Articolo inserito dalla L.R. 09/12/2016, n. 20 e abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21.

L’articolo 4-ter così recitava:

“Art. 4-ter (Piano di riordino territoriale)

1. Il Piano di riordino territoriale, definito nell'Allegato C-bis, individua i Comuni appartenenti alle aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi, secondo i seguenti criteri:

a) contiguità territoriale;

b) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, socio-culturali e infrastrutturali;

c) dimensione degli ambiti territoriali idonea ad assicurare l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia.

2. Il Piano di riordino territoriale disciplinato dal presente articolo:

a) definisce gli ambiti territoriali entro i quali opera ciascuna Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 5 e seguenti;

b) può essere modificato con legge regionale, previa intesa formata in sede di Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali).”

Dalla redazione