Allegato abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21 a decorrere dal 01/01/2021.

L’allegato C così recitava:

“Allegato C (riferito all’articolo 32) - Funzioni provinciali trasferite ai Comuni

1. Funzioni in materia di agricoltura:

a) il rilascio dell’autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;

b)-c) Lettere soppresse dalla L.R. 11/03/2016, n. 3

d) le funzioni concernenti le “Strade del vino”, a eccezione di quelle contributive, di cui alla legge regionale 21/2000;

e) le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), di cui al decreto legislativo 112/1998.

2. Funzioni in materia di ambiente:

a) la programmazione e realizzazione degli interventi finalizzati all’attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell’aria di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;

b) la formulazione di proposte alla Regione per l’individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell’aria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 16/2007;

c) le funzioni sull’utilizzo corretto e razionale degli impianti di illuminazione di cui agli articoli 4 e 12 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici);

d)-e) Lettere soppresse dalla L.R. 11/03/2016, n. 3

f) l’autorizzazione e le attività connesse concernenti la raccolta dei funghi epigei di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all’articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza).

3. Funzioni in materia di cultura e sport:

a) il sostegno alle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni e organismi di cui all’articolo 36, comma 2, della legge regionale 10/1988;

b) le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale di cui all’articolo 37, comma 2, della legge regionale 10/1988;

c) la promozione e il sostegno delle iniziative di cui all’articolo 29 della legge regionale 10/1988.

4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:

a) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l’utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all’organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni e la riscossione e l’introito dei canoni relativi alle medesime di cui all’articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).

5. Funzioni in materia di edilizia scolastica:

a) gli interventi e le altre attività concernenti gli edifici scolastici di cui all’articolo 27 della legge regionale 10/1988, ivi compresi quelli relativi ai convitti, alle istituzioni educative statali e ai conservatori di musica.

6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati:

a) le iniziative dirette e gli interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell’ambito del territorio regionale, che riguardino l’agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/1988.

7. Funzioni in materia di istruzione:

a) l’attuazione delle iniziative dirette ad assicurare condizioni di parità dei cittadini per l’accesso ai diversi gradi e ordini di scuola di cui all’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l’integrazione dell’offerta formativa nell’ambito del sistema scolastico regionale);

b) gli interventi a favore dell’educazione degli adulti e quelli a carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare e ambientale di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);

c) le funzioni e i compiti relativi all’istruzione secondaria superiore di cui all’articolo 139, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), del decreto legislativo n. 112/1998.

8. Funzioni in materia di infrastrutture:

a) gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonché per l’acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali di cui all’articolo 49 della legge regionale 10/1988.

9. Funzioni in materia di politiche sociali:

a) il concorso nella programmazione del sistema integrato, nella realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale e all’Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all’articolo 9 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

b) gli interventi per consentire l’accoglimento di minori adolescenti e giovani in colonie marine e montane di cui all’articolo 33 della legge regionale 10/1988;

c) gli interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati di cui all’articolo 34 della legge regionale 10/1988;

d) i compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza di cui all’articolo 5 della legge regionale 41/1996.

10. Funzioni in materia di trasporti:

a) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di depositi di biciclette, previsti dall’articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), e dall’articolo 32 della legge regionale 13/1998;

b) Lettera abrogata dalla L.R. 28/06/2016, n. 10

c) le funzioni di natura contributiva e realizzativa di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b), d), f) e g), della legge regionale 23/2007;

c-bis) le funzioni di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 23/2007;

c-ter) le funzioni di cui all'articolo 37-bis della legge regionale n. 23/2007;

d) le funzioni, limitatamente ai servizi urbani del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 22, comma 3, della legge regionale 23/2007;

e)-f) Lettere abrogate dalla L.R. 28/06/2016, n. 10

11. Funzioni in materia di viabilità locale:

a) la concessione di contributi per la realizzazione, la manutenzione e il ripristino delle strade vicinali di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a) e b), della legge regionale 24/2006 e all’articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 2/2000;

b) le funzioni riguardanti la viabilità degli enti locali di cui all’articolo 48 della legge regionale 10/1988.

12. Punto abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 20”.

Dalla redazione