Articolo abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21/07/2022, n. 5 a decorrere dal 01/09/2023, così recitava:

“Art. 137 (Norma transitoria all'articolo 22)

1. Le abitazioni assegnate ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, modificato dall'articolo 33 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, articolo 37 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, ed articolo 23 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, fino all'entrata in vigore della presente legge, ad appartenenti alle forze dell'ordine a partire dall'entrata in vigore della presente legge sono considerate assegnate a tempo indeterminato. Ad esse si applicano le disposizioni del capo 13 della presente legge.”

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