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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 17/12/1998, n. 13
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- Deliberaz. G.P. 22/02/2010, n. 269
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- L.P. 29/08/2000, n. 13
- Deliberaz. G.P. 19/06/2000, n. 2210
- Deliberaz. G.P. 13/12/1999, n. 5546
- L.P. 03/05/1999, n. 1
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CAPO 1 - Norme generali |
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Art. 1 (Finalità della legge)1. In attuazione della propria competenza legislativa primaria in materia di edilizia comunque sovvenzionata di cui all'articolo 8, comma 1, numero 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché in attuazione dei principi fondamentali e degli obiettivi previsti dal piano di sviluppo e coordinamento territoriale approvato con legge |
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Art. 2 (Categorie di interventi)1. Gli interventi di edilizia abitativa agevolata hanno per oggetto: A) La concessione di contributi in conto capitale all'Istituto per l'edilizia sociale, in seguito denominato "IPES", per l'attuazione dei programmi di costruzione e per l'esecuzione della manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell'IPES o ad esso affidate in gestione. N139 B) La concessione di contributi pluriennali costanti all'IPES per l'ammortamento di mutui da esso stipulati, su autorizzazione della Giunta provinciale, per l'attuazione dei programmi di costruzione e per l'esecuzione della manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell'IPES o ad esso affidate in gestione. N133 C) La concessione di contributi in conto capitale all'IPES: 1) per l'acquisto di abitazioni; N140 2) per l'esercizio del diritto di prelazione su alloggi ceduti in proprietà nei casi previsti da leggi provinciali e statali; D) Gli aiuti in casi straordinari che richiedono interventi immediati per esigenze particolari nei seguenti casi: 1) interventi di emergenza, quando questa è determinata da calamità naturali, estesi all'emergenza determinata da catastrofi; 2) interventi di emergenza per gravi casi sociali; 3) interventi di emergenza per la rimozione e lo smaltimento di amianto |
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Art. 3 (Divieto di cumulo)1. Le agevolazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere E1), E2), E3), E4), F1), F2), F3) ed F4) non possono essere richieste qualora per lo stes |
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Art. 4 (Riserva per emigrati all'estero)1. Gli emigrati all'estero già residenti per almeno cinque anni in provincia prima dell'emigrazione ed i loro coniugi non separati, i quali intendono |
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Art. 5 (Proporzione tra consistenza e fabbisogno dei gruppi linguistici)1. Le abitazioni disponibili in tutto il territorio provinciale per l'assegnazione ai sensi dell'articolo 94 e i fondi per gli interventi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere C), E1), E2), E3), E4), F1), F2), F3), F4), I e K, devono essere ripartiti tra i richiedenti dei tre gruppi linguistici in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, ed il fabbisogno di ciascun gruppo. 2. Il fabbisogno di ciascun gruppo linguistico viene determinato annualmente. Ai fini della determinazione del fabbisogno vengono considerate le domande presentate negli ultimi dieci anni, e precisamente: a) le domande di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, |
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Art. 6 (Programma degli interventi)1. La Giunta provinciale approva annualmente il programma degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata ripartendo i mezzi finanziari disponibili |
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Art. 7 (Costi convenzionali)1. N86 Contestualmente alla determinazione del costo di costruzione per metro cubo agli effetti della legge provinciale "10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche"N89, la Giunta provinciale determina il costo di costruzione per metro quadrato di super |
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Art. 8 (Deliberazione degli interventi)1. Gli interventi di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 2 vengono disposti, sulla base del programma unitario degli interventi approvato dalla Giunta provinciale, dall'assesso |
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Art. 9 (Comitato per l'edilizia residenziale)1. È istituito presso la Ripartizione provinciale edilizia abitativa il Comitato per l'edilizia residenziale. 2. Il Comitato per l'edilizia residenziale è composto dall'assessore provinciale all'edilizia abitativa, che lo presiede, e da quattro ulteriori assessori, dei quali uno viene nomina |
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CAPO 2 - Commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata |
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Art. 10 |
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CAPO 3 - Istituto per l'edilizia sociale |
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Art. 11 (Natura e funzioni) |
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Art. 12 (Organi) |
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Art. 13 (Consiglio di amministrazione) |
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Art. 14 (Il Presidente) |
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Art. 15 (Collegio dei sindaci) |
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Art. 16 (Nomina e scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci) |
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Art. 17 (Direttore dell'IPES) |
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Art. 18 (Contabilità dell'IPES) |
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Art. 19 (Vigilanza sull'IPES) |
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Art. 20 (Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni) |
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Art. 21 (Commissione tecnica dell'IPES) |
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Art. 22 (Programmi di costruzione dell'IPES) |
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Art. 22-bis |
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Art. 22-ter (Acceleramento dei programmi di costruzione) |
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Art. 23 (Presa in locazione di abitazioni da parte dell'IPES) |
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Art. 23-bis (Permuta di abitazioni) |
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Art. 24 (Cessione in locazione di alloggi ad altri enti) |
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Art. 25 (Responsabilità dell'IPES) |
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Art. 26 (Presa in locazione di immobili a scopo di recupero) |
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Art. 27 (Contributi all'IPES) |
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Art. 28 (Costi ammissibili per i programmi di costruzione dell'IPES) |
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Art. 29 (Acquisto di abitazioni agevolate minacciate da vendita forzata) |
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Art. 29-bis (Acquisto di abitazioni) |
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CAPO 4 - Interventi di emergenza in caso di calamità naturali |
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Art. 30 (Destinazione del fondo)1. È costituito il fondo per interventi di emergenza nel settore dell’edilizia abitativa agevolata. Una situazione d’emergenza è determinata dai seguenti eventi calamitosi: terremoti, inondazioni, colate detritiche, movimenti franosi e valanghe; sono esclusi gli incendi. Il fondo è destinato alla concessione di contributi a coloro che al momento in cui si verifica l’evento calamitoso risultano essere proprietari di fabbricati urbani colpiti da tale evento e che, nel caso di concessione di contributi di cui alle lettere a), e), f) e h) del comma 2, hanno nel fabbricato colpito la loro residenza anagrafica. I contributi di cui alle lettere d) e h) del comma 2 possono essere concessi anche a favore dei comuni; quelli di cui alla lettera e) del comma 2 anche alle persone in possesso di un regolare contratto di locazione e con residenza anagrafica nel relativo alloggio e quelli di cui alla lettera f) del comma 2 anche ai rappresentanti legali di condomini.N39 1-bis. L’accertamento di una situazione d’emergenza di cui al comma 1 è effettuato, in caso di necessità cogente di ricostruire in altro luogo i fabbricati urbani, dalla conferenza dei servizi coordinata dall’Ufficio prov |
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Art. 31 (Contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani)1. Per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati urbani di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), vengono concessi contributi a fondo perduto nella misura dal 30 al 70 per cento dei costi riconosciuti ammissibili. 2. Il limite massimo dei costi ammissibili per la riparazione o la ricostruzione è costituito dal costo di costruzione convenzionale del fabbricato riparato o ricostruito, determinato ai sensi dell'articolo 7 e che non può comunque essere superiore al costo di costruzione convenzionale di un alloggio popolare con una superficie convenzionale di 160 metri quadrati. |
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Art. 32 (Cause di esclusione)1. Sono esclusi dai benefici di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a): a) i proprietari di edifici sinistrati costruiti in contrasto con le norme della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e per i quali non è stato rilasciato nessun permesso di costruire in |
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Art. 33 (Presentazione delle domande e documentazione)1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 31 devono essere presentate alla Ripartizione provinciale edilizia abitativa entro 180 giorni dall'evento calamitoso. |
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Art. 34 (Contributi per l'acquisto e l'urbanizzazione di aree edificabili)1. I contributi a fondo perduto per l'acquisto delle aree edificabili di cui all'articolo 30, comma 2, lettera d), sono depositati dall'assessore provi |
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Art. 35 (Contributi una tantum a famiglie)1. Alle famiglie che in seguito all'evento calamitoso abbiano subito la perdita totale o parziale di mobilia, arredamento, vestiario e suppellettili, è concesso un contributo fino a 27.750,00 euro. Tale importo è aumentato di 1.850,00 euro per ogni componen |
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Art. 36 (Divieto di cumulo)1. I benefici di cui al presente titolo sono concessi in aggiunta alle agevolazioni tributarie previste dalle altre leggi vigenti in materia, ma non so |
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CAPO 5 - Provvedimenti per casi sociali d'emergenza |
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Art. 37 (Soggetti legittimati)1. Agli interventi di emergenza per esigenze perequative particolari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera D2), possono essere ammessi richiedenti che: a) siano già proprietari di un'abitazione; b) si |
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Art. 38 (Tipologia ed entità del sussidio di emergenza)1. Il sussidio d'emergenza consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto o di al massimo tre contributi annuali costanti; può essere concesso se con questo sussidio sia presumibile che sia assicurata stabilmente la proprietà dell'alloggio per la famiglia. 1-bis. Nel caso di un mutuo decennale senza |
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Art. 39 (Assunzione dell'abitazione da parte dell'IPES) |
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CAPO 6 - Contributi per costruzione, acquisto e recupero di abitazioni per fabbisogno abitativo primario |
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Art. 40 (Oggetto delle agevolazioni edilizie)1. Possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione e l'acquisto di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario solo alloggi che abbiano le caratteristiche di abitazioni popolari. 2. Possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per il recupero sia abitazioni aventi le caratteristiche di abitazioni popolari, sia abitazioni aventi le caratteristiche di abitazioni economiche. 3. Per tutta la durata dell'annotazione tavolare del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62, abitazioni che già sono state oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto od il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario non possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per |
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Art. 40-bis (Rilevamento unificato di reddito e patrimonio) |
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Art. 41 (Abitazioni popolari)1. Per essere considerata abitazione popolare un'abitazione non può avere le caratteristiche di abitazione di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 e deve: a) avere almeno uno e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio e ingresso); b) costituire un'abitazione indipendente; c) soddisfare le condizioni richieste dai regolamenti di igiene ed edilizia; d) comprendere una superficie utile abitabile non inferiore a 28 e non superi |
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Art. 42 (Abitazioni economiche)1. Sono considerate abitazioni economiche le abitazioni che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), e non più di |
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Art. 43 (Abitazione adeguata e facilmente raggiungibile)1. L'abitazione si considera adeguata quando la superficie utile abitabile della stessa non sia inferiore a 28 metri quadrati per una persona, aumentati di 15 metri quadrati per ogni ulteriore persona. Su richiesta motivata la sup |
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Art. 44 (Nucleo familiare) |
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Art. 45 (Requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni)1. Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: a) avere da almeno cinque anni la propria residenza o il posto di lavoro nella provincia; b) non essere proprietari, titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia e facilmente raggiungibile, o avere ceduto nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda la proprietà, il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un tale alloggio; lo stesso vale per il coniuge non separato e per il convivente more uxorio; c) non essere componenti di famiglia che sia stata ammessa ad un contributo pubblico per la costruzione, l'acquisto o il recupero di un'abitazione, salvo il caso di costituzione di nuova famiglia; |
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Art. 46 (Requisiti specifici per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni)1. Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario, i richiedenti devono altresì avere compiuto 23 anni, qualora si tratti di richiedenti celibi o nubili senza familiari a carico. Tale requisito non si applica a richiedenti portatori di handicap. 2. Sono esclusi dalle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione e l’acquisto di abitazioni i richiedenti i cui genitori, suoceri, genitori della persona convivente more u |
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Art. 46-bis (Ammissione di richiedenti coniugati alle agevolazioni edilizie) |
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Art. 46-ter (Disposizioni speciali per giovani coppie) |
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Art. 47 (Criteri di preferenza)1. Nella concessione delle agevolazioni edilizie provinciali devono essere considerate prevalentemente: a) le condizioni economiche della famiglia nonché le condizioni economiche dei conviventi "more uxorio"; b) la consistenza numerica della famiglia; c) l'anzianità di residenza in uno o più comuni della provincia. 2. Costituiscono ulteriori criteri di preferenza: a) lo sfratto non dovuto ad inadempienza o ad immoralità, purché si riferisca ad un contratto di locazione scaduto di durata non inferiore a tre anni e purché il richiedente |
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Art. 48 (Termini di presentazione delle domande)1. Le domande di agevolazione edilizia possono essere presentate alla Ripartizione provinciale edilizia abitativa tutto l'anno. 2. La Giun |
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Art. 49 (Allegati alla domanda)1. Alla domanda di agevolazione edilizia devono essere allegati il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in caso di costruzione o recupero, e il contratto preliminare registrato in caso di acquist |
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Art. 50 (Termine di ultimazione dei lavori e di occupazione)1. Le abitazioni agevolate devono essere ultimate e abitate dal beneficiario e dai familiari indicati nella domanda di agevolazione edilizia entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Su richiesta motivata del beneficiario, l'assesso |
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Art. 50-bis (Termine per la presentazione dei documenti per l’erogazione dell’agevolazione edilizia)1. Entro un anno dai termini indicati all’articolo 50, per l’ultimazione ed occupazione dell’abitazione deve essere annotato nel libro fondiario, a carico dell’abitazione agevo |
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Art. 51 (Tipi di agevolazione)1. Le agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero della propria abitazione per il fabbisogno abitativo primario cons |
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Art. 52 (Fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata)1. Per la concessione di mutui senza interessi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere E1) ed F1), è istituito il fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata. A questo fondo affluiscono i mezzi previsti nell'annuale programma di interventi di cui all'articolo 6 per i tipi di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere E1) ed F1), i rientri dei mutui concessi da questo fondo, i ricavi dalle obbligazioni acquistate dal comitato per l'edilizia residenziale ai sensi dell'articolo 9-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'articolo 76 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, nonché tutti i rientri dei mutui dal fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52. “Il fondo di rotazione di cui al presente comma è soppresso dal 31 dicembre 2015. I rientri dei mutui e gli importi di cui al comma 1-bis affluiscono dal 2016 al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi |
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Art. 53 (Mutui senza interesse)1. Sono ammessi a mutuo senza interesse gli appartenenti alla prima fascia di reddito di cui all'articolo 58, purché raggiungano almeno 20 punti ai se |
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Art. 54 (Mutui agevolati con durata quindicennale)1. Agli appartenenti alla seconda fascia di reddito di cui all'articolo 58, che raggiungono almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, vie |
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Art. 55 (Importo del mutuo)1. L'importo del mutuo per nuova costruzione deve essere contenuto entro i seguenti limiti: a) N276 b) 100 milioni di lire per richiedenti singoli, 140 milioni di lire per richiedenti coniugati, aggiungendo 20 milioni di lire per il primo figlio a carico e 10 milioni di lire per ogni ulteriore figlio a carico, non potendo comunque il mutuo superare l'importo di 180 milioni di lire. N275 2. L'importo del mutuo per l'acquisto deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti: |
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Art. 56 (Contributi decennali costanti)1. Agli appartenenti alla terza e quarta fascia di reddito di cui all'articolo 58, nonché a quelli appartenenti alla prima e seconda fascia di reddito, che raggiungono meno di 20 punti ai sensi d |
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Art. 57 (Contributi a fondo perduto)1. In alternativa al mutuo senza interessi, al contributo per interessi ed al contributo decennale costante i richiedenti della prima, seconda, terza e quarta fascia di reddito possono essere ammessi ad un contributo a fondo perduto. 2. N271 Per i richiedenti della prima fascia di reddito, che raggiungono 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, il contributo a fondo perduto corrisponde al 45 per ce |
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Art. 58 (Valore della situazione economica - Fasce di reddito)1. Il parametro della condizione economica di ciascun nucleo familiare ai fini dell’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per l’acquisto, la costruzione e il recupero per il fabbisogno abitativo primario è costituito dal “valore della situ |
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Art. 59 (Agevolazione integrativa in caso di costruzione, acquisto o ampliamento)1. Chi ha ottenuto un'agevolazione edilizia provinciale può essere ammesso, qualora l'abitazione agevolata non sia più adeguata al fabbisogno della f |
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Art. 60 (Aumento dell’agevolazione edilizia per interventi di risparmio energetico) |
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Art. 60-bis (Aumento dell’agevolazione edilizia per interventi di risparmio edilizio) |
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Art. 61 (Acquisto e recupero di abitazioni)1. In caso di acquisto di un'abitazione, la domanda per la concessione dell'agevolazione per il recupero può essere presentata contestualmente a quella per l'agevolazio |
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Art. 62 (Salvaguardia della funzione sociale degli alloggi agevolati)1. Le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero per il fabbisogno abitativo primario sono soggette al vincolo sociale decennale N53 di edilizia abitativa agevolata. 2. Qualora il vincolo sociale di cui al comma 1 non sia già annotato tavolarmente in base alla delibera del comune relativa all’assegnazione di un terreno agevolato, l'annotazione tavolare del vincolo di cui al comma 1 viene effettuata in base al contratto di mutuo ipotecario o in base a un atto unilaterale d'obbligo autenticato da un notaio. N109 3. Il vincolo sociale di cui al comma 1 può essere annotato tavolarmente solo dopo l'approvazione della domanda di contributo e decorre dalla data della sua annotazione. N208 3-bis. Qualora il vincolo sociale di cui al comma 1 in combinato disposto con l’articolo 86 sia già stato annotato tavolarmente in base alla delibera del comune relativa all’assegnazione di un terreno agevolato e se, al momento dell'approvazione della domanda di contributo ai sensi del comma 1, la durata residua del vincolo sociale di cui all’articolo 86 è inferiore a dieci anni, è necessario annotare nuovamente il vincolo sociale di cui al comma 1 e lo stesso decorre dalla data della sua annotazione. Se, al momento dell’approvazione della doman |
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Art. 62-bis (Responsabilità in solido per l’osservanza del vincolo sociale)1. Qualora un’abitazione oggetto di un’agevolazione edilizia ai sensi della presente legge sia di proprietà di due o più persone, tutti i comprop |
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Art. 62-ter - (Istituzione dell’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata)1. AI fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l’efficienza della vigilanza sull’edilizia abitativa agevolata è istituita l’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata, di seguito denominata Agenzia. Essa è insediata presso la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa. 2. L’Agenzia, anche in virtù di convenzioni con la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, assume, nel rispetto delle disposizioni in materia, la funzione di Stazione unica di vigilanza con il compito di accertare le contravvenzioni al vin |
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Art. 63 (Autorizzazione all'alienazione e alla locazione nel primo decennio di durata del vincolo)1. Prima che sia decorso il primo decennio di durata del vincolo sociale l'abitazione agevolata può essere alienata o locata, previa autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, nei seguenti casi: a) se il beneficiario intende acquistare un'altra abitazione adeguata al fabbisogno della sua famiglia; b) se il beneficiario intende trasferire la residenza in un altro comune nei casi previsti dal regolamento di esecuzione; c) se il beneficiario non più autosufficiente non è più in grado di abitare personalmente nell'alloggio; d) se il beneficiario si trasferisce nell’abitazione del coniuge o del convivente more uxorio; e) se il beneficiario per gravi motivi familiari dia in locazione l'abitazione agevolata e in cambio ne prenda in locazione una adeguata al fabbisogno della famiglia; |
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Art. 63-bis (Vendita forzata di abitazioni agevolate)1. In caso di vendita forzata di abitazioni costruite, acquistate o recuperate, usufruendo delle agevolazioni edilizie di cui alla presente legge, l’aggiudicatario che sia in possesso dei requisiti generali per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali ai sensi dell� |
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Art. 64 (Rinuncia all'agevolazione edilizia)1. Il beneficiario può rinunciare in ogni tempo all'agevolazione edilizia e richiedere la liberazione dell'abitazione dal vincolo sociale alle seguenti condizioni: a) in caso di un mutuo senza interessi deve restituire alla Provincia un importo corrispondente al mutuo residuo e agli interessi legali sul mutuo residuo; gli interessi sono calcolati dal primo giorno di ammortamento del mutuo applicando il tasso d'interesse legale vigente al momento della rinuncia. L'importo da corrispondere alla Provincia a titolo di indennità p |
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Art. 65 (Contravvenzioni al vincolo sociale)1. Qualora venga accertato che il beneficiario dell'agevolazione edilizia: a) abbia ottenuto l'agevolazione edilizia in base a dichiarazioni non veritiere, b) non occupi in modo stabile ed effettivo l'abitazione,N85 c) abbia alienato o locato l'abitazione in contrasto con quanto disposto dall'articolo 62, comma 4, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 62, comma 6, e all'articolo 63, comma 1, o a persone non aventi i requisiti richiesti dalla legge, d) abbia gravato di diritti reali di godimento l'abitazione in contrasto con quanto disposto dall'articolo 62, commi 4 e 5, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 62, comma 6, e all'articolo 63, comma 1, o a favore di persone non aventi i requisiti richiesti dalla legge, e) abbia modificato anche solo parzialmente la destinazione d'uso dell'abitazione, |
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Art. 66 (Separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio del beneficiario) |
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Art. 66-bis (Cessazione della convivenza more uxorio) |
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Art. 67 (Ampliamento dell'abitazione agevolata)1. Le sanzioni previste dall'articolo 65 non si applicano qualora, decorsi cinque anni dal trasferimento di residenza nell'abitazione agevolata, la cub |
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Art. 68 (Cancellazione del vincolo sociale)1. Qualora si tratti di un'abitazione non realizzata su terreno edificabile agevolato, il vincolo di cui all'articolo 62, comma 1, decade dopo 10 anni dalla data dell'annotazione tavolare. La cancellazione del vincolo può essere richiesta al termine della durata del vincolo. In caso di rinuncia all'agevolazione edilizia, di alienazione autorizzata con trasferimento dell'agevolazione o di iscrizione erronea, il direttore della Ripartizione provinciale competente in materia di edilizia abitativa rilascia il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo. N213 2. Non appena sia estinto il mutuo, su richiesta del mutuatario il Direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa emette per tutti i tipi di mutui edilizi provinciali il decreto per la cancellazione tavolare |
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Art. 69 (Successione nell'agevolazione)01. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di successione nella domanda di agevolazione edilizia per i casi di decesso del richiedente l'agevolazione nel periodo fra la presentazione della domanda e la decorrenza del vincolo sociale. N118 1. In caso di morte del beneficiario di agevolazioni edilizie provinciali il mutuo o il contributo viene trascritto a favore dei successori, se almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali ai sensi del presente capo e occupi stabilmente l'abitazione. Qualora nessuno dei successori soddisfi le condizion |
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Art. 70 (Modalità di erogazione dei mutui e dei contributi)1. Le modalità di erogazione dei mutui e dei contributi sono determinate con regolamento di esecuzione. Nel regolamento di esecuzione sarà prevista, |
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CAPO 7 - Agevolazioni per il recupero convenzionato |
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Art. 71 (Agevolazioni generali per il recupero convenzionato di abitazioni)1. Per il recupero del patrimonio edilizio esistente viene concesso ai proprietari un contributo a fondo perduto per ciascuna abitazione popolare od economica recuperata e convenzionata per la durata di 20 anni ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. Il vincolo previsto può essere annotato solo dopo l'approvazione della domanda di contributo e decorre dalla data della sua annotazione tavolare. Il contributo a fondo perduto viene commisurato al costo di costruzione convenzionale di un'abitazione di 120 metri quadrati di superficie convenzionale e non può superare il 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile né il 20 per cento del costo convenzionale di costruzione. N119 2. N61 3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse esclusivamente per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo del richiedente stesso e della sua famiglia o dei suoi parenti in linea retta. In deroga all'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo devono quindi essere inserite le seguenti disposizioni speciali: a) il beneficiario stesso può occupare l’abitazione convenzionata assieme alla sua famiglia solamente se non è proprietario di abitazioni adeguate alle esigenze del |
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Art. 71-bis (Recupero di abitazioni)1. Per favorire i lavori di recupero riguardanti abitazioni del patrimonio edilizio esistente, può essere concesso ai proprietari per ogni abitazione conv |
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Art. 72 |
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Art. 73 |
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Art. 74 (Finanziamento del recupero di edifici con destinazione particolare)1. È agevolato il recupero di edifici o parti di essi che già prima della presentazione della domanda erano destinati a case canoniche o a ospitare comunità religiose e che, anche dopo il recupero, conservano la stessa destinazione d'uso abitativo per le medesime comunità religiose. |
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Art. 74-bis (Finanziamento del recupero di edifici adibiti a convitto per lavoratori e studenti) |
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Art. 75 (Applicazione dell'articolo 74 sull'intero territorio provinciale)1. Le agevolazioni di cui all'articolo 74 si applicano indipendentemente dal numero di abitanti del comune. |
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Art. 76 (Contributi ai comuni)1. Per il recupero del proprio patrimonio edilizio a fini abitativi vengono concessi ai comuni i contributi a fondo perduto nella misura prevista dall' |
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Art. 77 (Recupero di edifici di proprietà comunale tramite l'IPES)1. Qualora siano dichiarati inabitabili o pericolanti edifici di proprietà dei comuni nei quali si trovano abitazioni, oppure edifici idonei ad essere trasformati in abitazioni mediante uno degli interventi di recupero previsti dall' |
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Art. 78 (Modalità di erogazione)1. Le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto previsti in questo capo vengono disciplinate con regolamento di esecuzione. Nel regolament |
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Art. 78-bis (Atto unilaterale d’obbligo)N221. Gli atti unilaterali d’obbligo di cui al pre |
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Art. 78-ter (Agevolazioni sulla base dell’importo teorico delle detrazioni fiscali)1. Sono concesse agevolazioni per interventi di recupero edilizio privato e per interventi di risanamento energetico, calcolate sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. L’agevolazione, già stimata per l’anno 2014 in 12.000.000,00 di euro, è stimata per l’anno 2015 in 13.000.000,00 di euro N43. La Giunta provinciale può stabil |
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CAPO 8 - Acquisizione, assegnazione e finanziamento delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata |
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Art. 79 (Costituzione della comunione e suddivisione delle aree nelle zone miste)1. In base alla proposta di costituzione della comunione o di divisione materiale delle aree compresa nel piano di attuazione approvato, il sindaco dispone per le aree nelle zone mist |
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Art. 80 (Richiesta di espropriazione)1. Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 79 si procede all'esproprio delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle opere di urbanizzazione primaria. Dall'indennità di esproprio spettante ai sing |
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Art. 81 (Espropriazione delle aree di edilizia residenziale privata)1. Decorso il termine per l'edificazione indicato nel piano comunale per il territorio e il paesaggio senza che i proprietari delle aree destinate all'edilizia residenziale privata abbiano presentato al comune una domanda di titolo abilitativo per la costruzione, il comune procede all'esproprio delle aree non edificate. Il corrispettivo per tali aree |
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Art. 82 (Assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata)1. Alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sono ammessi l'IPES e le persone fisiche singole o associate in cooperative, ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2. I comuni possono utilizzare le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata per la costruzione di abitazioni finanziate in tutto od in parte con mezzi propri. 2. Sono ammesse anche le società e gli enti costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro abitazioni standard popolare da vendere o da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, sulla base di convenzioni stipulate con l'amministrazione provinciale. La convenzione deve stabilire i criteri per l'assegnazione dell'abitazione, per la determinazione e la revisione del canone di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di vendita, in osservanza dei principi della presente legge con adeguate garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi assunti. 3. Nell'assegnazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata è data la precedenza all'IPES che intende realizzare nel comune alloggi in locazione compresi nel programma di costruzione di cui all'articolo 22. 4. I comuni stabiliscono, con regolamento, i termini e le modalità di presentazione delle domande di assegnazione delle cooperative edilizie e dei richiedenti singoli o di quelle riguardanti progetti abitativi per persone anziane, persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giovani, per soluzioni abitative multigenerazionali e il cohousing o progetti abitativi simili, nonché i criteri per la formazione del |
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Art. 83 (Cessione in proprietà delle aree da parte del comune)1. La delibera di assegnazione di cui all'articolo 82 costituisce titolo per l'intavolazione nel libro fondiario del diritto di proprietà o del diritto di superficie a favore dell'assegnatario, per l'annotazione del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62, per l'annotazione del vincolo di cui all'articolo 39 della legge p |
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Art. 84 (Annullamento dell'assegnazione dell'area)1. La delibera di assegnazione deve essere annullata se si accerti che il richiedente non era in possesso dei requisiti per l'assegnazione al momento della delibera di assegnazione provvisoria, se una tale d |
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Art. 85 (Decadenza dell'assegnazione dell'area)1. Si procede alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione nei seguenti casi: a) qualora entro un anno dalla segnalazione certificata di agibilità l'abitazione costruita sull'area assegnata non venga occupata dall'assegnatario od affittata ai sensi dell'articolo 86; N237 b) qualora l'abitazione venga affittata in contrasto con le norme contenute nell'articolo 86; |
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Art. 86 (Garanzie contro la speculazione con aree cedute)1. Le aree di edilizia abitativa agevolata sono soggette al vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62. N203 2. Abitazioni realizzate su aree edificabili agevolate possono essere alienate o date in locazione, nella misura in cui sono previsti dagli articoli 62 e seguenti l'alienazione, la locazione o l'aggravio con diritti reali di godimento di abitazioni soggette al vincolo sociale, solo a persone in possesso dei requisiti per l'assegnazione di aree edificabili agevolate nel relativo comune. Parimenti possono essere costituiti soltanto a favore di tali persone diritti reali di godimento. L'alienazione, la locazione o l'aggravio con diritti reali di godimento non sono comunque consentiti prima che sia trascorso almeno un anno dalla data di presentazione della dichiarazione di stabile ed effettiva occupazione. N204 |
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Art. 87 (Finanziamento dell'acquisizione e dell'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, nonché di immobili suscettibili di recupero)1. Per finanziare l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree per l'edilizia abitativa agevolata sono concessi finanziamenti e contributi ai comuni, all'IPES e a società ed enti senza finalità di lucro, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera H). 2. In base al decreto di determinazione dell'indennità di esproprio di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa dispone in favore del comune la concessione di un finanziamento corrispondente all'indennità di esproprio. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso. Qualora le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata vengano espropriate direttamente a favore dell'IPES a norma dell'Art. 80, comma 3, della presente legge, il finanziamento è concesso a fondo perduto per l'intero importo dell'indennità di esproprio. 2-bis. Qualora l'acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata avvenga mediante contratto di compravendita ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, la Provincia dispone in favore del comune la concessione di un finanziamento corrispondente al prezzo di acquisto in base al rispettivo contratto preliminare di compravendita registrato. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso. Qualora le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata vengano acquisite a favore dell'IPES, il finanziamento è concesso a fondo perduto per l'intero importo del prezzo di acquisto. L'Ufficio Estimo della Provincia determina la congruità del prezzo di acquisto. N182 3. In caso di determinazione di indennità di esproprio maggiori, stabilite da sentenze della competente autorità giudiziaria, l'assessore all'edilizia abitativa dispone la corrispondente integrazione del finanziamento. 4. In caso di esproprio di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa, in base alla deliberazione divenuta esecutiva con la quale il comune delibera di acquistare le aree con la procedura di cui al citato articolo 16, dispone la concessione di un finanziamento corrispondente all’indennità di esproprio. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve esser |
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Art. 87-bis (Individuazione di aree per l'edilizia sociale) |
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Art. 88 (Contributi a fondo perduto agli assegnatari)1. Ai richiedenti singoli o associati in cooperative edilizie, in possesso dei requisiti per essere ammessi alle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata e che realizzino il proprio alloggio popolare mediante l'acquisto di un'area destinata all'edilizia residenziale privata o di una costruzione già destinata ad altro uso, |
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Art. 89 (Finanziamento di lavori per l’apprestamento di zone miste)1. Se per l’apprestamento di una zona mista è necessario eseguire, oltre alle opere di |
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CAPO 9 - Contributi a fondo perduto per la costruzione di abitazioni popolari |
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Art. 90 (Entità dell'agevolazione e convenzione)1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera I), non può essere superiore al 40 per cento del costo di costruzione di un alloggio di 80 metri quadrati convenzionali, determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Gli assegnatari di abitazioni popolari in locazione oppure in vendita, costruite o acquistate dalle società o dagli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data di presentazione della domanda. Qualora l’acquisizione dell’area da parte delle società o degli enti summenzionati sia intervenuta prima della presentazione della domanda, gli assegnatari devono possedere i requisiti generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data di acquisizione dell’area. Nel caso in cui un socio di una cooperativa venga sostituito da un nuovo socio dopo l'acquisizione dell'area da parte della cooperativa e prima dell'assegnazione di quest'area nella sua proprietà, tali requisiti devono essere posseduti dal nuovo socio della cooperativa al momento della presentazione della domanda di contributo. |
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CAPO 10 - Sussidio casa |
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Art. 91 (Sussidio casa) |
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CAPO 11 - Contributi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche e all'adeguamento dell'abitazione alla persona in situazione di handicap |
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Art. 92 (Requisiti e modalità)1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera L), possono essere concessi ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione ed alla mobilità, a coloro che abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubbli |
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CAPO 12 - Contributi alle cooperative di garanzia |
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Art. 93 (Requisiti)1. I contributi a cooperative di garanzia per l'acquisto della casa previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera N) vengono concessi a norma della legge |
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CAPO 13 - Assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale |
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Art. 94 (Abitazioni soggette all'assegnazione) |
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Art. 95 (Controlli) |
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Art. 96 (Commissione di assegnazione) |
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Art. 97 (Requisiti per l'assegnazione di abitazioni in locazione) |
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Art. 98 (Criteri di preferenza) |
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Art. 99 (Presentazione delle domande) |
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Art. 100 (Formazione della graduatoria) |
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Art. 101 (Assegnazione ed occupazione delle abitazioni) |
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Art. 102 (Priorità nell'assegnazione di alloggi) |
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Art. 103 (Ammissione alle case-albergo) |
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Art. 103-bis (Case albergo per lavoratori convenzionate) |
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Art. 103-ter (Assegnazione di abitazioni nei progetti dell'edilizia sperimentale) |
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Art. 104 (Cambio di alloggi) |
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Art. 105 (Elenco dei locatari) |
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Art. 106 (Successione nella domanda) |
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Art. 107 (Successione nell'assegnazione dell'alloggio) |
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Art. 108 (Modifica dell'assegnazione e voltura del contratto di locazione in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) |
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Art. 109 (Annullamento dell'assegnazione dell'abitazione) |
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Art. 110 (Revoca dell'assegnazione dell'alloggio) |
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Art. 111 (Rilascio di alloggi occupati illegittimamente) |
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Art. 112 (Disciplina del canone) |
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Art. 113 (Maggiorazione del canone per sottoutilizzazione) |
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Art. 114 (Rimborso delle spese per servizi) |
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Art. 114-bis (Persone fiduciarie) |
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Art. 115 (Contratto di locazione con canone provinciale) |
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Art. 115-bis |
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Art. 116 (Amministrazione autonoma degli alloggi in locazione) |
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Art. 117 (Assegnazione di abitazioni di proprietà dei comuni) |
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Art. 118 (Assegnazione delle abitazioni degli enti pubblici previdenziali) |
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CAPO 14 - Assegnazione di abitazioni a senza tetto |
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Art. 119 (Ambito di applicazione) |
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Art. 120 (Provvedimenti del Presidente della Giunta provinciale) |
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Art. 121 (Norme applicabili) |
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CAPO 15 - Cessione in proprietà di abitazioni dell'IPES |
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Art. 122 (Abitazioni cedibili)1. N262 L'IPES può essere autorizzato con delibera della Giunta provinciale a cedere in proprietà fino al 30 per cento del proprio patrimonio edilizio, avente una vetustà di almeno dieci anni, calcolata dalla data di rilascio del certificato di abitabilità. 2. N262 Il prezzo di cessione delle abitazioni corrisponde al prezzo di mercato determinato dall'ufficio estimo provinciale, tenendo conto delle spese di manutenzione straordinaria, autorizzate dall'IPES, sostenute |
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Art. 123 (Conduttori autorizzati all'acquisto) |
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Art. 124 (Piani di vendita)1. Ai fini della cessione in proprietà di alloggi destinati alla locazione l'IPES redige piani triennali per la vendita di abitazioni. I piani triennali sono soggetti ad approvazione della Giunta provinciale. In sede di redazione dei piani di vendita va data la preferenza a quegli edifici nei quali già una parte delle abitazioni è stata ceduta i |
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Art. 125 (Utilizzazione delle somme ricavate dalla vendita di abitazioni) |
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Art. 126 (Vincolo sociale per abitazioni cedute) 164)1. Qualora per le abitazioni cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 122, comma 1, venga richiesta la riduzione del prezzo di cessione di cui all'articolo 122, comma 2-bis, |
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Art. 127 (Vincoli a carico di abitazioni già cedute)1. Le annotazioni tavolari disposte ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3 a c |
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CAPO 16 - Disposizioni varie |
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Art. 128 (Individuazione di nuove aree per l'edilizia abitativa agevolata)1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 36 della legge urbanistica provinciale, i comuni nei quali sono esaurite le aree destinate all'edilizia a |
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Art. 129 (Trasferimento in proprietà all'IPES del patrimonio abitativo della Provincia) |
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Art. 129-bis (Aree con strutture per servizi alloggiativi)1. Per risolvere i problemi di emergenza abitativa presenti nel territorio provinciale i comuni possono prevedere nei propri strumenti urbanistici dell |
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Art. 130 (Dichiarazioni di inabitabilità)1. La dichiarazione di inabitabilità a tutti gli effetti di una casa o parte di essa per motivi di sanità o di sicurezza o in seguito a calamità naturali spetta al sindaco, il quale deve conformarsi al parere di una commissione composta: a) da un r |
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Art. 131 (Urbanizzazione delle zone miste da parte dei proprietari)1. Qualora gli assegnatari delle aree destinate |
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Art. 131-bis (Misure straordinarie per i danni ad edifici completamente distrutti in seguito agli eventi calamitosi nel Comune di Badia nel dicembre 2012)1. In caso di distruzione completa di edifici ad uso civile in seguito agli eventi calamitosi verificatisi nel dicem |
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Art. 131-ter (Fondo di garanzia a tutela dei locatori)1. Al fine di sostenere la locazione di immobili destinati ad abitazione principale di persone fisiche la Provincia autonoma di Bolzano può concedere contributi per spese correnti e per investimenti a favore di enti privati che istituiscono e gestiscono fondi di garanzia. I |
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Art. 132 |
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Art. 133 |
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CAPO 17 - Norme transitorie e finali |
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Art. 134 (Disposizioni finanziarie)1. La presente legge non comporta maggiori spese per l'esercizio finanziario 1998. Le spese a carico degli esercizi successivi saranno stabilite con le |
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Art. 135 (Ammissione delle domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge)1. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle leggi previgenti in materia di edilizia abitativa agevolata sono ammesse alle agevolazioni edilizie in base alla normativ |
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Art. 136 (Norma transitoria all'articolo 9)1. Le disposizioni dell'articolo 9 concernenti la composizione del Comitato per l'edilizia residenziale trovano applicazione solo per il primo comitato per l'edilizia residenziale che verrà insediato dopo la costituzione della Giunta provinciale per la XII legislatura. |
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Art. 137 (Norma transitoria all'articolo 22) |
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Art. 137-bis (Norma transitoria all'articolo 40)1. La modifica dell'articolo 40, comma 6, della legge provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, si a |
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Art. 138 (Norma transitoria all'articolo 45)1. Richiedenti ammessi come persone singole prima dell'entrata in vigore della presente legge ad una agevolazione edilizia provinciale per la costruzio |
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Art. 139 (Norma transitoria all'articolo 46)1. Per le domande presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge si richiede, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali, lo svolgimento in via continuativa di almeno un anno di attività di lavoro dipendente o |
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Art. 139-bis (Norma transitoria all'articolo 49)1. I richiedenti per i quali il termine di sei mesi dalla registrazione del contratto di acquisto di cui al comma 2 dell'articolo 49 è scaduto tra il 27 gennaio1999 ed il 31 marzo 1999 n |
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Art. 140 (Norma transitoria all'articolo 50)1. La disposizione di cui all'articolo 50, comma 2, non trova applicazione per domande di agevolazioni edilizie presentate prima dell'entrata in vigore |
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Art. 141 (Norma transitoria all'articolo 52)1. Il sistema di amministrazione del fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 52 trova applicazione a partire dal 1° |
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Art. 142 (Norma transitoria all'articolo 58)1. Per le domande presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per reddito si intende il reddito complessivo del nucleo familiare dell'anno |
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Art. 142-bis (Norme transitorie all'articolo 62)1. Tutte le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge sono soggette alle disposizioni degli articoli 62, eccettuato il comma 5, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70, nonché degli articoli 84, 85 ed 86. 2. Per le abitazioni di cui al comma 1, in caso di autorizzazione al trasferimento dell'agevolazione e del vincolo su un'altra abitazione ai sensi dell' |
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Art. 143 (Norma transitoria all'articolo 65) |
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Art. 143-bis (Norma transitoria dell'articolo 68) |
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Art. 144 (Norma transitoria all'articolo 71)1. Richiedenti ammessi all'agevolazione per il recupero convenzionato di abitazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, nella versione previgente all'entrata in vigore della presente legge, e nei cui confronti è stato avviato il procedimento amministrativo di revoca dell'agevolazione per contravvenzione alle disposizioni contenute nell'atto unilaterale d'obbligo, possono chiedere il non luogo a procedere, se entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge occupino l'abitazione convenzionata con persone legittimate e lo comprovino. |
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Art. 145 |
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Art. 145-bis (Norma transitoria dell'articolo 86) |
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Art. 145-ter (Norma transitoria all'articolo 87-bis)1. Gli enti costituiti allo scopo di costruire o ac |
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Art. 145-quater (Norma transitoria all'articolo 90, comma 7) |
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Art. 146 (Norma transitoria all'articolo 89)1. La norma di cui all'articolo 89, relativa al finanziamento di lavori di sicurezza geotecnica, si applica anche alle zone di espansione per le quali |
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Art. 147 (Norma transitoria all'articolo 91) |
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Art. 148 (Misure a favore del gruppo linguistico ladino)1. Al fine di eliminare il credito del gruppo linguistico ladino nel settore dell'edilizia abitativa agevolata, la Giunta provinciale nel programma degli interventi di cui all'articolo 6 mette a disposizione importi destinati al recupero delle "Viles" nei comuni della Valle Badia, nonché alla realizzazion |
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Art. 149 (Norma transitoria all'articolo 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15)1. La disposizione dell'articolo 32, comma 6, della legge provinciale |
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Art. 149-bis (Norma transitoria relativa al piano comunale per il territorio e il paesaggio) |
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Art. 150 (Rinegoziazione o estinzione anticipata di mutui ipotecari)1. Per facilitare la rinegoziazione o l'estinzione anticipata di mutui ipotecari nel settore dell'edilizia abitativa agevolata, i contributi in interessi della Provincia, su richiesta del mutuatario, vengono trasformati per la durata residua del mutuo originario in contributi costanti da erogarsi direttamente al beneficiario. 2. La trasformazione dei contributi in interessi in contributi costanti viene approvata alle seguenti condizioni: a) qualora il contributo interessi finora erogato foss |
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Art. 151 (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge provinciale 4 aprile 1960, n. 6, "Norme per l'attuazione delle competenze provinciali in materia di case popolari"; b) legge provinciale 10 novembre 1960, n. 12, "Costituzione della commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica"; c) legge provinciale 10 luglio 1961, n. 6, "Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli"; d) legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, "Norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad un'abitazione"; e) legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, "Cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico"; f) legge provinciale 7 giugno 1965, n. 6, "Funzioni della Provincia autonoma in ordine al programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori"; g) legge provinciale 25 novembre 1965, n. 15, "Norme di coordinamento delle agevolazioni statali e provinciali in materia di edilizia popolare ed economica"; |
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