N175 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Il Capo II del Titolo III è abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21 a decorrere dal 01/01/2021.

Il Capo II del Titolo III così recitava:

“CAPO II - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12 - Organi dell’Unione

1. Sono organi dell’Unione l’Assemblea, il Presidente e l’organo di revisione.

2. Lo statuto delle Unioni può prevedere l’istituzione di un Ufficio di presidenza con funzioni esecutive e, in tal caso, ne determina le competenze e la relativa composizione.

3. L’Ufficio di presidenza, qualora istituito, svolge le funzioni non attribuite dallo statuto al Presidente e all’Assemblea.

4. L’Assemblea, il Presidente e l’Ufficio di presidenza, qualora istituito, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica ai quali non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

 

Art. 13 - Assemblea

1. L’Assemblea, costituita da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti a ciascuna Unione, è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Unione.

2. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto, e salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:

a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;

c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;

d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;

e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000;

g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

3. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti aventi un tasso di turisticità rilevato ai sensi del comma 4 pari o superiore a 100 esprimono un numero di voti pari a quello spettante ai sensi del comma 2 incrementato di due unità.

4. Ai fini del comma 3 il tasso di turisticità rilevato per ciascun Comune è definito come la media del rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente nell’ultimo triennio precedente ed è determinato con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il mese di giugno e con cadenza triennale, a decorrere dal 2015, sulla base dei dati ufficiali diffusi dall’ISTAT.

5. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, il numero di voti espressi in Assemblea dal Sindaco di un Comune risultante da una fusione successiva all’entrata in vigore della presente legge, per i primi dieci anni dalla costituzione del nuovo ente, è pari alla somma dei voti che i singoli Comuni fusi avrebbero avuto singolarmente, se più favorevole.

6. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute dell’Assemblea, i Sindaci possono delegare un assessore a rappresentarli. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente.

7. I componenti dell’Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva, con effetto dalla data della cessazione.

8. Il funzionamento dell’Assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessari per la validità delle sedute e il numero di voti favorevoli necessari per l’adozione delle deliberazioni.

9. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui al comma 8, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune con il maggior numero di abitanti della costituenda Unione.

10. L’Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

a) modifiche statutarie;

b) regolamenti;

c) documenti contabili fondamentali e relative variazioni;

d) atti di programmazione e di pianificazione;

e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;

f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell’Unione;

g) Piano dell’Unione;

h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dell'organo di revisione;

i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende e istituzioni;

j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;

k) acquisti, alienazioni e permute immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell’Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell’Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell’Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;

l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell’Assemblea.

11. L’Assemblea dell’Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l’Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

12. Qualora l’approvazione di un atto di cui al comma 10 sia soggetta all’osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 11 è ridotto a venti giorni.

13. Le deliberazioni di cui al comma 10 non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente o dall’Ufficio di presidenza, qualora istituito, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

14. Lo statuto può prevedere la competenza dell’Assemblea in ordine all’adozione di altri atti. Qualora non sia previsto l’Ufficio di presidenza, l’Assemblea svolge le funzioni non attribuite al Presidente.

 

Art. 14 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti.

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Unione; nomina il Vicepresidente e i componenti dell’Ufficio di presidenza, qualora istituito; convoca e presiede l’Assemblea e l’Ufficio di presidenza; nomina il Direttore, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; nomina i rappresentanti dell’Unione in enti, aziende e istituzioni.

3. Il Presidente dura in carica tre anni, qualora non diversamente previsto dallo statuto, e può essere sfiduciato dall’Assemblea, secondo le modalità dallo stesso disciplinate; in tal caso, sino all’insediamento del successore, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.

4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell’Unione, in caso di decadenza dalla carica di componente dell’Assemblea, per effetto della cessazione della carica di Sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il Presidente mantiene l’incarico sino all’elezione del proprio successore. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, in caso di cessazione anticipata dalla carica, il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente sino alla nuova elezione.

6. Il Presidente può delegare al Vicepresidente, a singoli componenti dell’Assemblea o a singoli componenti dell’Ufficio di presidenza, qualora istituito, specifici ambiti di attività.

 

Art. 15 - Organo di revisione

1. L’organo di revisione contabile dell’Unione è costituito secondo le previsioni della vigente disciplina regionale in materia.

 

Art. 16 - Commissioni intercomunali

1. Lo statuto può prevedere la costituzione di commissioni consultive intercomunali a supporto dell’attività dell’Assemblea, composte da amministratori comunali dei Comuni compresi nell’Unione, ne disciplina la composizione e il funzionamento.

2. Le commissioni sono istituite con atto del Presidente, su proposta dell’Assemblea.

3. La decadenza da amministratore comunale comporta automaticamente la decadenza da membro della commissione. In tal caso il Presidente, su proposta dell’Assemblea, surroga il componente decaduto entro trenta giorni.”

Dalla redazione