Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 20, così recitava:

Art. 4 - Piano di riordino territoriale

1. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, adotta la proposta del Piano di riordino territoriale per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile che include tutti i Comuni della Regione e individua le dimensioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui all’articolo 5.

2. La proposta di Piano è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) contiguità territoriale dei Comuni ricompresi nelle Unioni;

b) limite demografico minimo per ciascuna Unione pari a 40.000 abitanti ovvero pari a 30.000 abitanti qualora comprenda Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

c) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, sociali, culturali e infrastrutturali;

d) compatibilità con il territorio delle Aziende per l’assistenza sanitaria;

e) integrazione istituzionale rappresentata anche da precedenti forme associative o convenzioni.

3. La Giunta regionale acquisisce il parere del Consiglio delle autonomie locali entro venti giorni dalla trasmissione della deliberazione di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1:

a) i Comuni di ciascuna istituenda Unione il cui territorio sia confinante con quello di altra Unione e quelli con essi confinanti possono chiedere l’inclusione in un’Unione contermine;

b) i Comuni di cui all’articolo 6, comma 2, che non intendono aderire ad alcuna Unione ne danno comunicazione alla Regione; entro i successivi venti giorni gli stessi Comuni trasmettono una relazione nella quale viene delineata la sostenibilità dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 26, a fronte della riduzione delle risorse di cui all’articolo 42.

5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono assunte dai consigli comunali con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta.

6. Nei successivi quarantacinque giorni la Giunta regionale, acquisite le richieste e le comunicazioni dei Comuni di cui al comma 4, e tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, approva il Piano di riordino territoriale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, contenente la delimitazione geografica delle Unioni territoriali intercomunali, l’elenco dei Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione e la decorrenza della sua efficacia.

7. Qualora le modifiche rispetto alla proposta di Piano, derivanti dall’applicazione del comma 4, non consentano l’osservanza dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e d), la Giunta regionale può prescindere dagli stessi dandone adeguata motivazione provvedendo, qualora necessario, ad avviare il procedimento previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria). La presente disposizione si applica in particolare per i Comuni nell’ambito territoriale di cui all’articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).”

Dalla redazione