Titolo abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21.

Il titolo V così recitava:

“TITOLO V - SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE E DI ALTRE FORME COLLABORATIVE

CAPO I -SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 36 - Soppressione delle Comunità montane

1. Le Comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse con effetto dall’1 agosto 2016.

2. Le Unioni e i Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione succedono nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi alle soppresse Comunità montane con le modalità di cui agli articoli 37 e 38.

3. La Regione succede nelle funzioni di cui all’allegato B, punto 1, lettere da d) a i), già esercitate dalle Comunità montane nei territori di loro competenza.

 

Art. 37 - Procedura di ricognizione

1. Entro l’1 maggio 2015 i commissari straordinari delle Comunità montane trasmettono all’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione, articolato in relazione alle singole funzioni e ai singoli servizi, con evidenza della situazione patrimoniale e finanziaria, delle attività e passività, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti delle Comunità stesse alla data del 31 dicembre 2014. L’atto di ricognizione è trasmesso dall’Assessore competente al Consiglio regionale.

 

Art. 38 - Piano di successione e subentro

1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 6, i commissari straordinari trasmettono all’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali una proposta di piano per la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e per il subentro degli enti successori alle Comunità montane.

2. La proposta di piano di cui al comma 1 contiene:

a) l’assetto organizzativo e logistico e la ripartizione del personale agli enti successori;

b) l’attribuzione agli enti destinatari dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi;

c) il progetto di scissione che individua i beni, i crediti, i debiti e altri rapporti giuridici attivi e passivi da attribuire e il personale da trasferire agli enti successori formati dalla scissione dei territori compresi nelle Comunità montane.

3. Nell’attribuzione dei beni, dei crediti, dei debiti e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi, i commissari straordinari si attengono alle seguenti disposizioni:

a) i beni immobili sono attribuiti agli enti successori sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane;

b) i beni mobili sono attribuiti agli enti successori nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente oppure, ove tale utilizzo prevalente non sia riscontrabile, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane;

c) ai sensi dell’articolo 1298 del codice civile, i debiti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano stati contratti nell’interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori e ferma restando la responsabilità solidale verso il creditore ai sensi del codice civile;

d) i crediti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano sorti nell’interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori;

e) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere a) e b) e da quelli di cui alle lettere c) e d), opera il criterio della divisione in proporzione al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano sorti nell’interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori;

f) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere c), d) ed e) siano sorti nell’interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati agli enti successori di appartenenza di detto territorio;

g) i rapporti giuridici non attribuibili a un’unica Unione e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma sono assegnati all’Unione cui aderisce il maggior numero di Comuni che li gestisce, per conto delle altre Unioni, secondo le intese che con esse intervengano.

4. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari.

5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 1, l’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il commissario di ciascuna Comunità montana e i rappresentanti degli enti subentranti per l’intesa sul piano di successione e subentro. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.

6. Il piano di cui al comma 5 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di autonomie locali.

7. Ai sensi dell’articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l’intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

8. Le Unioni territorialmente competenti prendono atto delle risultanze a consuntivo della gestione delle Comunità montane riferite all’esercizio precedente.

9. La disciplina regionale, già applicabile all’esercizio delle funzioni da parte delle Comunità montane, si intende riferita agli enti che a esse subentrano.

10. L’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 60.

 

Art. 38-bis - Disposizioni speciali in materia di subentro

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), i beni immobili sono attribuiti, in relazione alla loro ubicazione, all'Unione costituita all'interno della corrispondente delimitazione geografica individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, e, qualora si tratti di beni suscettibili di generare entrate finanziarie, i relativi proventi al netto dei rispettivi costi spettano alle Unioni e ai Comuni che non vi partecipano, in proporzione al numero di abitanti compresi nei rispettivi territori; sono invece attribuiti ai Comuni successori solo gli immobili che insistono sul loro territorio se destinati al soddisfacimento di interessi esclusivi di tale territorio.

2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera g), per la gestione dei beni e dei rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Unione e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui all'articolo 38, presso l'Unione cui è attribuita la sede di ciascuna Comunità montana sono costituiti uno o più Uffici stralcio che concludono le operazioni di subentro entro il 31 dicembre 2019. Il Presidente dell'Unione presso cui ha sede l'Ufficio stralcio provvede alla liquidazione tra le Unioni subentranti alla Comunità montana dei rapporti giuridici non ancora conclusi a tale data.

3. Le partecipazioni in enti e società detenute dalle Comunità montane sono attribuite alle Unioni che a esse succedono con quote proporzionali al numero di abitanti di ciascuna Unione.

4. Il personale delle Comunità montane è trasferito alle Unioni che a esse succedono.

 

Art. 39 - Trasformazione delle Comunità montane in Unioni

1. Qualora il territorio della costituenda Unione coincida con quello della Comunità montana, quest’ultima è trasformata in Unione; in tal caso l’articolo 38 non trova applicazione.

2. I Comuni aderenti costituiscono l’Assemblea prevista dall’articolo 13 per l’approvazione dello statuto dell’Unione con le modalità di cui all’articolo 7, comma 2, e per l’elezione del Presidente, entro il termine di cui all’articolo 7, comma 1, dal quale decorre la trasformazione della Comunità montana in Unione. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti cura la pubblicazione dello statuto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

CAPO II - SUPERAMENTO DI ALTRE FORME COLLABORATIVE

Art. 40 - Scioglimento di forme collaborative

1. A far data dal 1° luglio 2016 sono sciolte le unioni di Comuni istituite ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia).

1-bis. I Comuni facenti parte di convenzioni attuative, in essere al 31 dicembre 2017, aventi per oggetto funzioni e servizi previsti dagli articoli 26 e 27 possono mantenerle operative fino al conferimento all'Unione adeguandone e integrandone il contenuto. La competenza a deliberare in ordine all'aggiornamento delle convenzioni attuative è attribuita alle Giunte comunali.

1-ter. A far data dal 1° gennaio 2017 sono sciolte le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 1/2006 e il consorzio a esse equiparato ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della medesima legge e decadono, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, le convenzioni quadro e le convenzioni attuative. Il Presidente della forma associativa ne cura la liquidazione.

2. Entro il termine di cui all’articolo 7, comma 1, i Comuni facenti parte di associazioni intercomunali e unioni di Comuni istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 1/2006, interessati al percorso di fusione, deliberano l’iniziativa per la fusione di cui all’articolo 17, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2003.

3. L’iniziativa è presentata agli uffici dell’Amministrazione regionale entro trenta giorni dall’approvazione per la verifica di cui all’articolo 17, comma 8, della legge regionale 5/2003.

4. Le forme collaborative di cui al comma 2 sono sciolte a decorrere dalla data di istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione e comunque dall’1 gennaio 2017.

5. Qualora il territorio della costituenda Unione coincida con il territorio del Consorzio comunità collinare del Friuli, esso provvede alla trasformazione in Unione entro il termine di cui all’articolo 7, comma 1; i Comuni aderenti costituiscono l’Assemblea prevista dall’articolo 13 per l’approvazione dello statuto dell’Unione.

6. La cessazione delle forme collaborative di cui ai commi 1 e 2 non determina l’obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da regolamenti o dal decreto di concessione.

7. L’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 60.”

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