Articolo abrogato dalla L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitava:

"Art. 26 - Funzioni comunali esercitate dall’Unione

1. A decorrere dal 1° luglio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l’Unione cui aderiscono, la funzione di cui alla lettera I) e almeno ulteriori due funzioni comunali nelle materie di seguito elencate:

a) gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività di controllo;

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;

c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;

e) lettera abrogata dalla L.R. 28/06/2016, n. 10

f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

h) pianificazione di protezione civile;

i) statistica;

I) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, relativamente alle funzioni esercitate dall’Unione ai sensi del presente articolo;

m) lettera abrogata dalla L.R. 28/12/2017, n. 44

2. A decorrere dall’1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l’Unione cui aderiscono, la funzione di cui alla lettera b) e almeno altre due delle funzioni comunali nelle materie di cui al comma 1.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l’Unione a decorrere dalla data stabilita dall'Assemblea dell'Unione. Le Unioni comunicano entro dieci giorni alla Regione, all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, l’avvenuta attivazione delle funzioni di cui al presente comma.

4. Agli organi dell’Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo statuto.

5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovra comunale è determinato dalla normativa regionale di settore."

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