N15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitava:

"Art. 7-bis - Fusioni delle Unioni

1. Al fine di estendere l’ambito ottimale per l’esercizio delle funzioni, nonché per ottenere l’esercizio di funzioni ulteriori di carattere sovracomunale e di area vasta, in attuazione dei principi di adeguatezza e differenziazione, sono ammesse eventuali fusioni tra le Unioni di cui all’articolo 7.

2. Le Unioni confinanti tra loro possono avviare un progetto di fusione approvato almeno dai tre quarti dei componenti delle rispettive Assemblee.

3-4. Commi abrogati dalla L.R. 09/12/2016, n. 20".

Dalla redazione