Articolo abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21 a decorrere dal 01/01/2021.

L’articolo 57 così recitava:

“Art. 57 - Indice demografico

1. Ai fini della presente legge, la popolazione dei Comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell’ultimo censimento generale della popolazione.”

Dalla redazione