N92 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima inserito dalla L.R. 09/12/2016, n. 20 e poi abrogato dalla L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitava:

"Art. 61-bis - Disposizioni sul sistema locale dei servizi sociali

1. La partecipazione ai processi decisionali concernenti il sistema locale dei Servizi sociali dei Comuni che non hanno deliberato l'ingresso in Unione è regolata, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 6/2006, da apposita convenzione con l'Unione che esercita le relative funzioni. In difetto, le decisioni sono assunte dall'Assemblea dell'Unione, relativamente a tutto il territorio incluso nell'area dell'Unione come individuata dall'Allegato C-bis della presente legge.

2. comma abrogato dalla L.R. 28/12/2018, n. 28."

Dalla redazione