenti trattati. I componenti dell’Osservatorio possono farsi assistere da esperti e da funzionari delle rispettive amministrazioni.

5. Alle sedute dell’Osservatorio per la riforma possono assistere i consiglieri regionali componenti della Commissione consiliare competente per materia.

6. Gli enti locali implementano e mettono a disposizione dell’Osservatorio per la riforma i dati e le informazioni in loro possesso, necessari all’espletamento delle funzioni e dei compiti a esso affidati. L’inosservanza di tali adempimenti comporta l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 60.

7. L’Osservatorio per la riforma svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Dalla redazione