Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21/07/2022, n. 5, così recitava:

"Art. 95 (Controlli)

1. L'IPES procede all'istruttoria delle domande di assegnazione. A tal fine può richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni ovvero 60 giorni per i lavoratori emigrati all'estero. Allo stesso fine può inoltre avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato degli enti locali e di personale dell'Istituto stesso all'uopo incaricato.

2. I controlli e le ispezioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo vengono eseguiti dal personale dell'IPES all'uopo incaricato. Colui che neghi a tale personale l'accesso al proprio alloggio viene escluso dalla graduatoria o gli viene revocata l'assegnazione dell'abitazione, previa diffida scritta da parte della Ripartizione alloggi e inquilinato dell'IPES."

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino