L. P. Bolzano 10/07/2018, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Bolzano 10/07/2018, n. 9

Territorio e paesaggio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 26/03/2024, n. 1
- Deliberaz. G.P. 28/11/2023, n. 1047
- L.P. 04/08/2023, n. 18
- L.P. 01/06/2023, n. 9
- Deliberaz. G.P. 13/12/2022, n. 932
- L.P. 16/08/2022, n. 10
- L.P. 10/01/2022, n. 1
- Deliberaz. G.P. 23/11/2021, n. 975
- L.P. 23/07/2021, n. 5
- L.P. 17/03/2021, n. 3
- L.P. 17/12/2020, n. 15
- L.P. 19/08/2020, n. 9
- L.P. 16/04/2020, n. 3
- L.P. 20/12/2019, n. 17
- L.P. 09/07/2019, n. 3
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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CAPO I - OGGETTO E FINALITÀ
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Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge disciplina la tutela e la valorizzazione del paesaggio, il governo del territorio e il contenimento del consumo del suolo.

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Art. 2 (Finalità)

1. La presente legge persegue la finalità di garantire:

a) alla popolazione un’elevata qualità di vita e di lavoro,

b) una pianificazione territoriale funzionale allo sviluppo sociale ed economico sostenibile del territorio urbano e rurale con particolare considerazione delle esigenze del capoluogo della Provincia;

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CAPO II - ORGANI CONSULTIVI E CONOSCITIVI
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Art. 3 - (Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio)

1. La Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio costituisce l’organo tecnico-consultivo preposto a rendere pareri e valutazioni tecniche nei procedimenti di governo del territorio e di tutela del paesaggio di competenza della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia. La Commissione è composta da:

a) un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, in qualità di presidente;N34

b)

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Art. 4 (Commissione comunale per il territorio e il paesaggio)

1. La Commissione comunale per il territorio e il paesaggio è l’organo di supporto ai Comuni nella valutazione dei piani e progetti per interventi di trasformazione urbanistica e paesaggistica del territorio comunale.

2. La Commissione è composta dal Sindaco/dalla Sindaca o da un suo delegato/una sua delegata e dai seguenti membri, nominati dal Consiglio comunale per la durata in carica del Consiglio comunale e scelti dal registro di cui all'articolo 9; in ogni commissione entrambi i generi devono essere rappresentati in modo equilibrato, pena la nullità:N3

a) un esperto/una esperta in cultura edilizia;

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Art. 5 (Comitato comunale per la cultura architettonica)

1. Il Comune può istituire un Comitato comunale per la cultura architettonica con funzioni consultive.

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Art. 6 (Comitato provinciale per la cultura edilizia e il paesaggio)

1. La Giunta provinciale delibera l’istituzione del Comitato provinciale per la cultura edilizia e il paesaggio. Il Comitato è composto da professionisti e professioniste di provata esperienza nella progettazione architettonica, paesaggistica e urbana nel territorio alpino, e ha funzioni consultive.

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Art. 7 (Sistema informativo paesaggio e territorio)

1. La ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio istituisce e gestisce il Sistema informativo paesaggio e territorio (SIPAT), che garantisce l'utilizzo condiviso, l'accessibilità e lo scambio di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i vari livelli dell’amministrazione pubblica operanti nel territorio provinciale. Gli enti locali trasmettono alla Provincia i dati territoriali di propria competenza. N5

2. Il SIPAT gestisce l�

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Art. 8 (Sopralluoghi e rilievi)

1. Al fine di adottare gli atti previsti dalla presente legge e di vigilare sulla loro osservanza, i soggetti debitamente incaricati dalla Provincia e dal Comune sono

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Art. 9 (Registro degli esperti, limiti di progettazione per i professionisti e formazione)

1. Presso la ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio è istituito il registro degli esperti in materia di urbanistica, natura, paesaggio, cultura edilizia, economia, sociale, scienze agrarie e forestali e pericoli naturali.

2. I requisiti oggettivi e sogge

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TITOLO II - PAESAGGIO
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CAPO I - NOZIONE DI PAESAGGIO
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Art. 10 (Nozione di paesaggio)

1. Per “paesaggio” si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro in

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CAPO II - TUTELA DEL PAESAGGIO
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Art. 11 (Beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico)

1. Sono oggetto di tutela paesaggistica i seguenti immobili ed aree, individuati e disciplinati tramite la pianificazione paesaggistica in considerazione del loro notevole interesse pubblico:

a) i monumenti naturali, ovvero singoli oggetti naturali che, per la loro peculiarità o rarità, per la loro caratteristica di conferire una particolare impronta al paesaggio o per la loro singolarità ecologica, idrologica o geologica, meritano di essere conservati nell’interesse della colletti

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Art. 12 (Aree tutelate per legge)

1. Sono comunque sottoposti a tutela:

a) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

b) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqu

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Art. 13 (Tutela del suolo, delle superfici naturali e agricole)

1. Il suolo naturale è tutelato per esigenze paesaggistiche per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale, per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola.

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Art. 14 (Effetti del vincolo paesaggistico)

1. Le aree e gli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui agli articoli 11, 12 e 13 non possono essere alterati senza l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 65.

2. Salvi i casi previsti dalla legge e in particolare i casi in materia di tutela contrattuale della natura, per i vincoli paesaggistici non è dovuto alcun inde

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Art. 15 (Agevolazioni)

1. La Provincia promuove la sensibilizzazione alla tutela del paesaggio e la divulgazione delle relative norme, incluse quelle in materia di sviluppo del territorio; la Provincia sostiene inoltre l'attività di enti e organizzazioni impegnati nella realizzazione di tali finalità, tramite la concessione di contributi o aiuti e mettendo a disposizione mezzi idonei.

2. La Provincia può inolt

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Art. 16 (Fondo per il paesaggio)

1. Presso la ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio è istituito un fondo, denominato "fondo per il paesaggio", per contribuire a promuovere iniziative dirette alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) la conservazione a lungo termine, il ripristino e la promozione della biodiversità e della varietà strutturale del paesaggio e della nat

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TITOLO III - URBANISTICA
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CAPO I - SOSTENIBILITÀ DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO
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Art. 17 (Principio del contenimento del consumo di suolo)

1. Per consumo di suolo si intendono gli interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione.

2. Il consumo di suolo all’esterno dell’area insediabile non connesso all’attività agricola può essere ammesso esclusivamente se è necessario e se non sussistono alternative economicamente ed ecologicamente ragionevoli, mediante interventi di riuso, recupero, adeguamento o densificazione degli insediamenti esistenti, anche ricorrendo all’espropriazione di immobili non utilizzati in conformità agli obiettivi della pianificazione comunale. I relativi atti devono essere motivati con specifico riferimento alla sussistenza delle predette condizioni.

3. L’area insediabile è perimetrata nel programma di sviluppo comunale di cui all’articolo 51 e comprende le aree già urbanizzate e le aree previste dal piano comunale per il territorio e il paesaggio, da destinare allo sviluppo degli insediamenti nel periodo di validità del programma.

4. Salvo diversa disposizione espressa della presente legge o della pianificazione paesaggistica, nelle aree naturali e agricole ai sensi dell’articol

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Art. 18 (Dotazioni territoriali e qualità insediativa)

1. I Comuni garantiscono le dotazioni territoriali e funzionali minime determinate con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 21, comma 1, necessarie per il raggiungimento di un livello adeguato di qualità insediativa. I Comuni assicurano altresì le ulteriori opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

2. Sono opere di urbanizzazione primaria:

a) strade, piazze, percorsi pedonali e ciclabili al servizio degli insediamenti;

b) spazi di sosta o di parcheggio, anche per biciclette e altri mezzi di mobilità sostenibile, e le relative infrastrutture elettriche per la ricarica;

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Art. 19 (Plusvalore di pianificazione)

N64

1. Il consumo di suolo autorizzato tramite i seguenti atti pianificatori obbliga il Comune a recuperare una parte dell’aumento del valore di mercato degli immobili interessati da essi generato (plusvalore di pianificazione):

a) individuazione di zone miste;

b) individuazione di zone a destinazione particolare per lo sviluppo del turismo sulle superfici naturali e agricole di cui all’articolo 13, all’esterno dell’area insediabile.

2. Il Comune adempie al suo obbligo al più tardi al momento della richie

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Art. 20 (Accordi urbanistici)

1. Il Comune può stipulare, nei limiti delle disposizioni accordi urbanistici con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l’attuazione di interventi già previsti nel piano comunale, in un piano attuativo o nel documento unico di programmazione del Comune, o che vengano previsti in sede di approvazione dell’accordo. N132

2. Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, pubblicità ed adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, e riportano la specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica.

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Art. 21 (Norme regolamentari in materia urbanistica e in materia edilizia)

1. La Provincia disciplina con norme regolamentari in materia urbanistica, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, le dotazioni territoriali e funzionali minime per gli spazi pubblici di interesse generale e gli spazi privati di interesse pubblico, destinati ad attività e servizi collettivi, a verde e a parcheggi, necessari ad assicurare le condizioni per la sostenibilità ambientale e la qualità edilizia ed urbanistica degli insediamenti e delle attività produttive e dei servizi, tenendo conto degli abitanti serviti e dell’utenza di riferimento, nonché dei requisiti di qualità prestazionale dei servizi medesimi.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono altresì definiti i criteri per la determinazione della sede delle aziende agricole. N68

3. Con regolamento di esecuzione, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, sono emanate norme in mat

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CAPO II - USO DEL TERRITORIO
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Art. 22 (Destinazioni urbanistiche delle zone e delle aree)

1. Nella pianificazione comunale si distinguono comunque le seguenti categorie di destinazioni urbanistiche:

a) zona mista residenziale (zona mista);

b) zona produttiva;

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Art. 23 (Destinazioni d’uso delle costruzioni)

1. Si distinguono le seguenti categorie di destinazioni d’uso delle costruzioni o di parti di esse:

a) abitazione; N10

b) attività di servizio;

c) commercio al dettaglio;

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Art. 24 (Zona mista)

1. La zona mista è destinata prevalentemente alla residenza e alle destinazioni d’uso con essa compatibili che non superano i limiti di emissione fissati dalla Giunta provinciale.

2. Nella zona mista almeno il 60 per cento della volumetria e della superficie deve essere destinato ad uso residenziale, salvo che la volumetria venga utilizzata per l'ampliamento di un'azienda già esistente nell'area interessata. In assenza di pianificazione attuativa, tale rapporto deve sussistere con riferimento a ciascun lotto oggetto di intervento. Con ogni intervento di nuova costruzione su aree inedificate si deve realizzare almeno l'80 per cento della capacità edificatoria disponibile per il lotto. Per lotto si intende una porzione continua di suolo a cui si riferisce il titolo edilizio che si trova nella disponibilità del/della richiedente. Il lotto può risultare anche dall'aggregazione di più particelle catastali. Nelle aree per le quali, in base alla presente legge o al piano comunale, è prescritta l'elaborazione di un piano di attuazione, fino all'approvazione dello stesso sono ammissibili unicamente gli interventi di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b), c) e d). N115

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Art. 25 (Comunione di terreni)

1. Per arrivare a una giusta ripartizione, tra proprietario/proprietaria e titolare, degli oneri e vantaggi derivanti dall’applicazione del piano di

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Art. 26 (Centro storico)

1. Il centro storico comprende le parti della zona mista in cui si trovano agglomerati dal rilevante carattere storico e artistico e di particolare pregio ambientale, che per le loro caratteristiche archi

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Art. 27 (Zona produttiva)

1. La zona produttiva è destinata all’insediamento di attività artigianali, industriali, di commercio all’ingrosso nonché alla trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, salvo il mantenimento delle destinazioni d’uso legittimamente preesistenti degli edifici prima dell’individuazione della zona produttiva stessa. Inoltre sono ammesse attività di servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico. N142

2. Sono ammesse con limitazioni:

a) attività di servizio e attività di somministrazione di pasti e bevande nei limiti di cui al comma 3;

b) il commercio al dettaglio ai sensi dell’articolo 33, comma 3 e successivi;

c) locali per l’alloggio temporaneo di personale nei limiti di cui al comma 3; resta salva la destinazione d’uso di cui all’articolo 23, co

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Art. 28 (Acquisizione delle aree nelle zone produttive e insediamento delle imprese)

1. Gli immobili situati in una zona produttiva possono essere espropriati:

a) per conseguire interessi di natura sovraordinata connessi alla gestione del territorio, per impedire la dispersione edilizia, per evitare conseguenti costi eccessivamente elevati o per realizzare le necessarie opere di urbanizzazi

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Art. 29 (Zona a destinazione particolare)

1. Le zone a destinazione particolare sono destinate specificatamente ed esclusivamente ad una tipologia di attività che, per la sua localizzazione, dimensione o per

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Art. 30 (Zona di riqualificazione urbanistica)

1. Sono zone di riqualificazione urbanistica le zone in cui è necessario effettuare interventi urbanistici organici e coordinati, anche in deroga alla regolamentazione di cui all’articolo 24, comma 2, primo periodo, e comma 3, ai fini della valorizzazione del tessuto insediativo esistente, con il possibile concorso di risorse pubbliche e privat

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4809310 11479352
Art. 31 (Aree destinate alla viabilità e alla mobilità)

1. Le aree destinate alla viabilità e alla mobilità comprendono le piazze, le strade, i percorsi pedonali e ciclabili, i parcheggi di superficie e in

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Art. 32 (Zona per attrezzature pubbliche)

1. Le zone per attrezzature pubbliche sono destinate a opere pubbliche o di pubblica utilità e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’articolo 18. "Ai fini di un razionale sfruttamento di tali aree e nell'interesse pubblico, il piano comunale per il territorio e il paesaggio può prevedere che una parte della volumetria ivi realizzabile, nella misura mas

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4809310 11479354
Art. 33 (Commercio al dettaglio)

1. L’attività di commercio al dettaglio è ammessa nelle zone miste nonché nelle zone produttive, nei limiti di cui al presente articolo. Ai fini della tutela del commercio di vicinato può inoltre essere ammessa nelle zone pubbliche, nei limiti stabiliti dalla pianificazione comunale.

2. Il commercio al dettaglio esercitato nella forma del centro commerciale, come definito dal vigente ordinamento del commercio, è ammesso nelle zone miste, se il sito interessato è disciplinato in un piano di attuazione approvato, previo espletamento di una valutazione ambientale strategica (VAS).

3. Nelle zone produttive può essere venduta la merce ivi prodotta e gli accessori ad essa strettamente legati.

4. Nelle zone produttive possono inoltre essere vendute merci ingombranti. Sono considerate merci ingombranti quelle che per

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Art. 34 (Attività di esercizio pubblico)

1. L’attività di esercizio pubblico è ammessa nelle zone miste e nelle zone a destinazione particolare per lo sviluppo del turismo (zona di sviluppo turistico). Fatto salvo l’ampliamento degli esercizi pubblici esistenti di cui all’articolo 35, all’esterno dell’area insediabile la realizzazione di una nuova volumetria con la destinazione d’uso di esercizio pubblico è ammessa esclusivamente nelle zone a destinazione particolare per lo sviluppo turistico (zona di sviluppo turistico). La Giunta provinciale può inoltre, in applicazione del procedimento secondo l’articolo 53, autorizzare l’identificazione di zona a destinazione particolare per la realizzazione di esercizi pubblici per la somministrazione di pasti e bevande nelle aree sciistiche.

2. L’individuazione di zone di sviluppo turistico è ammessa solo nei Comuni dotati del programma di sviluppo del turismo di cui all’articolo 51, comma 5, lettera g). La Giunta provinciale può determinare deroghe specifiche per gli esercizi pubblici per la somm

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4809310 11479356
Art. 35 (Ampliamento degli esercizi pubblici)

1. Gli esercizi pubblici possono essere ampliati per adeguarli agli standard attuali. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni, definisce i criteri e i limiti per l’ampliamento e le ipotesi in cui è ammessa la deroga agli strumenti di pianificazione urbanistica. Le infrastrutture necessarie devono già essere disponibili.

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Art. 36 (Trasformazione di volumetria esistente)

1. All'interno dell'area insediabile, la trasformazione di volumetria esistente in volumetria con altre destinazioni d'uso è ammessa dopo la cancellazione degli eventuali vincoli per scopi turistici, ove compatibile con i vigenti strumenti di pianificazione. In caso di interventi edilizi di cui all’articolo 62, comma 1, lettere c) e d), nelle zone miste la volumetria esistente destinata ad abitazion

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4809310 11479358
Art. 37 (Attività agricola)

1. È considerata attività agricola l’attività dell’imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e del coltivatore diretto, anche in forma associata, di collaborazione interaziendale o di reti di imprese ai sensi della legge 9 aprile 2009, n. 33, con eccezione del commercio di bestiame. Ai sensi di questa legge l’allevamento professionale di animali da reddito è considerato attività agricola, purché siano rispettate le disposizioni sulla tutela delle acque.

2. All’interno e al di fuori dell’area insediabile possono essere realizzati fabbricati rurali nella misura necessaria per la razionale conduzione dell’azienda agricola. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, i fabbricati rurali costituiscono parte inscindibile dell’azienda agricola. Ai fini del dimensionamento dei fabbricati rurali sono determinanti il tipo di attività agricola effettivamente esercitata e, ad eccezione dell’apicoltura, anche la dimensione delle superfici coltivate. Queste possono anche essere ubicate in un Comune direttamente confinante con il territorio provinciale. Le superfici devono comunque essere idonee alla conduzione razionale dell’azienda. Possono essere considerati anche i fondi detenuti in affitto sulla base di un contratto con una durata minima di 5 anni e permanentemente coltivati dal/dalla titolare dell’azienda agricola. Le superfici coltivate non possono essere considerate ai fini della determinazione del fabbisogno di un altro fabbricato rurale per un periodo di 10 anni. N74

2-bis Ove espressamente previsto nel piano paesaggistico è ammessa la realizzazione di apiari, apiari didattici, legnaie e depositi di legname con tettoie. La Giunta provinciale approva le relative direttive e stabilisce la dimensione massima delle costruzioni. N75

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CAPO III - ABITAZIONI PER RESIDENTI
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Art. 38 (Utilizzazione della volumetria a destinazione residenziale)

1. Fermo restando il recupero di parte del plusvalore di pianificazione di cui all’articolo 19, una quota non inferiore al 60 per cento della volumetria con destinazione residenziale, derivante da atti pianificatori o da un cambio della destinazione d’uso, deve essere utilizzata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti, che non devono essere alloggi di lusso, ai sensi dell’articolo 39. La metà di questa volumetria deve essere utilizzata per alloggi con una superficie netta di almeno 70 m². N125

2. Al fine di assicurare e mantenere spazi vivibili in maniera stabile e di garantire una distribuzione ampia e socialmente sostenibile delle proprietà immobiliari e residenziali, nei comuni e nelle frazioni nei quali è superata la quota del 10 per cento di seconde case, in deroga alle disposizioni della presente legge, il 100 per cento della volumetria con destinazione residenziale risultante da nuova costruzione ovvero da mutamento della destinazione d'uso deve essere vincolata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell'articolo 39. La Giunta provinciale defin

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Art. 39 (Abitazioni riservate ai residenti)

1. Le abitazioni riservate ai residenti in provincia di Bolzano devono essere occupate da persone che al momento dell'occupazione dell'abitazione non siano proprietarie, o i cui componenti del nucleo familiare non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia, in una località facilmente raggiungibile dal luogo di svolgimento dell'attività e che abbiano la residenza anagrafica in un comune della provincia da almeno cinque anni consecutivi o abbiano, per la durata dell'occupazione, il loro posto di lavoro in un comune della provincia. Per "posto di lavoro" si intende un'attività lavorativa dipendente nell'ambito di un rapporto di lavoro con terzi. Il canone di locazione nei primi 20 anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche. Se l'abitazione viene occupata da un nucleo familiare, è sufficiente che uno o una componente dello stesso sia in possesso dei requisiti anagrafici o lavorativi indicati nel primo periodo. N145

2. Una persona fisica, proprietaria in località facilmente raggiungibili dal posto di lavoro di più abitazioni adeguate ai sensi del comma 1, riservate ai residenti o convenzionate ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o un nucleo familiare nel quale almeno uno dei componenti siano proprietari di dette abitazioni, può occupare una a scelta tra queste abitazioni, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi di legge. Una persona fisica già proprietaria in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro di un’abitazione adeguata ai sensi del comma 1, non riservata ai residenti o non convenzionata ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o un nucleo familiare nel quale almeno uno dei componenti siano già proprietari di detta abitazione, può occupa

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4809310 11479362
Art. 40 (Abitazioni a prezzo calmierato)

1. II rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di abitazioni a prezzo calmierato è subordinato alla condizione che il soggetto interessato con la stipula di apposito accordo si sia impegnato, anche per gli effetti dell'articolo 19 comma 3, nei confronti del Comune a costruire e a mettere a disposizione, alle condizioni di cui al presente articolo, abitazioni a prezzo calmierato che rispondano alle caratteristiche delle abitazioni popolari di cui all'articolo 41 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche. In caso di vendita, le abitazioni, le autorimesse e i posti auto devono essere destinati, sulla base delle graduatorie del Comune e almeno fino al raggiungimento della misura prevista dall'articolo 24, a soddisfare il fabbisogno abitativo primario permanente delle persone che soddisfano i requisiti per l'assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'articolo 82, comma 5, della

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Art. 40-bis (Parcheggi per edifici esistenti)

N14

1. Per adeguare gli edifici esistenti alla data del 22 luglio 1992, anche in caso di demolizione e ricostruzione degli stessi, alle disposizioni di cui al programma di mobilità e di accessibilità del Comune o, in assenza del programma, alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1, nel sottosuol

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TITOLO IV - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
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Art. 41 (Strumenti di pianificazione)

1. La Provincia e i Comuni definiscono ed attuano le finalità e le politiche della tutela del paesaggio, del contenimento del consumo di suolo nonché del governo del territorio tramite gli strumenti di pianificazione.

2. Ai sensi della presente legge sono strumenti di pianificazione:

a) il piano strategico provinciale (PSP);

b) le linee guida per il paesaggio (LGP);

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Art. 42 (Sospensione dei titoli abilitativi in attesa di un piano)

1. Dalla data di adozione di qualsiasi strumento di pianificazione o di modifica dello stesso fino alla relativa entrata in vigore, è sospeso ogni tit

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CAPO II - PIANIFICAZIONE PROVINCIALE
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Art. 43 (Piano strategico provinciale)

1. Il piano strategico provinciale (PSP), da approvarsi con legge provinciale, è lo strumento di pianificazione con il quale la Provincia definisce, coerentemente con le strategie europee e nazionali, gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione territoriale, per garantire la riproducibilit

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Art. 44 (Procedimento di approvazione del piano strategico provinciale)

1. Il progetto del piano strategico adottato dalla Giunta provinciale è pubblicato sulla Rete Civica dell’Alto Adige presso l’amministrazione provinciale e nelle sedi dei Comuni.

2. La data di pubblicazione è resa nota mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Rete Civica dell’Alto Adige. Il progetto del piano è pubblicato per almeno 30 giorni. Entro 90 gi

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4809310 11479371
Art. 45 (Pianificazione paesaggistica)

1. La Provincia assicura che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori paesaggistici espressi dai diversi contesti che lo costituiscono.

2. La pianificazione paesaggistica:

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4809310 11479372
Art. 46 (Linee guida per il paesaggio)

1. Le linee guida per il paesaggio (LGP) definiscono, sulla base di analisi dello stato di fatto, gli obiettivi di sviluppo a livello provinciale e le

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Art. 47 (Piano paesaggistico)

1. Il piano paesaggistico (PP) riguarda il territorio comunale o ambiti sovracomunali. Contenuti del piano sono:

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4809310 11479374
Art. 48 (Procedimento di approvazione del piano paesaggistico)

1. Per l’approvazione del piano paesaggistico si applica il procedimento di cui all’articolo 53, ad eccezione dei commi 1 e 4.

2. Il procedimento di approvazione del piano paesaggistico o della relativa variante è avviato dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Il procedimento di approvazione della variante del piano paesaggistico può essere avviato anche su iniziativa della Giunta comunale.

3. Per la individuazione e la disciplina degli insiemi di cui all’articol

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4809310 11479375
Art. 49 (Piani di settore)

1. I piani di settore (PdS) perseguono gli obiettivi, osservano i principi e si conformano alle direttive del piano strategico provinciale; essi posson

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4809310 11479376
Art. 50 (Procedimento di approvazione del piano di settore)

1. La proposta del piano di settore, deliberata dalla Giunta provinciale e corredata della relativa documentazione, è pubblicata per la durata di 30 giorni, sulla Rete Civica dell’Alto Adige e nelle sedi de

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CAPO III - PIANIFICAZIONE COMUNALE
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Art. 51 (Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio)

1. I Comuni, preferibilmente in forma associata, elaborano il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio (PSCTP) quale strumento di programmazione a lungo termine per lo sviluppo del territorio e del paesaggio comunale. Esso ha una validità di almeno 10 anni. Prima della sua scadenza il programma deve essere rielaborato oppure confermato con delibera del Consiglio comunale. Non sono ammesse varianti puntuali.

2. I Comuni elaborano il programma di sviluppo comunale in un procedimento pubblico che garantisca la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, delle associazioni e dei gruppi di interessi.

3. Le prescrizioni, i principi e gli obiettivi definiti nel programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio sono vincolanti per il piano comunale per il territorio e il paesaggio.

4. Il programma di sviluppo comunale è elaborato ponderando con in

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4809310 11479379
Art. 52 (Piano comunale per il territorio e il paesaggio)

1. Il Comune elabora il piano comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP) per l’intero territorio comunale. Il piano comunale definisce i vari utilizzi del territorio in conformità con le disposizioni degli strumenti di pianificazione sovracomunali e il programma di sviluppo comunale. Nel piano comunale sono evidenziate tutte le prescrizioni di rilevanza territoriale e paesaggistica anche di altri strumenti.

2. Il piano comunale ha efficacia a tempo indeterminato. Qualora nuove esigenze comportino un mutamento dell’impostazione generale e delle caratteristiche essenziali del piano, il Comune procede alla sua rielaborazione.

3. Nel piano comunale il Comune:

a) individua le aree e le reti necessarie per le opere essenziali di urbanizzazione di cui all’articolo 18 e ne disciplina l’uso;

b) effettua la delimitazione e definisce la destinazione delle singole zone urbanistiche con la rispettiva disciplina di edificazione e d’uso, funzionale a un assetto complessivo e unitario o riferita a specifiche aree territoriali; per promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico di singole zone determinate, può prescrivere distanze tra fabbricati inferiori alla distanza minima di

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Art. 53 (Procedimento di approvazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio e del piano comunale per il territorio e il paesaggio)

1. La proposta di programma o di piano è adottata dal Consiglio comunale, sentita la Commissione Comunale territorio e paesaggio.

2. La proposta adottata, corredata della relativa documentazione, viene pubblicata per la durata di 30 giorni all'albo del Comune e sulla Rete Civica dell’Alto Adige. Durante questo periodo chiunque può presentare osservazioni. Il Comune disciplina ulteriori misure idonee di informazione e partecipazione della popolazione.

3. Il termine di cui al comma 4 dell’articolo 41 inizia a decorrere dopo il ricevimento dell’avviso, ma non prima della pubblicazione di cui al comma 2.

4. I Comuni specificati all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, chiedono inoltre il parere dell’autorità militare.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il Comune trasmette immediatamente le osservazioni ricevute alla ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e svil

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Art. 54 (Varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio)

1. Per le varianti al piano comunale che riguardano interventi all’interno dell’area insediabile di cui all’articolo 17, comma 3, e che non incidono sui beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h) ed i), si applica il procedimento di cui all’articolo 60. L’approvazione della variante spetta comunque sempre al Consiglio comunale. In caso di mancato parere positivo dell’esperto/esperta di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), in seno alla Commissione comunale per il territorio e il

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Art. 55 (Piani delle zone di pericolo e attuazione della direttiva 2012/18/UE)

1. La Giunta provinciale approva le linee guida per la redazione dei piani delle zone di pericolo (PZP). Con regolamento di esecuzione sono determinate le norme relative agli interventi ammissibili e alle misure, differenziati a seconda del grado e del tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione di pericoli o danni dovuti a eventi naturali. Ove la situazione orografica lo renda opportuno, va privilegiata la redazione di piani delle zone di pericolo sovracomunali.

2. I Comuni redigo

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Art. 56 (Procedimento di approvazione dei piani delle zone di pericolo)

1. Per l'approvazione dei piani delle zone di pericolo si applica la procedura di cui all'articolo 53. Le funzioni della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio sono svolte da una Conferenza dei servizi, alla quale partecipa un/una rappresentante, rispettivamente, della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, della ripartizione provinciale competente per le foreste, dell'ufficio provinciale competente

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CAPO IV - PIANIFICAZIONE ATTUATIVA
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Art. 57 (Piano di attuazione)

1. Il piano di attuazione (PdA) viene elaborato per nuove zone miste da individuare e per le aree per le quali la presente legge o il piano comunale lo preveda. I piani di attuazione possono essere elaborati anche per altre aree. La ripartizione provinciale competente provvede a evidenziare i piani di attuazione nel piano comunale per il territorio e il paesaggio e/o nel piano paesaggistico. N161

2. Con il piano di attuazione viene garantito l’uso e l’allestimento efficiente e di qualità degli spazi pubblici e privati. Il piano di attuazione si basa sull’equa ripartizione, tra tutti i soggetti proprietari degli immobili interessati, dei diritti edificatori e del connesso obbligo, in capo a soggetti proprietari e assegnatari, di assunzione della quota dei costi effettivi di elaborazione del piano di attuazione, di progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di cessione delle relative aree nonché di una quota dei costi delle opere di allacciamento della zona agli impianti esistenti al di fuori della stessa. Tale quota dei costi per i lavori di allacciamento della zona agli impianti esistenti all’esterno della stessa non deve superare il 3 per cento dei costi di costruzione di cui all’articolo 80, comma 1, rapportati alla volumetria ammessa dal piano di attuazione. L’obbligo di corrispondere la quota dei costi sorge indipendentemente dall’attività edi

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4809310 11479386
Art. 58 (Piano di recupero)

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 26, per i centri storici i Comuni devono elaborare piani di attuazione denominati piani di recupero.

2. Il piano di recupero può modificare l’as

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4809310 11479387
Art. 59 (Piano di riqualificazione urbanistica)

1. Per le zone di riqualificazione urbanistica di cui all’articolo 30 deve essere predisposto, nell'interesse pubblico di migliorare la qualità dell'ambiente e del tessuto urbanistico, un piano di attuazione denominato piano di riqualificazione urbanistica (PRU). Gli interventi di riqualificazione urbanistica p

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4809310 11479388
Art. 60 (Procedimento di approvazione dei piani di attuazione)

1. La proposta del piano di attuazione è adottata dalla Giunta comunale, sentita la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio.

2. La proposta del piano adottata, corredata della relativa documentazione, viene pubblicata per la durata di 30 giorni all’albo del Comune e sulla Rete Civica dell’Alto Adige. Entro lo stesso termine i soggetti interessati possono presentare al Comune le loro osservazioni sulla proposta del piano. I Comuni prevedono ulteriori misure di informazione e partecipazione della popolazione.

3. Il piano di attuazione è approv

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Art. 61 (Efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio)

1. Le prescrizioni del piano comunale per il territorio e il paesaggio e della pianificazione attuativa che assoggettano determinate aree a vincoli pre

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TITOLO V - TITOLI ABILITATIVI
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4809310 11479391
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 62 (Definizione degli interventi edilizi)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

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Art. 63 (Organizzazione dei procedimenti amministrativi ed istituzione del Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche)

1. I Comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante l’esercizio in forma associata di servizi ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, e dell’articolo 33 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie per l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite in base ai Titoli V e VI della presente legge.

2. I Comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante l’esercizio in forma associata di servizi ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, e dell’articolo 33 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, costituiscono il Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche, quale unico punto di accesso che cura tutti i rapporti fra il privato, l’Amministrazione comunale e, ove occorra, le altre amm

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4809310 11479394
Art. 64 (Consulenza preliminare e certificazione preventiva sull’esistenza e sulla qualità dei vincoli)

1. Il proprietario/La proprietaria dell’immobile o chi abbia titolo alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica, di autorizzazione idrogeologico-forestale, di permesso di costruire, della SCIA o della CILA, può chiedere preliminarmente al Comune una c

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CAPO II - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
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4809310 11479396
Art. 65 (Autorizzazione paesaggistica)

1. L'autorizzazione paesaggistica è valida per il periodo di efficacia del titolo abilitativo di cui all’articolo 75. Se l’autorizzazione è rilasciata con riferimento ad un intervento non soggetto a titolo abilitativo, essa è valida per un periodo di 5 anni, scaduto il qual

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4809310 11479397
Art. 66 (Interventi e attività non soggetti ad autorizzazione paesaggistica)

1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le attività che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché gli interventi e le attività elencati nell’allegato A alla presente legge. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d’uso dettate con riferimento ai beni paesaggistici di cui all’articolo 11. La Giunta provinciale può speci

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4809310 11479398
Art. 67 (Competenza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica)

1. L’autorizzazione paesaggistica per le attività e gli interventi elencati nell’allegato B alla presente legge è rilasciata dal Direttore/dalla Direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sv

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4809310 11479399
Art. 68 (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune)

1. Le autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune vengono rilasciate dal Sindaco/dalla Sindaca, dopo avere acquisito il parere obbligatorio di una commissione composta dagli esperti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) ed e). "Il funzionamento di tale commissione è disciplinato nel regolamento edilizio."

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4809310 11479400
Art. 69 (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia)

1. Le autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Provincia vengono rilasciate dal Direttore/dalla Direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, dopo avere acquisto il parere di una commissione composta da un rappresentante tecnico/una rappresentante tecnica del Comune territorialmente interessato e dai membri della commissione provinciale di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c

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4809310 11479401
CAPO III - TITOLI ABILITATIVI PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA
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4809310 11479402
Art. 70 (Attività delle pubbliche amministrazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni del presente capo non trovano applicazione per:

a) gli interventi e i programmi di intervento pubblici o di interesse pubblico, da realizzare con l’assenso del Comune interessato a seguito di un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, qualora l’accordo stesso contenga gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrispondente;

b) gli interventi pubblici o di interesse pubblico approvati dall’organo comunale competente ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, la cui conformità urbanistica è stata dichiarata con provvedimento del Sindaco/della Sindaca;

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4809310 11479403
Art. 71 (Interventi liberi)

1. Sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio gli interventi indicati nell’allegato C. Con regolamento di esecuzione possono essere specificati gli interventi

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4809310 11479404
Art. 72 (Attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, a permesso di costruire e a comunicazione di inizio lavori asseverata)

1. Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi indicati nell’allegato D.

2. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) tutti gli interventi indicati nell’allegato E.

3. Gli interventi non indi

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4809310 11479405
Art. 73 (Disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata)

1. Negli interventi soggetti alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) devono essere rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività di trasformazione del territorio, ivi comprese quelle che prevedono l’acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta e autorizzazioni, comunque denominati; inoltre devono essere assolti gli eventuali adempimenti fiscali e tributar

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4809310 11479406
Art. 74 (Disposizioni comuni sulla segnalazione certificata di inizio attività e sul permesso di costruire)

1. I titoli abilitativi sono la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e il permesso di costruire.

2. La realizzazione degli interventi soggetti a titolo abilitativo è subordinata alla cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria.

3. Gli interventi oggetto del titolo abilitativo devono essere conformi alle prescrizioni contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione approvati e adottati. Gli interventi devono inoltre rispettare i vincoli esistenti sul territorio interessato.

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4809310 11479407
Art. 75 (Efficacia temporale e decadenza dei titoli abilitativi)

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Nel permesso di costruire il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere agibile, non può superare 3 anni dall'inizio dei lavori. Decorsi inutilmente tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del/della titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esec

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4809310 11479408
Art. 76 (Procedimento per il permesso di costruire)

1. Il/La responsabile del procedimento cura l’istruttoria del permesso di costruire e acquisisce i prescritti pareri dagli uffici comunali. Se il rilascio del permesso è subordinato all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, il/la responsabile procede alla loro acquisizione tramite il procedimento di cui all’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Restano salve le disposizioni in materia di certificazione sostitutiva ai sensi di legge.

2. Nelle ipotesi previste dal regolamento edilizio comunale o su richiesta del Sindaco/della Sindaca, il/la responsabile del procedimento trasmette la domanda di permesso di costruire alla Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, che si esprime con parere non vincolante entro il termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda al Comune. Il/La responsabile del procedimento oppure il

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4809310 11479409
Art. 77 (Disciplina della SCIA)

1. La SCIA è corredata dall’indicazione del direttore/della direttrice dei lavori. L’eventuale variazione del direttore/della direttrice dei lavori e dell’impresa è comunicata al Comune a cura dell’interessato/interessata.

2. L’attività oggetto di segnalazione può essere intrapresa immediatamente dopo la presentazione della segnalazione stessa.

3. Se l’intervento è subordinato all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato/l’interessata può richiedere al Comune di provvedere alla loro acquisizione o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Il Comune procede ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche

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4809310 11479410
Art. 78 - (Contributo di intervento per il permesso di costruire e per la SCIA)

1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui alle disposizioni della presente legge, la realizzazione di interventi soggetti "a permesso di costruire, a SCIA o a CILA"N38 comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 79, nonché al costo di costruzione di cui all'articolo 80.N4

2. I proventi dei Comuni derivanti dai contributi di intervento sono destinati prevalentemente alla realizzazione e alla manutenzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incluso l'ammortamento dei finanziament

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4809310 11479411
Art. 79 (Contributo di urbanizzazione)

N19

1. Il contributo di urbanizzazione primaria e secondaria è determinato dal Comune nel regolamento di cui all'articolo 78, comma 6, e varia dal cinque al dieci per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all'articolo 80; la determinazione del contributo avviene in considerazione del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei costi prevedibili delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, incrementati dei costi delle spese generali.

2. Il contributo di urbanizzazione è dovuto per la volumetria oggetto dell'intervento per ciascun metro cubo vuoto per pieno in osservazione delle riduzioni e degli esoneri previsti dall'articolo 79, comma 4, lettera d). Tale volumetria è calcolata secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 3.

3. Nelle zone produttive il proprietario/la proprietaria partecipa in proporzione alla superficie ai costi di urbanizzazione primaria risultanti dal progetto di urbanizzazione o, in caso di realizzazione graduale, dai progetti di urbanizzazione, salvo conguaglio, qualora dopo il collaudo delle opere si riscontrino maggiori o minori spese. Con tale partecipazione ai costi il contributo di urbanizzazione primaria si intende integralmente corrisposto. L'obbligo di corresponsione sorge indipendentemente dall'attività edificatoria. Per successivi interventi edilizi in zone produttive già urbanizzate che riguardino volumetrie superiori rispetto a quelle ammesse al momento della prima u

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4809310 11479412
Art. 80 (Contributo sul costo di costruzione)

1. N194 La Giunta provinciale determina, entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo, con deliberazione da pubblicarsi per notizia sul Bollettino Ufficiale della Region

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Art. 81 (Riduzione o esonero dal contributo sul costo di costruzione)

1. Il contributo sul costo di costruzione non è dovuto:

a) per la cubatura demolita e ricostruita, se non viene modificata la destinazione d'uso; N100

b) per i fabbricati rurali di cui all’articolo 37;

c) per le abitazioni riservate ai residenti di cui agli articoli 38, 39 o 40;

d) per

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CAPO IV - CONTROLLI
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Art. 82 (Agibilità)

1. Con segnalazione certificata si attestano la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, la conformità dell’opera al progetto presentato e approvato ed alle specifiche prescrizioni del permesso di costruire nonché la sua agibilità. Per la segnalazione certificata dell’agibilità è presupposta la richiesta di iscrizione al catasto dell’edificio. N54

2. Ai fini dell’agibilità, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presentano la segnalazione certificata per:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzi

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Art. 83 (Certificato di destinazione urbanistica)

1. Il certificato di destinazione urbanistica contiene le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’immobile interessato ed attesta l’avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori ai sensi e nei termini dell’

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Art. 84 (Determinazione delle variazioni essenziali)

1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportano anche singolarmente:

a) un mutamento delle destinazioni d'uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale;

b) un aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato, purché tale aumento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine:

1) per gli edifici reside

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Art. 85 (Controlli sui titoli e sulle opere eseguite)

1. Il Comune esercita i compiti di vigilanza sull’attività edilizia, compresa quella libera, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e

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TITOLO VI - VIGILANZA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
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Art. 86 (Vigilanza sull’attività di trasformazione del territorio)

1. Il Comune esercita la vigilanza sull’attività di trasformazione del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e paesaggistici e alle modalità esecutive fissate anche nei titoli abilitativi. Il Comune dà inoltre riscontro motivato alle segnalazioni dei cittadini pervenute in forma scritta.

2. Ferma restando la competenza generale del Comune di cui al comma 1, spetta alla Provincia:

a) la vigilanza sulle attività di modifica dei beni paesaggistici;

b) l’adozione, nei casi di pregiudizio imminente e i

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Art. 87 (Responsabilità)

1. Ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, il/la titolare del titolo abilitativo e il/la committente sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica e alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione, nonché, unitamente al direttore/al

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4809310 11479422
Art. 88 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero che comportano l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile.

2. L’autorità preposta alla vigilanza, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 84, ad esclusione di quelli di ristrutturazione edilizia, ai quali si applicano le procedure di cui all’articolo 90, ingiunge al proprietario/alla proprietaria e ai soggetti responsabili dell’abuso, ai sensi dell’articolo 87, la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, i

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4809310 11479423
Art. 89 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei soggetti responsabili

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Art. 89-bis (Tolleranze costruttive)

1. Il mancato rispetto dell’altezza, delle distanze, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia, se contenuto entro il limite del due p

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Art. 90 (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità)

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire, o in totale difformità da esso, sono rimossi o

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Art. 91 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA o dalla CILA)

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 86, comma 5, gli interventi edilizi di cui all’allegato E, realizzati in assenza della SCIA o in difformità da essa, sono rimossi o demoliti a cura e spese dei soggetti responsabili dell’abuso, entro un termine congruo non superiore a 120 giorni, fissato dall’autorità preposta alla vigilanza.

2. Quando le opere realizzate in assenza di SCIA consistono in interventi di restauro e risanamento co

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4809310 11479427
Art. 92 (Mutamenti di destinazione d’uso realizzati in assenza di titolo abilitativo)

1. Chi modifica la destinazione d’uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare senza il titolo abilitativo prescritto dalla presente legge e dalle sue norme di attuazione è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, da 300,00 euro a 3.000,00 euro, in rapporto alla superficie utile interessata dall’abuso;

b)

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Art. 93 (Annullamento del permesso di costruire, del piano attuativo o del piano comunale da parte della Provincia)

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 86, il Direttore/la Direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura paesaggio e sviluppo del territorio può annullare, entro 18 mesi dalla loro adozione, le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o paesaggistici o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia e paesaggistica vigente

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Art. 94 (Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato)

1. In caso di annullamento del titolo abilitativo, qualora in base a motivata valutazione non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o il ripristino dello stato dei luoghi, anche in considerazione dell'esigenza di bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate, l'autorità preposta alla vigilanza applica una sanzione pecuniaria, tenuto conto del danno urbanistico arrecato dalla trasformazione del territorio. L'ammontare della sa

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Art. 95 (Sanatoria di interventi realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo)

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, con variazioni essenziali o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini fissati per la demolizione dell’opera o il ripristino dello stato dei luoghi, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il/la responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario/proprietaria dell’immobile può ottenere il titolo abilitativo in sanatoria, qualora l’intervento risulti conform

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Art. 96 (Ritardato od omesso versamento del contributo di intervento)

1. Il mancato versamento del contributo di intervento di cui all’articolo 78, nei termini stabiliti dal titolo abilitativo o da apposito provvedimento comunale, comporta:

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4809310 11479432
Art. 97 (Mancata occupazione od occupazione abusiva di abitazioni riservate ai residenti)

1. Se un’abitazione soggetta al vincolo di cui all’articolo 39 o 40 è occupata da una o più persone non aventi diritto, si applica una sanzione pecuniaria pari a 5.000 euro. N40

1-bis. N36

2. Se l’abitazione illegittimamente occupata non è resa libera entro sei mesi dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione relativa alla violazione di cui al comma 1 o in caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1

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4809310 11479433
Art. 98 (Lottizzazione abusiva)

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti di pianificazione, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o provinciali, o senza il titolo abilitativ

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Art. 99 (Interventi non autorizzati su beni paesaggistici)

N59

1. Nel caso di un intervento su un bene sottoposto a tutela paesaggistica

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Art. 100 (Rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica)

1. In caso di interventi realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, l'accertamento postumo della compatibilit

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4809310 11479436
Art. 101 (Esecuzione d’ufficio dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi)

1. Qualora il soggetto destinatario di un ordine di rimozione, di demolizione, di ripristino dello stato dei luoghi o di esecuzione di interventi di co

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TITOLO VII . RICORSI AMMINISTRATIVI
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4809310 11479438
Art. 102 (Ricorso per motivi architettonici, paesaggistici o estetici alla Giunta provinciale e al Collegio per la tutela del paesaggio)

1. Sono impugnabili con ricorso alla Giunta provinciale:

a) l’autorizzazione paesaggistica con condizioni oppure il provvedimento di diniego del direttore/della direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio ai sensi dell’articolo 67 comma 1 della presente legge.

2. La Giunta provinciale decide acquisito il parere di un esperto esterno/un’esperta esterna all’amministrazione provinciale.

3. Sono impugnabili con ricorso al Collegio per il paesaggio istituito presso la ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio:

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TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE
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4809310 11479440
Art. 103 (Norme transitorie)

1. N30

2. Le procedure per l'approvazione di piani e progetti che, alla data del 30 giugno 2020, risultavano già avviate possono essere concluse in base alle norme e alle disposizioni procedimentali in vigore fino a tale data. Le autorizzazioni e i nulla osta paesaggistici già rilasciati mantengono la loro efficacia. In caso di ripresentazione di piani, progetti e titoli abilitativi annullati per vizi procedurali, trovano applicazione le norme e disposizioni procedimentali in vigore alla data di avvio del procedimento originario. N33

3. N31

4. N83

5. Fino all'approvazione del programma di sviluppo comunale previsto dall'articolo 51, per area insediabile si intendono i centri edificati ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, ovvero quegli agglomerati connessi con più di dieci edifici ad uso abitazione con una densità edificabile di almeno 1,0 mc/mq. La Giunta provinciale può, entro lo stesso periodo, approvare secondo il procedimento di cui all'articolo 54, comma 2, domande dei Comuni riguardanti l'individuazione di nuove zone edificabili, che devono essere contigue alle zone edificabili esistenti, di zone per attrezzature pubbliche, di zone a destinazione particolare per i bacini di accumulo e di opere di urbanizzazione primaria nonché la modifica di indici per singole zone. La destinazione di nuove zone edificabili, anche in attuazione di accordi urbanistici ai sensi dell'articolo 20, è consentita anche se queste sono separate dalle zone edificabili esistenti da aree destinate alla viabilità e alla mobilità o da torrenti. Nello stesso periodo il Comune può procedere a modifiche delle destinazioni delle aree e degli indici nel centro edificato, con la procedura di cui all'articolo 54, comma 1. Presupposto per l'individuazione e per modifiche di superfici destinate all'esercizio pubblico è la presenza di un programma per lo sviluppo del turismo approvato di cui alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 51. La Giunta provinciale può approvare d'ufficio le modifiche di cui all'articolo 53, comma 8, nonché quelle previste nell'ambito delle procedure di cui alla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, secondo il procedimento di cui all'articolo 50. N84

6. Salvo diversa disposizione espressa, tutti i vincoli in essere in base alla normativa previgente rimangono in vigore. Con regolamento di esecuzione possono essere previsti, ad integrazione delle disposizioni della presente legge, i casi e le condizioni che, ove ricorrenti, ammettono, previo rilascio del nulla osta dell'autorità competente, la cancellazione dei vincoli inseriti nel libro fondiario in base alla presente legge oppure in base alla normativa urbanistica previgente. È fatta salva la disciplina di cui all'articolo 39, comma 6. N85

6-bis. Fatti salvi il comma precedente, il successivo comma 6-ter e il comma 6 dell'articolo 39 della presente legge nonché i commi 3 e 3-bis dell'articolo 32 della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, per tutte le abitazioni per le quali sono stati assunti i vincoli di cui all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel testo vigente fino al 30 giugno 2020, si continuano ad applicare le disposizioni fino ad allora vigenti. N86

6-ter. Se per violazioni del vincolo assunto ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, eventualmente anche in combinato disposto con il comma 2 del presente articolo, e dei vincoli di cui all’articolo 39 della presente legge è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie di entità diversa, per le violazioni dei vincoli assunti ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, eventualmente anche in combinato disposto con il comma 2 del presente articolo, si applica la sanzione più favorevole, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con ordinanza ingiunzione. In nessun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato. N87

7. N32

8. Qualora lo stato di fatto di un immobile esistente risulti non conforme alla planimetria depositata presso il Comune oppure non risulti chiaramente dalle predette planimetrie, l’interessato/l’interessata può chiedere l’adeguamento delle planimetrie allo stato di f

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4809310 11479441
Art. 104 (Modifica di norme)

1. Il comma 1 dell‘articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. In territori sottoposti a vincolo idrogeologico-forestale, fat

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4809310 11479442
Art. 105 (Abrogazione di norme)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

a) la legge pro

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4809310 11479443
Art. 106 (Clausola di neutralità finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, se

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4809310 11479444
Art. 107 (Entrata in vigore)

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, la presente legge entra in vigore il 1° luglio 2020.

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Allegato A - Attività e interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (articolo 66, comma 1)

A 1) Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso purché conformi alla disciplina urbanistica;

A 2) interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere f) e b), della presente legge, limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A 3) interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;

A 4) interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;

A 5) purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici e purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere f) e b), della presente legge, limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici:

a) installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne;

b) installazione, modifica e sostituzione di impianti tecnologici all’interno di edifici esistenti;

c) installazione di serbatoi di gas con una capacità massima di 13 m³, incluse le opere correlate;

d) la realizzazione di piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue per scarichi domestici fino a 50 abitanti equivalenti;

A 6)

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Allegato B - Attività e interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica della Provincia (articolo 67, comma 1)

B 1) gli interventi nell’ambito delle categorie di tutela “monumenti naturali”, “biotopi protetti”, “ville, giardini e parchi” e gli interventi nei “parchi naturali", esclusi gli interventi di manutenzione degli edifici e delle strade forestali e interpoderali con manto stradale non sigillato; N61

B 2) gli interventi che riguardano habitat protetti ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge sulla tutela della natura ( LP 6/2010);

B 3) nuova costruzione e ristrutturazione di strade a più corsie con fondo sigillato e degli allacciamenti degli alpeggi;

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Allegato C - Interventi edilizi liberi (articolo 71, comma 1)

C 1) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a);

C 2) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

C 3) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

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Allegato D - Interventi soggetti a permesso di costruire (articolo 72, comma 1)

D 1) gli interventi di nuova costruzione;

D 2) gli interventi di ristrutturazione edilizia ch

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Allegato E - Interventi soggetti a SCIA (articolo 72, comma 2)

E 1) gli interventi di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi elaborati secondo i criteri qualitativi definiti con regolamento di esecuzione, previo parere del Consiglio dei Comuni. Tali piani attuativi devono contenere precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza deve essere esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o in sede di ricognizione di quelli vigenti;

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