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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’artiocolo 32 così recitava:
“Art. 32 - Funzioni delle Province e trasferimento di funzioni provinciali
1. Il presente articolo disciplina il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle Province ed elencate agli allegati A, B e C.
2. Le Province, quali enti con funzioni di area vasta, continuano a esercitare, sino al loro superamento, le funzioni indicate in dettaglio nell’allegato A, nonché le ulteriori funzioni a esse attribuite, non ricomprese negli allegati A, B e C.
3. Sono trasferite alla Regione le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, già di competenza provinciale, secondo le seguenti scadenze, fermo restando il trasferimento delle competenze in materia di lavoro, di cui al punto 8 dell'allegato B, effettuato dalla legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro):
a) a decorrere dal 1 gennaio 2017 le funzioni di cui al punto 7, lettera a);
a-bis) a decorrere dal 1° agosto 2016 le funzioni di cui al punto 10, lettera j-septies);
a-ter) a decorrere dal 1° gennaio 2017 le funzioni di cui ai punti 2-bis, 4-bis e 5-bis;
b) le restanti funzioni a decorrere dal 1° luglio 2016.
4. A decorrere dall’1 gennaio 2017 sono trasferite ai Comuni le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell’allegato C, per l’esercizio in forma associata mediante le Unioni e da parte dei Comuni che non vi partecipano, a eccezione delle funzioni in materia di edilizia scolastica di cui al punto 5 dell'allegato C e delle funzioni in materia di piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), richiamato al punto 7 della lettera c) dell'allegato C, che sono trasferite a decorrere dal 1° aprile 2017.
4-bis. I regolamenti provinciali vigenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, sino all’entrata in vigore delle corrispondenti norme regolamentari approvate dalle amministrazioni subentranti.”
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