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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 11/08/2016, n. 14
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Attività economiche1. - 12. Omissis 13. Alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), sono apportate le seguenti modifiche: a) Omissis b) al comma 1 dell’articolo 6-bis prima delle parole “Il presente articolo” sono inserite le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 con riferimento alle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi,”. 14. - 44. Omissis 45. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese), le parole “e, qualora il contratto stipulato sia di importo superiore a 100.000 euro, per i due anni successivi” sono soppresse. 46. - 52. Omissis 53. Nelle more dell’individuazione di altro soggetto attuatore del progetto di diffusione della banda larga in montagna, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disimpegnare le risorse già impegnate a favore delle Comunità montane, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), riconoscendo alle stesse le sole spese di progettazione sostenute nel limite di 42.000 euro. 54. In attuazione al comma 53, le Comunità montane presentano la rendicontazione ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 55. I fondi disimpegnati di cui al comma 53 e già stanziati per il progetto wireless sono destinati ad implementare le risorse dell’Amministrazione regionale e del MiSE per banda ultra larga per interventi in area montana d’intesa con l’Unione Intercomunale della Carnia ovvero, nel caso in cui ciò non sia necessario per la raggiunta copertura con i Programmi Ermes o BUL tramite Infratel, essere destinati a specifici progetti territoriali di sviluppo di reti pubbliche locali (es. collegamento di scuole, istituti sanitari...) sempre di area montana. 56. - 61. Omissis 62. Dopo la lettera b) del comma 13 dell’articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è inserita la seguente: “b-bis) per il consolidamento finanziario di imprese che vantano crediti di difficile esazione verso debitori di Stati in grave crisi economica o sociopolitica;”. 63. Al comma 4 dell’articolo 5-bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) istituisce e gestisce uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sul territorio sotto forma di sportelli, con azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e alla erogazione dei servizi al turista;”; b) dopo la lettera h) è inserita la seguente: “h-bis) favorisce lo sviluppo dei territori attraverso la promozione del termalismo turistico e il supporto alle stazioni appaltanti o alle centrali di committenza per la gestione di stabilimenti termali;”; c) dopo la lettera i) è inserita la seguente: “i-bis) cura la raccolta e l’elaborazione di dati concernenti le presenze turistiche sul |
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Art. 3 - Tutela dell’ambiente e energia1. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 17 le parole “dal doppio al quadruplo del” sono sostituite dalle seguenti: “da due a sei volte il”; b) dopo il comma 5-bis dell’articolo 21 è aggiunto il seguente: “5-ter. Nel caso di affidamento in gestione di cui al comma 3-bis l’Ente pubblico proprietario di boschi può procedere alla pubblicazione di un avviso atto a rendere nota la volontà di riservare l’affidamento in gestione alle imprese iscritte nell’elenco di cui all’articolo 25, fatto salvo che, ove sussistano più operatori qualificati e interessati alla stipula del contratto, venga esperita una procedura di evidenza pubblica.”; c) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 31 le parole “e delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, alla ricostituzione delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali rispettivamente delimitate o riconosciute dall’autorità competente,”; d) il comma 2 dell’articolo 32 è sostituito dal seguente: “2. Il compenso non è dovuto per il materiale forestale concesso: a) a soggetti pubblici che si impegnano all’utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all’articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e); b) a proprietari forestali privati per gli interventi di ricostituzione delle proprie aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali di cui all’articolo 31, comma 2, lettera d); c) a enti di diritto privato che non svolgono attività d’impresa e che si impegnano all’utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all’articolo 31, comma 2, lettere c) e d).”; e) l’articolo 92 è sostituito dal seguente: “Art. 92 - Sanzioni 1. La sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro si applica: a) in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 16, 42 e 47, nonché dal regolamento forestale; b) nei casi di taglio in assenza di PRFA approvato ai sensi della presente legge e del regolamento forestale. 2. La sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro si applica nei casi di: a) mancata presentazione delle dichiarazioni previste dal regolamento forestale; b) inosservanza delle modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate, nelle prescrizioni emanate e nel PRFA approvato. 3. Nei casi di superamento dei limiti di taglio previsti dal PRFA approvato o ammessi con dichiarazione dalla presente legge e dal regolamento forestale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo; b) da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore. 4. Nei casi di infrazioni al regolamento forestale diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo nei casi riguardanti le modalità di taglio; b) da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore nei casi riguardanti: 1) l’allestimento, il concentramento e lo sgombero delle tagliate; |
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Art. 4 - Assetto del territorio e edilizia1. Omissis 2. Al fine di favorire la rapida realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti locali l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pari al 100 per cento del costo dell’intervento, a sostegno di spese per opere immediatamente cantierabili, per le quali l’Ente disponga di progettazione di livello almeno definitivo alla data della presentazione della domanda e si impegni a giungere all’emissione del bando di gara entro l’anno di assegnazione del finanziamento. 3. Sono ammissibili le iniziative per le quali l’Ente, con riferimento al medesimo intervento, non abbia già ottenuto la concessione di altri contributi pubblici. 4. Le domande di contributo, riferite a un importo massimo di 600.000 euro per ogni Ente richiedente, contenenti l’impegno dell’Ente alla pubblicazione del bando di gara entro l’anno di assegnazione del finanziamento, sono corredate del progetto definitivo o esecutivo approvato dall’organo competente e del relativo cronoprogramma finanziario e di esecuzione dei lavori. 5. Le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di edilizia e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall’articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 6. Si considerano ammissibili le spese inerenti interventi per i quali la pubblicazione del bando di gara sia effettuata entro l’anno di assegnazione del finanziamento. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del finanziamento. 7. Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione regionale del provvedimento di prenotazione delle risorse e di assegnazione dei contributi. 8. Per l’erogazione e la rendicontazione dei contributi concessi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 9. |
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Art. 5 - Trasporti e diritto alla mobilità1. Al comma 11-quater dell’articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche: a) la parola “centoventi” è sostituita dalla seguente: “sessanta”; b) le parole “6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015)” sono sostituite dalle seguenti: “di assegnazione delle risorse finanziarie”; c) dopo la parola “RFI” sono aggiunte le seguenti: “(o del relativo schema)”; d) le parole “di un quadro economico e di cronoprogramma” sono sostituite dalle seguenti: “del quadro economico e del cronoprogramma”. 2. - 6. Omissis |
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Art. 6 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero1. - 16. Omissis 17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il rifacimento di piste di atletica e per l’acquisto dei relativi attrezzi e attrezzature pertinenti allo svolgimento delle diverse specialità dell’atletica leggera, ai seguenti soggetti per gli importi a fianco di ciascuno indicati: a) Comune di Pordenone: 500.000 euro; b) Comune di San Vito al Tagliamento: 500.000 euro; c) Comune di Trieste, per Campo Cologna: 500.000 euro; d) Comune di Majano: 500.000 euro. 18. Per le finalità di cui al comma 17 i soggetti indicati presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all’articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 19. - 39. Omissis 40. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 dell’articolo 23, dopo le parole “anche le biblioteche”, sono inserite le seguenti: “non riconosciute di interesse regionale”; b) dopo il comma 1 dell’articolo 26 è aggiunto il seguente: “1-bis. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati dall’ente gestore della biblioteca centro sistema, nella misura massima del 30 per cento, per sostenere le spese relative alle risorse umane impiegate nelle funzioni di coordinamento del sistema.”; c) il comma 2 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente: “2. Le biblioteche che rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1, e che non aderiscono ad alcun sistema bibliotecario, possono essere riconosciute di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale, s |
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Art. 7 - Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a destinare la quota delle risorse di cui all’articolo 9, comma 34, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), che, all’esito della relativa rendicontazione, dovesse risultare non essere stata utilizzata da una o più delle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), alla compartecipazione alla spesa per l’erogazione del trattamento di cui all’articolo 9, comma 26, della legge regionale 27/2014 in relazione alle domande, presentate alle altre Casse Edili, rimaste inevase per insufficienza di risorse. |
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Art. 8 - Salute e politiche sociali1. - 17. Omissis 18. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere l'erogazione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti e servizi per disabili resi dai Comuni, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria, dalle Aziende di servizi alla persona e dai soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è autorizzata a concedere e a trasferire in via anticipata nella misura del 100 per cento “fino a un massimo di un milione di euro |
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Art. 9 - Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica1. Gli investimenti a favore degli enti locali finanziati con la presente legge costituiscono interventi prioritari di sviluppo integrato del territorio, le cui risorse in conto capitale sono prioritariamente assegnate ai Comuni partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), anche in deroga alle leggi e ai regolamenti di settore. 2. Al fine di garantire livelli sempre più elevati di sicurezza sul territorio del Friuli Venezia Giulia e sostenere le attività di contrasto e prevenzione della criminalità, la Regione provvede alla conferma dei finanziamenti già concessi alle forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale, ai sensi del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2015, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1310 del 3 luglio 2015, sciolte o che si scioglieranno entro il 31 dicembre 2016, qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: a) il progetto mantenga il coinvolgimento degli enti originariamente previsti; b) gli interventi vengano realizzati nel rispetto delle finalità previste dal Programma; c) il Comune già indicato come capofila della forma collaborativa beneficiaria comunichi, entro novanta giorni dallo scioglimento, le eventuali modifiche al progetto che siano conseguenti all’esigenza di realizzare gli interventi pur in esito allo scioglimento della forma collaborativa. N6 3. Nel caso previsto dal comma 2, il Comune già capofila della forma collaborativa beneficiaria mantiene l’obbligo di procedere alla rendicontazione delle spese sostenute entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2018. 4. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall’Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 160.000 euro, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 settembre 2016 in misura pari agli oneri pagati nel 2015 per il personale transitato dall’Ente Ferrovie dello Stato; in caso di insufficienza dello stanziamento, l’assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale. 5. Per la finalità di cui al comma 4 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall’Ente Ferrovie dello Stato, l’ammontare complessivo dell’importo della retribuzione ordinaria per l’anno 2015 e dell’importo di fine esercizio per il medesimo anno 2015. 6. Omissis 7. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti un fondo di 270.000 euro, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 settembre 2016, per la copertura degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell’aspettativa sindacale retribuita nell’anno 2016 in misura pari agli oneri preventivati nell’anno 2016 e dichiarati dagli enti predetti, con la modalità di cui al comma 8; in caso di insufficienza del fondo l’erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale. |
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Art. 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili1. - 2. Omissis 3. Il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è sostituito dal seguente: “7. Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale che può autorizzare altresì la procedura di cui al comma 8, alla vendita mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il 15 per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre ovvero sino a un corrispettivo pari al 55 per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all’avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma.”. 3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 7, della legge regionale 57/1971, come sostituito dal comma 3, si applicano anche a tutte le procedure che non risultino concluse alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità). N2 |
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Art. 11 - Art. 12 Omissis
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Art. 13 - Entrata in vigore1. La presente |
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Tabelle da A1 a N - Omissis
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