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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 18/10/2016, n. 21
L. P. Bolzano 18/10/2016, n. 21
L. P. Bolzano 18/10/2016, n. 21
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 20/12/2017, n. 22
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TITOLO I - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ENTI LOCALI, CULTURA, BENI ARCHEOLOGICI, ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
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Art. 1 - Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”1. Il comma 2 dell’articolo 5-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito: |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI |
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Art. 3 - Omissis |
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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E BENI ARCHEOLOGICI |
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Art. 4 - Omissis |
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Art. 5 - Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37”1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6-bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: |
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CAPO IV - CAPO V Omissis |
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TITOLO II - AMBIENTE, UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE, AGRICOLTURA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE E USI CIVICI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE |
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Art. 9 - Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, “Norme per la tutela della qualità dell'aria”1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito: “1. È vietata la combustione all’aperto di materiale di origine vegetale, ivi compresi i residui vegetali di qualsiasi genere derivanti dalla pulizia di prati, campi, scarpate e boschi.” |
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Art. 10 - Modifica della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”1. L’articolo 15 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituito: |
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Art. 11 - Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque”1. Nel comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: “dalla Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “dal Direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente”. 2. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: “I divieti, i vincoli e le limitazioni all'uso necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono stabiliti con regolamento di esecuzione, in base a una proposta elaborata entro sei mesi da un gruppo di lavoro tecnico composto dai direttori, o rispettivi delegati, dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche, della Ripartizione provinciale Agricoltura, del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e dell'associazione degli agricoltori più rappresentativa sul territorio provinciale, nonché da uno dei direttori dei Servizi di Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, in rappresentanza dei Servizi stessi, o da un suo delegato.” 3. L’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 19 (Scavi e prelievi di acqua sotterranea) - 1. Il prelievo e l’utilizzo dell’acqua di falda, lo scavo al livello della falda acquifera, l’abbassamento artificiale del livello freatico e lo sfruttamento della geotermia sono soggetti alla procedura di approvazione sui diritti delle acque ai sensi della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 2. La procedura |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE |
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Art. 12 - Modifiche della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”1. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: “6. La conduzione degli impianti di approvvigionamento idrico assegnati in concessione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale.” |
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Art. 13 - Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”1. Dopo l’articolo 23 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, sono inseriti i seguenti articoli 23-bis e 23-ter: |
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CAPO III - Omissis |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE |
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Art. 16 - Modifiche della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito: “Chiunque effettua una trasformazione di bosco soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5,00 euro per ogni metro |
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CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE |
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Art. 17 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, “Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private”1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole “D.M. 24 marzo 1982” sono sostituite dalle parole “ |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI |
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Art. 18 - Modifiche della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, “Amministrazione dei beni di uso civico”1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: “1-bis. Nel caso in cui le persone elette non accettino il mandato e non sia possibile raggiungere il numero di membri del comitato previsto per legge e, conseguentement |
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CAPO VII - ABROGAZIONE DI NORME |
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Art. 20 - Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”1. Il comma 2 dell’articolo 13-bis della legge provinciale 30 settembre |
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TITOLO III - MOBILITÀ, EDILIZIA ABITATIVA, DIPENDENZE, SANITÀ, SOCIALE, LAVORO |
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ |
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Art. 21 - Modifiche della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica”1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è aggiunta la seguente lettera: “d) realizzano le fermate dei servizi pubblici di autobus sul proprio territorio e provvedono alla loro manutenzione, pulizia e sgombero neve. Al di fuori dei centri abitati, qualora non sia presente un marciapiede, alla manutenzione, pulizia e allo sgombero provvede l’ente competente per la manutenzione della strada.” 2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è aggiunta la seguente lettera: “e) possono istituire, ove necessario, servizi per il trasporto dei bambini e delle bambine delle scuole dell’infanzia, per i quali deve essere garantito dai richiedenti il servizio di accompagnamento.” 3. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito: “3. La Giunta provinciale ha facoltà di sostenere finanziariamente la STA con un contributo annuale di esercizio e con l’eventuale concessione di crediti, nel rispetto della disciplina com |
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Art. 22 - Omissis |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA |
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Art. 23 - Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”1. Dopo il comma 1 dell’articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: “1-bis. A far data del 1° gennaio 2017 |
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CAPO III - Omissis |
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CAPO IV - ABROGAZIONE DI NORME |
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Art. 31 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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TITOLO IV - PATRIMONIO E FINANZE, FISCO, ECONOMIA E TURISMO |
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO E FINANZE |
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Art. 32 - Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “I relativi contratti o le relative concessioni vengono stipulati dal direttore della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio.&rdq |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO |
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Art. 34 - Modifiche della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunta la seguente lettera: |
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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA |
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Art. 35 - Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia”1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è aggiu |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO |
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Art. 36 - Modifiche della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituita: “d) la costruzione di sentieri escursionistici, escluse le vie ferrate;”. 2. Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: “Art. 10-bis (Sentieri escursionistici) - 1. Essendo la rete dei sentieri escursionistici importante sia per il tempo libero e la ricreazione della popolazione locale che come indispensabile infrastruttura turistica, la Provincia può concedere contributi ai gestori su base volontaria ovvero istituzionale dei sentieri per la loro manutenzione ordinaria. A tale scopo la Ripartizione provinciale Foreste gestisce un elenco dei sentieri e dei gestori ai quali l’Amministrazione provinciale ha affidato la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici. Per la manutenzione straordinaria al di fuori delle aree protette è competente |
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CAPO V - ABROGAZIONE DI NORME |
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Art. 37 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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TITOLO V - NORME FINALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONE FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 38 - Disposizione finanziaria1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 5, 21, 22, 23, 26, 27, 35 e 36, la prese |
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Art. 39 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica |
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