Articolo inserito dalla L.R. 28/12/2018, n. 31.

In seguito il Titolo II, ad esclusione dell'articolo 8, commi 9, 10 e 11, è abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21, come modificata dalla L.R. 18/05/2020, n. 9, a decorrere dal 01/01/2021.

L’articolo 6-bis così recitava:

“Art. 6-bis - modalità di esercizio delle funzioni sovracomunali e provinciali

1. Nelle more della piena attuazione del processo di riordino delle autonomie locali e fino alla costituzione e all'avvio di enti di area vasta, non possono essere sciolte:

a) le Unioni che esercitano le funzioni di cui all'allegato C della presente legge e quelle di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alla L.R. n. 11/1988, L.R. n. 18/2005, L.R. n. 7/2008, L.R. n. 9/2009, L.R. n. 5/2012, L.R. n. 26/2014, L.R. n. 13/2015, L.R. n. 18/2015 e L.R. n. 10/2016), che continuano a essere esercitate con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4-ter;

b) le Unioni che esercitano le funzioni sovracomunali e di area vasta già esercitate dalle soppresse Comunità montane.

2. Le funzioni di cui al comma 1 continuano a essere svolte dalle Unioni fino al trasferimento di esse ad altro ente.”

Dalla redazione