Il Titolo IV è abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21, a decorrere dal 01/01/2021.

L’articolo 25 così recitava:

“Art. 25 - Altre disposizioni in materia di funzioni

1. Per l’esercizio associato delle funzioni di polizia locale, protezione civile e polizia giudiziaria si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 111, 112 e 113, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).”

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